Proroga di termini: enti locali, croce rossa, autotrasporto, antimafia, spettacoli Decreto Legge 30.12.2004 n° 314 , G.U. 31.12.2004 |
Una migliore funzionalità
degli Enti locali e della Croce Rossa, rendere certa l’azione di contrasto
alla criminalità da parte dell’Ufficio del Procuratore nazionale
antimafia, prorogare l’entrata in vigore del regime di liberalizzazione
dell’accesso al mercato dell’autotrasporto di merci, garantire in via
transitoria il finanziamento delle funzioni conferite alle regioni e per
assicurare continuità all’erogazione dei contributi per lo spettacolo dal
vivo. Questi i motivi alla base del decreto-legge n. 314 del 30 dicembre 2004, con il Governo ha deciso di prorogare:
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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2004, n.314 Proroga di termini. (Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31-12-2004)
Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione; E m a n a il seguente decreto-legge:
Art. 1. Bilanci di previsione degli enti locali 1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2005 da parte degli enti locali e’ prorogato al 28 febbraio 2005.
Art. 2. Procuratore nazionale antimafia 1. Il magistrato preposto alla Direzione nazionale antimafia alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad esercitare le proprie funzioni fino al compimento del settantaduesimo anno di eta’.
Art. 3. Liberalizzazione dell’accesso al mercato dell’autotrasporto di merci per conto di terzi 1. All’articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, così come da ultimo modificato dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».
Art. 4. Finanziamento provvisorio alle regioni 1. Entro il 28 febbraio 2005 il Governo elabora le proposte normative per adeguare il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ai principi contenuti nel Titolo V della Costituzione e nel rispetto delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie. Sino alla detta data e’ sospesa l’applicazione dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 56 del 2000, nonché l’efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2004, adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000. Sino alla medesima data sono erogate alle regioni, per le finalità di cui all’articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000, in via provvisoria e salvi i conguagli derivanti dalla riforma, le somme risultanti dall’applicazione dell’articolo 13, comma 6, dello stesso decreto legislativo n. 56 del 2000.
Art. 5. Personale a tempo determinato della Croce Rossa 1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell’attività dell’Associazione italiana della Croce Rossa, la medesima e’ autorizzata a prorogare, fino al 31 dicembre 2005, i contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti in attuazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in applicazione delle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale che li hanno determinati.
Art. 6. Contributi allo spettacolo dal vivo
1. In attesa della riforma della disciplina
in materia di spettacolo dal vivo, in attuazione dell’articolo 117 della
Costituzione, i vigenti criteri e modalità per l’erogazione dei contributi
alle relative attività, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono
confermati per l’anno 2005. I termini per la presentazione delle relative
domande sono riaperti per trenta giorni a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
Art. 7. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 dicembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti La Loggia, Ministro per gli affari regionali Urbani, Ministro per i beni e le attivita’ culturali Siniscalco, Ministro del-l’economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
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Una migliore funzionalità degli Enti locali e della Croce Rossa, rendere certa l’azione di contrasto alla criminalità da parte dell’Ufficio del Procuratore nazionale antimafia, prorogare l’entrata in vigore del regime di liberalizzazione dell’accesso al mercato dell’autotrasporto di merci, garantire in via transitoria il finanziamento delle funzioni conferite alle regioni e per assicurare continuità all’erogazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo.
Questi i motivi alla base del decreto-legge n. 314 del 30 dicembre 2004, con il Governo ha deciso di prorogare: