Gentilissimi volevo chiedervi alcuni chiarimenti sul trasporto di rifiuti non pericolosi. Nel caso in cui dei rifiuti edili, esempio mattoni in cotto, vengano presi in un cantiere edile a seguito di demolizione ma siano destinati a un recupero, per essere trasportati necessita il formulario o possono non essere considerati rifiuti? E-mail: Torino
*** (ASAPS) Il D.M. 05 febbraio
1998 concernente l’individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero (modificato dal D.M. n. 186 del 05 aprile 2006)
annovera tra le attività di recupero la "Produzione di manufatti e
prodotti per l’edilizia” con particolare riferimento ai codici CER 170101
(cemento), CER 170102 (mattoni) e CER 170103 (mattonelle e ceramica). |
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