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Sicurstrada 19/06/2007

Il quesito del giorno - Per il trasporto di rifiuti edili destinati al recupero è obbligatorio compilare il formulario?


Gentilissimi volevo chiedervi alcuni chiarimenti sul trasporto di rifiuti non pericolosi.
Nel caso in cui dei rifiuti edili, esempio mattoni in cotto, vengano presi in un cantiere edile a seguito di demolizione ma siano destinati a un recupero, per essere trasportati necessita il formulario o possono non essere considerati rifiuti?

E-mail: Torino

***

(ASAPS) Il D.M. 05 febbraio 1998 concernente l’individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero (modificato dal D.M. n. 186 del 05 aprile 2006) annovera tra le attività di recupero la "Produzione di manufatti e prodotti per l’edilizia” con particolare riferimento ai codici CER 170101 (cemento), CER 170102 (mattoni) e CER 170103 (mattonelle e ceramica).
Alla luce di quanto esposto ed entrando nei contenuti del quesito, si rappresenta che le materie indicate nel D.M. 05/02/1998 (rifiuti NON pericolosi dai quali mediante specifiche attività di recupero è possibile ottenere materie prime e materie prime secondarie) destinate in modo effettivo ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di consumo e di produzione non sono più sottoposte al regime normativo dei rifiuti (perciò non esiste l’obbligo della compilazione del formulario di identificazione per il trasporto di rifiuti). (ASAPS)


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Martedì, 19 Giugno 2007
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