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Decreti Legge 08/01/2005

Proroga di termini: enti locali, croce rossa, autotrasporto, antimafia, spettacoli - Decreto Legge 30.12.2004 n° 314 , G.U. 31.12.2004

Proroga di termini: enti locali, croce rossa, autotrasporto, antimafia, spettacoli

Decreto Legge 30.12.2004 n° 314 , G.U. 31.12.2004

Una migliore funzionalità degli Enti locali e della Croce Rossa, rendere certa l’azione di contrasto alla criminalità da parte dell’Ufficio del Procuratore nazionale antimafia, prorogare l’entrata in vigore del regime di liberalizzazione dell’accesso al mercato dell’autotrasporto di merci, garantire in via transitoria il finanziamento delle funzioni conferite alle regioni e per assicurare continuità all’erogazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo.

Questi i motivi alla base del decreto-legge n. 314 del 30 dicembre 2004, con il Governo ha deciso di prorogare:

  • al 28 febbraio prossimo la deliberazione del bilancio di previsione 2005 da parte degli enti locali;
  • al 30 giugno 2006 la vigenza dell’attuale disciplina in materia di accesso al mercato dell’autotrasporto merci;
  • al 1° agosto 2005 la durata dell’incarico dell’attuale Procuratore nazionale antimafia;
  • al 31 dicembre 2005 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall’Associazione italiana della Croce Rossa in convenzione con il Servizio sanitario;
  • per l’anno 2005 i decreti ministeriali per l’erogazione di contributi in favore dei settori dello spettacolo dal vivo, in attesa della riforma organica che sarà definita nei prossimi mesi. E’ prevista anche la riapertura per trenta giorni dei termini per la presentazione delle domande;
  • per l’anno 2005 l’attuale sistema di trasferimento dal bilancio dello Stato alle Regioni, delle risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni amministrative conferite ai sensi della legge n. 59 del 1997. Nel contempo, si sospende l’applicazione di alcune parti del decreto legislativo n. 56 del 2000, in attesa di nuove proposte che saranno formulate entro il 28 febbraio 2005.

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2004, n.314

Proroga di termini.

(Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31-12-2004)


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la funzionalità degli enti locali e della Croce Rossa, per garantire l’azione di contrasto alla criminalità da parte dell’Ufficio del Procuratore nazionale antimafia, per differire l’entrata in vigore del regime di liberalizzazione dell’accesso al mercato dell’autotrasporto di merci, per garantire in via transitoria il finanziamento delle funzioni conferite alle regioni e per assicurare continuità all’erogazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell’interno, delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari regionali e per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

 

Art. 1.

Bilanci di previsione degli enti locali

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2005 da parte degli enti locali e’ prorogato al 28 febbraio 2005.

 

Art. 2.

Procuratore nazionale antimafia

1. Il magistrato preposto alla Direzione nazionale antimafia alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad esercitare le proprie funzioni fino al compimento del settantaduesimo anno di eta’.

 

Art. 3.

Liberalizzazione dell’accesso al mercato dell’autotrasporto di merci per conto di terzi

1. All’articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, così come da ultimo modificato dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».

 

Art. 4.

Finanziamento provvisorio alle regioni

1. Entro il 28 febbraio 2005 il Governo elabora le proposte normative per adeguare il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ai principi contenuti nel Titolo V della Costituzione e nel rispetto delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie. Sino alla detta data e’ sospesa l’applicazione dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 56 del 2000, nonché l’efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2004, adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000. Sino alla medesima data sono erogate alle regioni, per le finalità di cui all’articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000, in via provvisoria e salvi i conguagli derivanti dalla riforma, le somme risultanti dall’applicazione dell’articolo 13, comma 6, dello stesso decreto legislativo n. 56 del 2000.

 

Art. 5.

Personale a tempo determinato della Croce Rossa

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell’attività dell’Associazione italiana della Croce Rossa, la medesima e’ autorizzata a prorogare, fino al 31 dicembre 2005, i contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti in attuazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in applicazione delle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale che li hanno determinati.

 

Art. 6.

Contributi allo spettacolo dal vivo

1. In attesa della riforma della disciplina in materia di spettacolo dal vivo, in attuazione dell’articolo 117 della Costituzione, i vigenti criteri e modalità per l’erogazione dei contributi alle relative attività, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono confermati per l’anno 2005. I termini per la presentazione delle relative domande sono riaperti per trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Alle attività in materia di spettacolo si applica la disciplina prevista dall’articolo 23, comma 6, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 27 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 2003.

 

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2004

 

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Pisanu, Ministro dell’interno

Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

La Loggia, Ministro per gli affari regionali

Urbani, Ministro per i beni e le attivita’ culturali

Siniscalco, Ministro del-l’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

Una migliore funzionalità degli Enti locali e della Croce Rossa, rendere certa l’azione di contrasto alla criminalità da parte dell’Ufficio del Procuratore nazionale antimafia, prorogare l’entrata in vigore del regime di liberalizzazione dell’accesso al mercato dell’autotrasporto di merci, garantire in via transitoria il finanziamento delle funzioni conferite alle regioni e per assicurare continuità all’erogazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo.

Questi i motivi alla base del decreto-legge n. 314 del 30 dicembre 2004, con il Governo ha deciso di prorogare:

  • al 28 febbraio prossimo la deliberazione del bilancio di previsione 2005 da parte degli enti locali;
  • al 30 giugno 2006 la vigenza dell’attuale disciplina in materia di accesso al mercato dell’autotrasporto merci;
  • al 1° agosto 2005 la durata dell’incarico dell’attuale Procuratore nazionale antimafia;
  • al 31 dicembre 2005 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall’Associazione italiana della Croce Rossa in convenzione con il Servizio sanitario;
  • per l’anno 2005 i decreti ministeriali per l’erogazione di contributi in favore dei settori dello spettacolo dal vivo, in attesa della riforma organica che sarà definita nei prossimi mesi. E’ prevista anche la riapertura per trenta giorni dei termini per la presentazione delle domande;
  • per l’anno 2005 l’attuale sistema di trasferimento dal bilancio dello Stato alle Regioni, delle risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni amministrative conferite ai sensi della legge n. 59 del 1997. Nel contempo, si sospende l’applicazione di alcune parti del decreto legislativo n. 56 del 2000, in attesa di nuove proposte che saranno formulate entro il 28 febbraio 2005.

 

 

Sabato, 08 Gennaio 2005
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