Per la prima volta la giustizia amministrativa
è chiamata a pronunciarsi sulla conformità di un atto applicativo dell’art. 4
del Decreto legge 20 giugno 2002 n. 121 convertito
in legge n. 168/2002, in materia di “Disposizioni
urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale”. Con ordinanza
del 07.06.2007 la prima sezione del T.A.R. del Lazio - Roma ha sospeso
l’efficacia del Decreto del Prefetto di Latina n. 2450/2003 con cui sono state
individuate le strade e i tratti di strade, ricadenti nel territorio della
provincia, su cui è consentita l’installazione e l’utilizzazione di dispositivi
o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza
e in modalità automatica delle violazioni ai limiti di velocità (c.d. autovelox)
senza la contestazione immediata dell’infrazione. Ai sensi
dell’art. 4 del D.L. n. 121/2002 conv. in legge
n. 168/2002, è il Prefetto che, nell’ambito della propria competenza
territoriale, con decreto individua le strade (che non siano autostrade o
strade extraurbane principali), o i singoli tratti di esse, in cui non è
possibile procedere alla contestazione immediata della violazione al Codice
della strada, e quindi è consentito l’installazione e l’uso di apparecchi fissi
di rilevazione automatica della violazioni al limite di velocità. Detta
individuazione non è pero discrezionale, ma deve essere compiuta nel rispetto
dei parametri e dei criteri fissati dallo stesso art. 4 del citato decreto
legge e dalle direttive emesse in materia dal Ministero dell’Interno. In sostanza,
gli autovelox non possono essere apposti indiscriminatamente su qualsiasi
arteria stradale. Il legislatore ha stabilito con precisione condizioni,
tipologia, caratteristiche e requisiti delle strade in cui ciò è consentito. Proprio la
ritenuta mancata conformità ai parametri minimi richiesti dalla normativa ha
indotto all’impugnativa del decreto del Prefetto di Latina che autorizzava la
collocazione degli autovelox sulle strade della provincia. In esito al
provvedimento di sospensione emesso dal TAR di Roma e in attesa della pronuncia
di merito, gli apparecchi di rilevazione automatica delle violazioni ai limiti
di velocità installati in virtù del suddetto decreto non potranno rimanere in
funzione, con conseguente illegittimità medio tempore dei verbali di
contestazione delle infrazioni rilevate.
(Nota di Marco Tomassi)
Da Altalex
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA
SEZIONE PRIMA TER
Registro Ordinanze:/
Registro
Generale: 7928/2006
nelle persone dei
Signori:
LUIGI TOSTI Presidente ITALO VOLPE Cons. , relatore MARIA
ADA RUSSO Primo Ref.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 07 Giugno 2007
Visto il ricorso 7928/2006 proposto da:
D. M. ALESSANDRO
rappresentato e difeso
da:
BORTONE GIUSEPPE TOMASSI AVV. MARCO
con domicilio eletto in ROMA
VIA SABOTINO, 45 presso BUCETI AVV. AMILCARE
contro
MINISTERO DELL’INTERNO rappresentato
e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, 12 presso la sua sede
PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI LATINA
COMUNE DI FORMIA
per l’annullamento,
previa sospensione dell’esecuzione, del Decreto del Prefetto di Latina prot. n.
2450/2003/AREA IV del 16.6.2003 con cui sono state individuate le strade e i
tratti di strade ricadenti nel territorio della provincia sulle quali non è
possibile la contestazione immediata delle violazioni di cui agli artt. 142 e
148 del Codice della strada (D. lgs. n. 285/1992) e su cui è consentita
l’installazione e l’utilizzazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del
traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di
comportamento di cui al D. lgs. n.285/1992; Visti gli atti e i
documenti depositati con il ricorso; Vista la domanda di
sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via
incidentale dal ricorrente; Visto l’atto di
costituzione in giudizio di:
MINISTERO DELL’INTERNO
Udito il relatore Cons. ITALO VOLPE e uditi altresì per le parti, gli avvocati
come da verbale d’udienza; Visti gli artt. 19 e
21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto
1907, n. 642; Ritenuto che risultano adeguatamente
comprovati i necessari presupposti della richiesta misura cautelare;
Ritenuto che, allo stato e nell’ottica di una
valutazione prognostica dell’esito del ricorso, risulta in particolare sussistente
il requisito del fumus boni iuris,
tenuto conto dei contenuti del provvedimento impugnato in relazione ai
parametri fattuali e logico-giuridico che ne hanno costituito presupposto e
cornice conformativa, a fini applicativi,
P.Q.M.
accoglie la domanda cautelare, sospendendo gli
effetti del provvedimento impugnato.
La presente ordinanza
sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del
Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
ROMA , lì 7 Giugno 2007 n.
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