(omissis)
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con sentenza in data 13-22 marzo 2001 il Tribunale di Bari rigettava la domanda
proposta da ……… il quale aveva chiesto, previa declaratoria di inadempienza
della convenuta agli obblighi di custodia, la condanna di ……., titolare della
ditta omonima, al risarcimento dei danni quantificati in lire 70.000.000,
subiti in conseguenza della sottrazione del proprio automezzo dal piazzale di
parcheggio della ditta, cui esso era stato affidato.
Su appello del ……….., con sentenza in data 12 aprile-18 settembre 2002 la Corte
d’appello di Bari condannava la ………. a pagare al suddetto la somma di euro
7.488,63 e a rimborsargli la metà delle spese dei due gradi, compensata l’altra
metà.
La Corte territoriale osservava per quanto interessa: pacifica l’esistenza del
relativo contratto, ne discendeva la responsabilità, ai sensi degli artt. 1766
ss., della ……. per il furto dell’automezzo del ………..; l’esistenza, peraltro
neppure certa, all’ingresso del parcheggio di un cartello contenente clausole
contrattuali limitative della responsabilità della ………. era irrilevante
trattandosi di clausole onerose assolutamente nulle ex art. 1341 c.c.
Avverso la suddetta sentenza la ……... ha proposto ricorso per cassazione
affidato ad un unico motivo, cui il …….. ha resistito con controricorso e successiva
memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il …….. ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione degli artt.
365 e 366 c.p.c. assumendo che il mandato rilasciato dalla …….. all’avvocato
che lo ha sottoscritto è generico poiché non contiene alcun riferimento a
questo giudizio e alla sentenza della Corte d’appello e che l’elezione di
domicilio risulta assolutamente incerta.
L’eccezione è manifestamente infondata poiché è pacifico (Cass. 3349/2003;
2659/1999) che la procura a ricorrere per cassazione apposta a margine del
ricorso, ancorché con espressioni generiche, ma che tuttavia non escludano
univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione deve
ritenersi - nel dubbio - speciale, non generica, in applicazione del principio
interpretativo di conservazione dell’atto giuridico di cui è espressione, in
materia processuale, l’art. 159 c.p.c.
Quanto all’elezione di domicilio, è sufficiente osservare che l’unica
conseguenza negativa derivante dalla sua incertezza consiste - eventualmente -
nell’esecuzione delle notificazioni presso la cancelleria di questa Corte
anziché nel domicilio eletto (art. 366, comma 2, c.p.c.).
Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1341 c.c. e
112 c.p.c. circa il ritenuto carattere vessatorio della clausola contrattuale,
che afferma essere stata inserita nelle condizioni generali di parcheggio, in
ordine alla consegna delle chiavi e documenti dell’automezzo.
La ricorrente aggiunge che le norme dispositive, tra cui rientra quella
dell’art. 1766 c.c., in tema di deposito, a differenza di quelle cogenti, hanno
carattere suppletivo e intervengono a regolare la fattispecie solo in difetto
della disciplina pattizia e, quindi, sono derogabili e non richiedono forme
sacramentali.
Le censure sopra sintetizzate risultano infondate per un duplice ordine di
motivi.
In primo luogo la Corte territoriale, con apprezzamento di merito non
sindacabile in sede di legittimità, ha posto in dubbio l’esistenza del cartello
su cui sarebbe stata scritta la clausola in discussione e la leggibilità del
medesimo da parte degli utenti del garage.
In secondo luogo questa stessa sezione (Cass. 3863/2004) ha affermato che, nei
casi come quello di specie, si verte in tema di contratto atipico per la cui
disciplina occorre far riferimento alle norme relative al deposito e che
l’offerta della prestazione di parcheggio, cui segue l’accettazione attraverso
l’immissione del veicolo nell’area, ingenera l’affidamento che in essa sia
compresa la custodia, restando irrilevanti eventuali condizioni generali di
contratto predisposte dall’impresa che gestisce il parcheggio, che escludano un
obbligo di custodia poiché per il modo rapidissimo in cui il contratto si
conclude è legittimo ritenere che tale conoscenza sfugga all’utente.
Peraltro anche questa stessa sezione (vedi, ad esempio, Cass. 16079/2002) ha
affermato il principio che dall’applicazione della disciplina generale del
contratto di deposito deriva la conseguente responsabilità "ex
recepto" del gestore; quindi, la eventuale clausola di esclusione della
responsabilità di quest’ultimo nel caso di furto del veicolo, avendo carattere
vessatorio, è inefficace, qualora non sia stata approvata specificamente per
iscritto.
Pertanto il ricorso va rigettato con aggravio per la parte soccombente delle
spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di
cassazione, liquidate in euro 2.100,00, di cui euro 2.000,00 per onorari, oltre
spese generali e accessori di legge.
(omissis)
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