Per gli
ufficiali delle Forze armate cambiano le regole che riguardano lo stato
giuridico e l’avanzamento. Lo stabilisce la legge 2 dicembre 2004 n.
299, pubblicata nel Supplemento Ordinario n.180 alla Gazzetta Ufficiale
pubblicata il 16 dicembre 2004. La normativa precedente ha subito dei
lievi ritocchi qua e la, ad esempio per quanto concerne l’età
massima richiesta per essere reclutati (tramite concorso) in qualità
di ufficiali nei ruoli speciali che passa da 32 a 34 anni, nel caso
degli ufficiali di complemento. Altre variazioni sono state apportate
alle regole per l’aspettativa in caso di riduzione dei quadri, disponendo
che per motivate esigenze di servizio le Forze armate e il Corpo della
guardia di finanza hanno facoltà di richiamare a domanda, previa
disponibilità degli interessati, gli ufficiali in servizio permanente
collocati appunto in aspettativa, i quali mantengono però il
trattamento economico che avevano prima del provvedimento. La legge
stabilisce, comunque, che questa nuova normativa non si debba applicare
nel caso in cui ad essere ricollocati siano .quegli ufficiali che, al
momento di essere messi in aspettativa ricoprivano il massimo ruolo
nella scala gerarchica ( " il grado apicale dei ruoli normali").
Sostanziali
cambiamenti riguardano, invece, quegli ufficiali che siano stati trattenuti
o richiamati in servizio per svolgere una determinata missione isolata
e lontana dall’abituale sede di lavoro. Il provvedimento stabilisce,
infatti, che tutto il personale in questione, prescindendo dal grado,
non abbia più l’obbligo di iscrizione sul certificato di viaggio
dei visti di arrivo e partenza. Inoltre, gli ufficiali sono autorizzati
a compiere i percorsi per raggiungere le località delle missioni
anche con la propria auto, a fronte del rimborso spese per il carburante
e per gli eventuali pedaggi autostradali. In quanto ai rimborsi spese,
infine, la legge specifica che vengono rifuse tutte quelle effettuate:
1) da
parte dell’accompagnatore, nel caso l’ufficiale sia gravato da un handicap,
per l’alloggiamento, se in albergo anche in camera doppia, per i pasti
e per le spese di viaggio;
2) per
l’alloggiamento in albergo (anche di categoria superiore a quella spettante
in relazione al grado rivestito) qualora quelli della categoria spettante
non dispongano di strutture idonee in relazione allo stato di handicap
sofferto;
3) per
tutti gli spostamenti effettuati (ovviamente nell’ambito delle esigenze
di servizio) nel luogo di missione, anche con mezzi diversi da quelli
pubblici. (22 dicembre 2004)
LEGGE
2 dicembre 2004, n.299 Modifica della normativa in materia di stato
giuridico e avanzamento degli ufficiali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Articolo 1.
(Reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali)
1. All’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 [1],
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), numero 2),
le parole: "32° anno di età" sono sostituite dalle
seguenti: "34° anno di età";
b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), è inserito il seguente:
"4-bis) dal personale del ruolo dei sergenti in possesso del diploma
di istruzione secondaria di secondo grado che, all’atto della presentazione
della domanda al concorso, non abbia superato il 34° anno di età
e abbia maturato almeno tre anni di anzianità nel ruolo di appartenenza".
Articolo
2.
(Commissione superiore d’avanzamento dell’Esercito)
1. All’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
[2], e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera b), le parole: "che ricoprano le cariche
di Comandante delle Forze Operative Terrestri, ed ispettori a competenza
generale nell’ambito dell’Esercito" sono sostituite dalle seguenti:
"che siano preposti al comando di Alti Comandi ovvero Ispettorati,
nei settori operativo, logistico, scolastico, addestrativo e territoriale";
b) al comma 3, lettera c), le parole: "o di Capo del Corpo degli
ingegneri" sono soppresse e le parole: "ove non compreso nei
3 suddetti" sono sostituite dalle seguenti: "ove non compreso
nei 2 suddetti".
Articolo
3.
(Transito dei tenenti e dei capitani
dei ruoli speciali nei corrispondenti ruoli normali)
1. All’articolo 30, commi 2 e 5, del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490 [3], e successive modificazioni, le lettere a) e b) sono
sostituite delle seguenti:
"a) un’età non superiore a 41 anni;
b) conseguito il diploma di laurea specialistica".
2. All’articolo 21, comma 3, alinea, del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 298 [4], le parole: "nel numero massimo di cinque posti"
sono sostituite dalle seguenti: "nel numero massimo di dieci posti".
Articolo
4.
(Partecipazione al concorso per i ruoli speciali)
1. All’articolo 58, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490 [5], le parole: "in servizio di prima nomina"
sono soppresse.
Articolo
5.
(Avanzamento degli ufficiali cessati dal servizio)
1. L’articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574 [6], è
sostituito dal seguente:
"Art. 34. - 1. Gli ufficiali di tutti i ruoli,che non usufruiscano
della promozione prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536 [7], e
successive modificazioni, sono promossi al grado superiore una volta
collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento
anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono,
con esclusione dei generali di corpo d’armata e gradi corrispondenti".
Articolo
6.
(Aspettativa per riduzione dei quadri)
1. All’articolo 58, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490 [8], e successive modificazioni, le parole: "Fino
al 31 dicembre 2005," sono soppresse.
2. All’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 69[9], e successive modificazioni, le parole: "Fino al
31 dicembre 2007," sono soppresse.
3. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 165 [10], sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o
a domanda, ai sensi dell’articolo 43, comma 4, della legge 19 maggio
1986, n. 224".
4. All’articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224 [11], dopo
il comma 6 sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il Ministro
della difesa ed il Ministro dell’economia e delle finanze, nell’ambito
delle rispettive competenze, in relazione a motivate esigenze di servizio
delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza hanno facoltà
di richiamare a domanda, previa disponibilità degli interessati,
gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione
di quadri in applicazione dell’articolo 7 della legge 10 dicembre 1973,
n. 804, e successive modificazioni.
6-ter. Gli ufficiali richiamati ai sensi del comma 6-bis mantengono
il trattamento economico di cui al comma 2.
6-quater. I commi 6-bis e 6-ter non si applicano nei confronti degli
ufficiali che, all’atto del collocamento in aspettativa per riduzione
dei quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali".
5. All’articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 298 [12], le parole: "al ruolo normale dell’Arma dei carabinieri"
sono sostituite dalle seguenti: ", fino all’anno 2009, ai ruoli
degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri e, dal 2010, al solo ruolo
normale".
Articolo
7.
(Regime transitorio dell’avanzamento)
1. Dopo l’articolo 60 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
è inserito il seguente:
"Art. 60-bis. - (Avanzamento. Modifiche del regime transitorio).
-
1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 60, comma 3, le disposizioni
di cui agli articoli 60, commi 2, lettere c), d) ed e), e 2-bis, 62,
comma 5, e 63, commi 1 e 3, sono prorogate fino all’anno 2009".
Articolo
8.
(Modifica all’articolo 31 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
298)
1. All’articolo 31, comma 4, lettera c), del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 298 [13], in corrispondenza dei capoversi relativi
agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, dopo le parole: "i colonnelli"
sono inserite le seguenti: "già valutati e quelli".
Articolo
9.
(Modifiche all’articolo 33 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
298)
1. All’articolo 33 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 [14],
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Per gli ufficiali immessi nel ruolo speciale in applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo
2000, n. 78, si prescinde, ai fini dell’inclusione in aliquota di valutazione
per l’avanzamento al grado superiore, dall’effettuazione del previsto
periodo di comando".
Articolo
10.
(Disposizioni in materia di trattamento di missione dei militari iscritti
al ruolo d’onore richiamati
o trattenuti in servizio)
1. Dopo l’articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n. 79 [15],
è aggiunto il seguente:
"Art 2-bis. - 1. Il personale trattenuto o richiamato in servizio
ai sensi dell’articolo 1, se comandato in missione isolata fuori dalla
ordinaria sede di servizio è esonerato, indipendentemente dal
grado rivestito, dall’obbligo di apposizione sul certificato di viaggio
dei visti di arrivo e di partenza.
2. L’amministrazione, nell’ambito delle risorse già previste
in bilancio e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato,
può autorizzare il personale di cui al comma 1 ad avvalersi,
per il raggiungimento della località di missione e per il rientro
nella sede di servizio, dell’autovettura di proprietà, con rimborso
delle spese per il carburante e degli eventuali pedaggi autostradali.
3. Fermi restando il principio dell’invarianza della spesa di
cui al comma 2 e la normativa vigente in materia di trattamento di missione,
al personale di cui al comma 1 è altresì riconosciuto
il diritto al rimborso delle spese sostenute:
a) da parte dell’accompagnatore, spettante in relazione allo stato dell’handicap
sofferto, per l’alloggiamento, se in albergo anche in camera doppia,
per i pasti e per le spese di viaggio;
b) per l’alloggiamento in albergo anche di categoria superiore a quella
spettante in relazione al grado rivestito, qualora quelli della categoria
spettante non dispongano di strutture idonee in relazione allo stato
di handicap sofferto;
c) per gli spostamenti effettuati, per esigenze di servizio correlate
allo svolgimento della missione, nella località di missione,
anche con mezzi diversi da quelli pubblici".
Articolo
11
(Vantaggi di carriera)
1. All’articolo 66 del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 490 [16], e successive modificazioni, dopo il comma 4, sono aggiunti
i seguenti:
"4-bis. A partire dai corsi che hanno avuto inizio nell’anno 1998,
agli ufficiali che, per comprovate ragioni di servizio o per infermità
dipendente da causa di servizio, abbiano frequentato con ritardo il
corso di Stato Maggiore, si applicano i vantaggi di carriera di cui
al quadro II della tabella 4 allegata alla legge 12 novembre 1955, n.
1137, come sostituito dalla legge 28 aprile 1976, n. 192, nel testo
vigente alla data di conclusione del corso a suo tempo non frequentato.
4-ter. A partire dai corsi che hanno avuto inizio nell’anno 1999, agli
ufficiali che, previo superamento dell’apposito concorso di ammissione,
per comprovate ragioni di servizio o per infermità dipendente
da causa di servizio, abbiano frequentato con ritardo il corso superiore
di Stato Maggiore, si applicano i vantaggi di carriera di cui al quadro
II della tabella 4 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come
sostituito dalla legge 28 aprile 1976, n. 192, nel testo vigente alla
data di conclusione del corso a suo tempo non frequentato".
Articolo 12.
(Ridenominazione dei gradi degli ufficiali generali del ruolo normale
delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni
dell’Esercito)
1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 490 [17], e successive modificazioni, alla colonna "Esercito"
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) prima delle parole: "Tenente generale" sono inserite le
seguenti: "Generale di corpo d’armata";
b) prima delle parole: "Maggiore generale" sono inserite le
seguenti: "Generale di divisione";
c) prima delle parole: "Brigadier generale" sono inserite
le seguenti: "Generale di brigata".
2. Al comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 490, le parole: "Maggior Generale" sono sostituite dalle
seguenti: "Generale di divisione" e le parole: "Brigadier
Generale" sono sostituite dalle seguenti: "Generale di brigata".
3. All’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "Maggior generali" sono sostituite
dalle seguenti: "Generali di divisione";
b) al comma 3, le parole: "Tenenti Generali" e "tenenti
generali", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Generali
di corpo d’armata".
Articolo
13.
(Sostituzione dei quadri I, II, III, IV, V, VI, VII e IX della tabella
1 allegata al decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490)
1. I quadri I, II, III, IV, V, VI, VII e IX della tabella 1 allegata
al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni,
sono sostituiti dai rispettivi quadri di cui all’allegato A alla presente
legge.
Articolo
14.
(Sostituzione dei quadri I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI
e XII della tabella 2 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 490)
1. I quadri I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII della
tabella 2 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
e successive modificazioni, sono sostituiti dai rispettivi quadri di
cui all’allegato B alla presente legge
Articolo
15.
(Sostituzione dei quadri I, II e V della tabella 3 allegata al decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490)
1. I quadri I, II e V della tabella 3 allegata al decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono sostituiti
dai rispettivi quadri di cui all’allegato C alla presente legge.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei confronti
del personale reclutato nella prima classe dell’Accademia aeronautica
a decorrere dall’anno accademico 2001-2002.
Articolo
16.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita
del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
Data a
Roma, addì 2 dicembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2802):
Presentato dall’on. Lavagnini ed altri il 29 maggio 2002.
Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 3 settembre
2002, con pareri delle commissioni I, V, VII e XI.
Esaminato dalla IV commissione, in sede referente, il 29 gennaio; 5,
26 febbraio; 4, 5, 19 marzo e 1° ottobre 2003.
Assegnato nuovamente alla IV commissione, in sede legislativa, il 10
febbraio 2004.
Esaminato dalla IV commissione, in sede legislativa, il 3, 10 marzo
2004 e approvato in un testo unificato con atto n. 3342 (on. Gamba)
il 23 marzo 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 2866):
Assegnato alla 4 commissione (Difesa), in sede deliberante, il 30 marzo
2004, con pareri delle commissioni 1 e 5.
Esaminato dalla 4 commissione, il 7, 21, 28 aprile; 5 maggio; 16 giugno;
22, 29 settembre; 6, 13 ottobre 2004 e approvato, con modificazioni,
il 20 ottobre 2004.
Camera dei deputati (atto n. 2802-3342/B):
Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede legislativa, il 4 novembre
2004, con pareri delle commissioni I, V e XI.
Esaminato dalla IV commissione, in sede legislativa, il 4 novembre 2004
e approvato, con modificazioni, l’11 novembre 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 2866/B):
Assegnato alla 4 commissione (Difesa), in sede deliberante, il 17 novembre
2004, con pareri delle commissioni 1 e 5.
Esaminato dalla 4 commissione e approvato il 23 novembre 2004.
Allegato
A [18]
Allegato B [19]
Allegato C [20]