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Decreti Legge 18/01/2005

Le incongruenze delle nuove norme antifumo

da "AltaLex"

Le incongruenze delle nuove norme antifumo

Articolo di Stefano Cultrera 14.01.2005

Con la circolare del 17 dicembre 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre, il Ministero della Salute ha inteso chiarire, al fine della sua migliore interpretazione e attuazione, alcuni punti della normativa relativa al "divieto di fumare" nei locali chiusi. Nel farlo l’Amministrazione ha sottolineato, più volte, con evidenza, la ratio di fondo di tale divieto, che è quella di tutelare la salute dei non fumatori: basti per ciò leggere la rubrica dell’art. 51 della legge 3/2003 e accertare la ricorrenza di tale locuzione nel testo della circolare.

Le incongruenze a tal proposito non sono poche, alcune anche inespresse o sottaciute. Il riferimento è all’innegabile contributo dato dallo Stato alla vendita delle sigarette, ma potrebbe forse obiettarsi che, vendendole ai fumatori, lo Stato non si contraddice nel porre il divieto di fumare in danno dei non fumatori. Potrebbe finanche ipotizzarsi, con ironia, l’inserimento di un’altra scritta sui pacchetti di sigarette del tipo: "fumare fa male ai non fumatori", in sintonia con le espresse direttive del Ministero.

Tutto ciò è detto solo per ricordare che, se il fumo fa male, fa male a fumatori e non. Per conseguenza sarebbe opportuno vietare di fumare in genere e non vendere sigarette e allo stesso tempo vietare di fumare in danno dei non fumatori. Ma si tratta di un’utopia.

Posto ciò, la normativa appare comunque ben articolata solo, però, se si considera la tutela dei non fumatori. Infatti, non pare che attraverso tale regolamentazione sia stato preso nella benchè minima considerazione l’interesse dei fumatori o quello dei titolari dei locali chiusi sub judice, che rappresentano insieme una ingente quantità di persone.

Per i primi si appalesa, "considerata la libera accessibilità a tutti i locali di fumatori e non fumatori", la regola generale di non fumare se non in locali adeguati e attrezzati con aree per fumatori. Per i secondi, invece, si prefigura la necessità dell’adeguamento dei propri locali alle nuove regole.

In particolare si sottolinea che i titolari dei locali devono innanzitutto richiamare formalmente i trasgressori all’osservanza del divieto di fumare. Poi, devono segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento dei trasgressori ai pubblici ufficiali e agli agenti a cui competono la contestazione della violazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di contravvenzione.

è solo il caso di segnalare che dal verbale di contestazione deve risultare l’avvenuto richiamo da parte del responsabile della struttura, potendosi procedere alla contestazione della violazione solo dopo questa.

Merita segnalare, poi, che gli obblighi cui sottostanno i titolari fanno sì che, in caso di loro mancato rispetto, gli stessi titolari possano subire l’applicazione di una sanzione pecuniaria che va da un minimo di Ä 200,00 a un massimo di Ä 2.000,00.

La previsione di un minimo e di un massimo, in tale misura, lascia presumere, e la circolare chiarisce sul punto, che i gestori dei locali devono curare l’osservanza del divieto, esponendo i cartelli di divieto e anche attuando interventi attivi di dissuasione dal fumare: solo in tali termini potrebbe infatti commisurarsi proporzionalmente la sanzione alla violazione in effetti commessa.

Si ricorda, inoltre, che le nuove norme vincolano la generalità dei locali chiusi privati, aperti agli utenti o al pubblico. Tra gli utenti devono essere ricompresi anche i dipendenti con buona pace dei datori di lavoro, secondo i chiarimenti dati dal Ministero. Tra i locali chiusi indicati rientrano, oltre ai bar e ai ristoranti, i circoli privati e tutti i locali di intrattenimento, come le discoteche, e quelli a questi assimilati, come le palestre, le sale corse, le sale gioco, le sale video games, le sale Bingo, i cinema multisala e i teatri.

I titolari delle predette sale e locali dovranno provvedere al loro adeguamento, con impianti per la ventilazione e il ricambio di aria e predisponendo area di una certa dimensione per i fumatori.

Si legge così al comma terzo dell’art. 51 della legge 3/2003 che "negli esercizi di ristorazione ... devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell’esercizio".

Si conclude riportando che (citando dalla circolare) "è proibito fumare in tutti i locali chiusi, ad eccezione delle abitazioni private e dei locali riservati ai fumatori se esistenti e purché dotati delle caratteristiche previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003".

Si rimane in attesa di una compiuta regolamentazione della materia, che salvaguardi gli interessi di tutti i cittadini coinvolti, a vario titolo, nella questione.




Articolo di Stefano Cultrera 14.01.2005

Martedì, 18 Gennaio 2005
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