In generale tutti i veicoli con massa superiore ai 35 qli devono
avere a bordo funzionante il tachigrafo, fatto salvo alcuni veicoli fra i quali
quelli adibiti al servizio pubblico di nettezza urbana. Abbiamo due tipi di attività per i quali si richiede il quesito: - gli autocompattatori per la raccolta di cassonetti stradali che effettuano giornalmente il servizio assegnato e dopo aver raggiunto il pieno carico effettuano il trasferimento presso un impianto a circa 60 km dal luogo dove il rifiuto viene raccolto - automezzi con attrezzatura di scarramento che effettuano giornalmente il recupero di cassoni da 20 mc contenenti rifiuti ed effettuano il conferimento dello stesso ad un impianto che si trova nei limiti provinciali con la successiva riconsegna all’utente del cassone vuoto. La percorrenza del trasferimento fino agli impianti di stoccaggio o trattamento dopo avere svolto la raccolta può essere considerata a tutti gli effetti come attività complementare alla stessa e di conseguenza esonerare alla stessa stregua dall’utilizzo del tachigrafo? E.mail-Prato
*** (Asaps). L’articolo 4, paragrafo 6, del Regolamento CEE n. 3820/85 (Esenzioni relative all’obbligo dell’utilizzo del cronotachigrafo per determinate categorie di veicoli o trasporti di merce) prescrive che “Il presente regolamento non si applica ai trasporti effettuati a mezzo di veicoli adibiti ai servizi delle fognature, di protezione contro le inondazioni, dell’acqua, del gaso, dell’elettricità, della rete stradale, della nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, delle spedizioni postali, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti o riceventi di televisione o radio”. Con l’entrata in vigore del Regolamento CE n. 561/2006 (11 aprile 2007), tale esenzione non è più ammessa, ma fino al 31 dicembre 2007 è prevista una deroga; infatti si precisa che l’articolo 3, paragrafo 1 del Regolamento CEE n. 3821/85 modificato dal Regolamento CE n. 561/2006 dispone che “L’apparecchio di controllo è montato e utilizzato sui veicoli adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci ed immatricolati in uno Stato membro, ad eccezione dei veicoli elencati all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 561/2006. I veicoli di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006 e i veicoli che erano stati esonerati dal campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 ma che non lo sono più ai sensi del regolamento (CE) n. 561/2006 dispongono di un periodo fino al 31 dicembre 2007 per conformarsi a tale requisito”. Alla luce di quanto esposto ed entrando nei contenuti del quesito, si rappresenta che gli autocompattatori per la raccolta di cassonetti stradali e gli automezzi con attrezzatura di scarramento addetti al recupero dei cassoni contenenti rifiuti, rientrano nella fattispecie del servizio di “nettezza urbana” e pertanto non sono assoggettati all’obbligo dell’utilizzo del cronotachigrafo (solo durante tale tipologia di servizio). Per quanto riguarda il conferimento agli impianti di stoccaggio o di trattamento, si ritiene che il trasporto dei rifiuti in questa fase vada oltre al normale servizio di raccolta come nettezza urbana e pertanto vi sia l’obbligo dell’utilizzo del cronotachigrafo sul veicolo. (Asaps) |
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