Il
panorama normativo aggiornato |
Con
il recente decreto-legge 266/2004 è stata prorogata al 10 gennaio 2005
l’entrata in vigore delle disposizioni sul divieto di fumo nei locali
pubblici (Legge 3/2003). Il provvedimento dà agli esercenti 12 giorni
in più per completare le opere di adeguamento dei locali (separazione
delle aree adibite ai fumatori; cartelli e impianti di segnalazione;
realizzazione degli impianti di ventilazione e di ricambio dell’aria).
Rimanevano tuttavia in attesa di definizione i modelli da applicare
per i cartelli di divieto, l’entità delle multe, le nuove procedure
per l’accertamento delle infrazioni, i moduli per le multe e l’individuazione
dei soggetti legittimati alla contestazione delle multe. Il comunicato
stampa n. 105/2004 del Ministero della Salute chiarisce che l’atteso
decreto attuativo non è indispensabile per l’applicazione del divieto
di fumo. Nei locali gestiti da soggetti pubblici e privati, l’accertamento
e il primo richiamo alle infrazioni spetta in primo luogo agli stessi
responsabili dei locali, ai dipendenti e ai collaboratori. Provvedono
alla contestazione delle multe il personale dei corpi di Polizia locali,
le guardie giurate appositamente adibite a questo servizio e, di propria
iniziativa, gli ufficiali e gli agenti delle Forze di polizia presenti.
Non essendovi regolamentazione specifica sui modelli per i cartelli
di divieto di fumo, rimane ai conduttori l’obbligo di affiggerli in
modo che siano visibili nei locali dove è vietato fumare, e di fare
in modo che riportino la scritta ìVIETATO FUMAREî, i riferimenti legislativi,
le relative sanzioni e i soggetti cui spetta vigilare e accertare le
infrazioni.
MINISTERO DELLA SALUTE - Comunicato stampa N° 105 dell’11.11.2004 Tutela della salute dei non fumatori: precisazione su entrata in vigore della legge Decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266 "Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative" (G.U. n. 264 del 10.11.2004) ñ Legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" (G.U. n. 15 del 20.1.2003, S.O. n. 45) ñ LEGGE 11 novembre 1975, n. 584 "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblici" (G.U. n. 322 del 5.12.1975) MINISTERO DELLA SALUTE - Comunicato stampa N° 105 dell’11.11.2004 Tutela della salute dei non fumatori: precisazione su entrata in vigore della legge
In riferimento alla nota diffusa dalla Federazione Italiana Pubblici esercizi (FIPE) [1] sulla entrata in vigore della legge sulla tutela della salute dei non fumatori prevista per il 10 gennaio 2004 si precisa che il decreto attuativo del comma 7 dell’articolo 51 della legge n° 3/2003 è appena pervenuto dal Ministero dell’Economia e, pur non essendo indispensabile per l’applicazione del divieto di fumo, è in via di trasmissione alla Conferenza Stato-Regioni per l’approvazione. Il Provvedimento indica le procedure per l’accertamento delle infrazioni, i soggetti legittimati a contestare i conseguenti processi verbali e ad irrogare le relative sanzioni. Nelle strutture pubbliche e private soggette al divieto di fumare le infrazioni al divieto [2] saranno accertate oltre che dal personale appositamente incaricato a norma della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995 [3], dal personale dei Corpi di polizia locale, dalle guardie giurate espressamente adibite a tale servizio e, di propria iniziativa, dagli ufficiali ed agenti delle Forze di polizia presenti nei locali e nei luoghi soggetti al divieto di fumare. Per quanto riguarda, invece, i cartelli di divieto, non esistendo alcun modello definito dalla norma, coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità di assicurare l’ordine all’interno di tutti i locali nei quali è vietato fumare, devono comunque esporre un cartello di qualsiasi tipo recante le indicazioni richieste dalla legge. Dalla data di entrata in vigore del divieto di fumo, i Nas vigileranno sull’applicazione della legge. Decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266 "Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative" (G.U. n. 264 del 10.11.2004) Art. 19 Tutela della salute dei non fumatori 1. Il termine previsto dall’articolo 51, comma 6, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e’ prorogato fino al 10 gennaio 2005. Legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" (G.U. n. 15 del 20.1.2003, S.O. n. 45) Art. 51 Tutela della salute dei non fumatori 1. è vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di: a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico; b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati. 2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonchè i modelli dei cartelli connessi all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. 3.
Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b),
devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie
prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione
dell’esercizio. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 "Attuazione dell’articolo 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori" (G.U. n. 300 del 29.12.2003) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto
l’art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Decreta: Art. 1
Art. 2
p.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il
Ministro della salute Il
Ministro dell’economia e delle finanze Allegato 1 REQUISITI
TECNICI DEI LOCALI PER FUMATORI, DEI RELATIVI IMPIANTI DI 1.
I locali riservati ai fumatori, di cui all’art. 51, comma 1, lettera
b) della legge 16 gennaio 2003, n. 3 devono essere contrassegnati come
tali e realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altri
ambienti limitrofi, dove è vietato fumare. A tal fine i locali per fumatori
devono rispettare i seguenti requisiti strutturali: LEGGE 11 novembre 1975 n. 584 "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblici" (G.U. n. 322 del 5.12.1975) Art.1. è vietato fumare: A) nelle corsie degli ospedali;nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado;negli autoveicoli di proprietà dello stato,di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone;nelle metropolitane;nelle sale di attesa delle stazioni ferroviarie, autofilotramviarie, portuali-marittime e aeroportuali; nei compartimenti ferroviari riservati ai non fumatori che devono essere posti in ogni convoglio viaggiatori delle ferrovie dello stato e nei convogli viaggiatori delle ferrovie date in concessione ai privati;nei compartimenti a cuccette e in quelli delle carrozze letto,occupati da più di una persona,durante il servizio di notte; B) nei locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione,nelle sale chiuse di spettacolo cinematografico o teatrale,nelle sale chiuse da ballo,nelle sale-corse,nelle sale di riunione delle accademie,nei musei,nelle biblioteche e nelle sale di lettura aperte al pubblico,nelle pinacoteche e nelle gallerie d’arte pubbliche o aperte al pubblico. Art.2 Nelle carrozze non riservate ai fumatori, le amministrazioni ferroviarie devono esporre, in posizione visibile, avvisi riportanti il divieto di fumare; nei quadri delle prescrizioni per il pubblico va riportata anche la norma con l’indicazione della sanzione comminata ai trasgressori. Per l’accertamento dell’infrazione e per la contestazione della contravvenzione restano ferme le norme vigenti in materia per le ferrovie dello stato, per le ferrovie concesse all’industria privata e per gli altri mezzi di trasporto pubblico ai quali, in mancanza di disciplina specifica, si applicano le norme vigenti per le ferrovie dello stato in quanto compatibili. Coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità assicurare l’ordine all’interno dei locali indicati al precedente articolo 1 ,lettere a) e b), nonché i conduttori dei locali di cui alla lettera b) di tale articolo, curano l’osservanza del divieto, esponendo, in posizione visibile, cartelli riproducenti la norma con l’indicazione della sanzione comminata ai trasgressori. Art.3 Il conduttore di uno dei locali indicati all’ articolo 1, lettera b),può ottenere l’esenzione dall’osservanza del disposto dell’articolo 1 della presente legge ove installi un impianto di condizionamento dell’aria o un impianto di ventilazione rispettivamente corrispondenti alle caratteristiche di definizione e classificazione determinate dall’ente nazionale italiano di unificazione (UNI). A tal fine deve essere presentata al sindaco apposita domanda corredata del progetto dell’impianto di condizionamento contenente le caratteristiche tecniche di funzionamento e di installazione. L’esenzione dall’osservanza del divieto di fumare è autorizzata dal sindaco,sentito l’ufficiale sanitario. Il ministro per la sanità dovrà emanare,entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge,sentito il consiglio superiore di sanità,disposizioni in ordine ai limiti di temperatura,umidità relativa,velocità e tempo di rinnovo dell’aria nei locali di cui all’articolo 1,lettera b),in base ai quali dovranno funzionare gli impianti di condizionamento o di ventilazione.
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