Convertito
il decreto-legge n.241/2004 che attribuisce la competenza al Giudice
di Pace sulla convalida del provvedimento di espulsione dello straniero
dal territorio nazionale emesso dal Questore.
L’intervento
in materia si era reso necessario in seguito alla sentenza della Corte
Costituzionale n.222/2004, al fine di assicurare piena efficacia alle
garanzie previste dall’art. 13 della Costituzione anche agli stranieri
per i quali sia stato disposto l’accompagnamento alla frontiera.
LEGGE
12 novembre 2004, n.271
Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004,
n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione.
(GU
n. 267 del 13-11-2004)
|
Art.
1.
1.
Il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni
urgenti in materia di immigrazione, e’ convertito in legge con
le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data
a Roma, addi’ 12 novembre 2004
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CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu,
Ministro dell’interno
Calderoli,
Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione
Castelli,
Ministro della giustizia
Visto,
il Guardasigilli: Castelli
LAVORI
PREPARATORI
|
Senato
della Renubblica (atto n. 3107):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi),
dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri (Fini) e dal Ministro
dell’interno (Pisanu) il 17 settembre 2004.
Assegnato alle commissioni riunite 1a (Affari costituzionali)
e 2a (Giustizia), in sede referente, il 21 settembre
2004 con parere della commissione 5a.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull’esistenza dei presupposti di costituzionalita’
il 22 settembre 2004.
Esaminato dalle commissioni riunite 1a e 2a,
in sede referente, il 23 settembre 2004; il 5 e 6 ottobre 2004.
Esaminato in aula il 6, 12, 19 ottobre 2004 ed approvato il 20 ottobre
2004.
Camera dei deputati (atto n. 5369):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente,
il 21 ottobre 2004 con pareri del Comitato per la legislazione e
delle commissioni, II, III, V, VII.
Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 26, 27, 28
ottobre 2004.
Esaminato in aula il 27 ottobre 2004; il 2, 9, 10 novembre 2004
ed approvato l’11 novembre 2004.
Avvertenza:
Il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 e’ stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 216 del 14 settembre 2004.
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1998, n. 400
(Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente
legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge, coordinato con la legge di conversione
e corredato delle relative note, e’ pubblicato in questa stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 39.
Allegato
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MODIFICAZIONI
APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 SETTEMBRE 2004,
N. 241
All’articolo 1:
|
al
comma 1, capoverso 5-bis, secondo periodo, le parole: " Il provvedimento
del questore di allontanamento dal territorio nazionale e’ sospeso
" sono sostituite dalle seguenti: " L’esecuzione del provvedimento
del questore di allontanamento dal territorio nazionale e’ sospesa
";. al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
" tempestivamente avvertito. L’interessato e’ anch’esso tempestivamente
informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza
"; dopo il terzo periodo, e’ inserito il seguente:
"Si applicano le disposizioni’ di cui al sesto e al settimo periodo
del comma 8, in quanto compatibili "; al quinto periodo, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: ", salvo che il procedimento possa
essere definito nel luogo in cui e’ stato adottato il provvedimento
di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri
disponibili "; e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
" il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace
deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione
del provvedimento alla cancelleria "; dopo il camma 2 sono inseriti
i seguenti:
" 2-bis: Rimane ferma la competenza del tribunale in composizione
monocratica e del tribunale per i minorenni ai sensi del comma 6
dell’articolo 30 e del camma 3 dell’articolo 31 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. In pendenza
di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti
di convalida di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso decreto legislativo
e l’esame dei relativi ricorsi sono di competenza del tribunale
in composizione monocratica.
2-ter. All’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13, le parole: "con l’arresto da sei mesi ad un anno"
sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a quattro
anni";
b) al comma 13-bis, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente:
"Allo straniero che, gia’ denunciato per il reato di cui al comma
13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si
applica la pena della reclusione da uno a cinque anni";
c) il comma 13-ter e’ sostituito dal seguente:
"13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e’ obbligatorio
l’arresto dell’autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza
e si procede con rito direttissimo" ";
al comma 5, capoverso 4, al primo periodo, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: " tempestivamente avvertito. L’interessato e’
anch’esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui
il giudice tiene l’udienza "; dopo il primo periodo, e’ inserito
il seguente. " Si applicano in quanto compatibili le disposizioni
di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell’articolo 13
"; al secondo periodo, le parole: " del centro di’ trattenimento
di cui al comma 1 sono sostituite dalle seguenti: " del centro di
permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 1 ";
dopo i1 comma 5, e’ inserito il seguente:
" 5-bis. All’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni, i commi 5-ter e 5-quater sono
sostituiti dai seguenti:
"5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene
nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal
questore ai sensi del comma 5-bis, e’ punito con la reclusione da
uno a quattro anni se l’espulsione e’ stata disposta per ingresso
illegale sul territorio nazionale ai sensi dell’articolo 13, comma
2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di
soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore,
ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato.
Si applica la pena dell’arresto da sei mesi ad un anno se l’espulsione
e’ stata disposta perche’ il permesso di soggiorno e’ scaduto da
piu’ di sessanta giorni e non ne e’ stato richiesto il rinnovo.
In ogni caso si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di’
espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica.
5-quater. Lo straniero gia’ espulso ai sensi del comma 5-ter, primo
periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del presente
testo unico, nel territorio dello Stato e’ punito con la reclusione
da uno a cinque anni. Se l’ipotesi riguarda lo straniero espulso
ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena e’ la reclusione
da uno a quattro anni" ";
il comma 6 e’ sostituito dal seguente:
" 6. Il camma 5-quinquies dell’articolo 14 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e’ sostituito
dal seguente:
"5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si
procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l’esecuzione
dell’espulsione, il questore dispone i provvedimenti di cui al camma
1. Per i reati previsti dai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater
e’ obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto" ";
dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
" 6-bis. Al comma 5 dell’articolo 39 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole:
"ai corsi universitari", sono inserite le seguenti: "e alle scuole
di specializzazione delle universita’".
6-ter. Il camma 2 dell’articolo 10-ter della legge 21 novembre 1991,
n. 374, e’ sostituito dal seguente:
"2. Le domande di trasferimento hanno la priorita’ sulle domande
di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine ai sensi degli articoli
4 e 4-bis. In attesa delle revisioni delle dotazioni organiche delle
sedi del giudice di pace, le ammissioni al tirocinio e le nuove
nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis, anche in corso di definizione,
sono sospese fino alla definizione delle nuove dotazioni organiche
ed ai conseguenti trasferimenti dei giudici di pace in servizio
che dovranno effettuarsi con carattere di priorita’ non oltre sei
mesi dalla comunicazione dei posti.vacanti nelle nuove dotazioni"
";
al comma 7, , lettera b), capoverso 3-quater, le parole: "del decreto
legislativo " sono sostituite dalle seguenti. " del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
";
dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
" 7-bis. All’articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, le parole: "e degli uffici consolari" sono sostituite dalle
seguenti: " degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura
e delle istituzioni scolastiche all’estero".
7-ter. Al fine di far fronte alle maggiori nuove esigenze di potenziamento
della sicurezza attiva e passiva del Ministero degli affari esteri,
il fondo di cui all’articolo 3, camma 159, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, . e’ integrato, per l’anno 2004, di ulteriori 3,9
milioni di euro ";
e’ premessa la seguente rubrica: " (Modifiche al testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, nonche’ alla. legge 21 novembre 1991, n.
374, e alla legge 24 dicembre 2003, n. 350) ".
Dopo l’articolo 1 sono inseriti i seguenti:
"ART. 1-bis. - (Misure di sostegno alle politiche di contrasto dell’immigrazione
clandestina). - 1. All’articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5, e’ inserito
il seguente:
"5-bis. Il Ministero dell’interno, nell’ambito degli interventi
di sostegno alle politiche preventive di contrasto all’immigrazione
clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per
gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi,
interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi
irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano".
ART. 1-ter. - (Modificazioni all’articolo 12 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e all’articolo 10 della legge 11 agosto
2003, m 228). - 1. All’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "fino a tre anni" sono sostituite dalle
seguenti: "da uno a cinque anni";
b) al comma 3, le parole: "da quattro a dodici anni" sono sostituite
dalle seguenti: "da quattro a quindici anni" e il secondo periodo
e’ soppresso;
c) al comma 3-bis, alinea, le parole: "al comma 3" sono sostituite
dalle seguenti: "ai commi 1 e 3" e, dopo la lettera c), e’ aggiunta
la seguente:
"c-bis) il fatto e’ commesso da tre o piu’ persone in concorso tra
loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti
contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti";
d) al comma 3-ter, le parole: "si applica la pena della reclusione
da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona"
sono sostituite dalle seguenti:. "la pena detentiva e’ aumentata
da un terzo alla meta’ e si applica la `multa di 25.000 euro per
ogni persona";
e) dopo il comma 3-sexies, e’ inserito il seguente:
"3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti
dal comma 3, si applicano le disposizioni’ dell’articolo 10 della
legge 11 agosto 2003, n. 228, e successive modificazioni.
L’esecuzione delle operazioni e’ disposta d’intesa con la Direzione
centrale dell’immigrazione e della polizia, delle frontiere".
2. All’articolo 10. della legge 11 agosto 2003, n. 228, il comma
1 e’ sostituito dal seguente:
"1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro
II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonche’
dall’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano
le disposizioni dell’articolo 4, commi 1, 2, 5, 6 e 7, del decreto-legge
18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 dicembre 2001, n. 438. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2
del medesimo articolo 4 sono effettuate dagli ufficiali di polizia
giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e
del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture
specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti
delle loro competenze".
ART. 1-quater. - (Disposizioni in materia di rinnovo dei permessi
di soggiorno). - 1. Al comma 5 dell’articolo 33 della legge 30 luglio
2002, n. 189, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "salvo quanto previsto dall’articolo 5, commi 5 e 9, e dall’articolo
6, camma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni".
2. Al comma 5 dell’articolo 1 del decreto-legge 9 settembre 2002,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002,
n.
222, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: salvo quanto previsto
dall’articolo 5, commi S e 9, e dall’articolo 6, comma 1, del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni".
ART. 1-quinquies. - (Modifiche all’articolo 39 della legge 16 gennaio
2003, n. 3). - 1. All’articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n.
3, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Nell’ambito delle direttive impartite dal Ministro dell’interno
per la semplificazione delle procedure amministrative e per la riduzione
degli oneri amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, il
Ministero dell’interno puo’ altresi’, stipulare, senza oneri aggiuntivi
per la finanza pubblica, convenzioni con concessionari di pubblici
servizi o altri soggetti non pubblici per la raccolta e l’inoltro
agli uffici dell’Amministrazione dell’interno delle domande, dichiarazioni
o atti dei privati indirizzati ai medesimi uffici nonche’ per lo
svolgimento di altre operazioni preliminari all’adozione dei provvedimenti
richiesti e per l’eventuale inoltro, ai privati interessati, dei
provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati. Con decreto del
Ministro dell’interno, si determina l’importo dell’onere a carico
dell’interessato al rilascio dei provvedimenti richiesti.
4-ter. Per le finalita’ di cui al comma 4-bis, gli incaricati del
pubblico servizio, addetti alle procedure definite dalle convenzioni,
possono essere autorizzati a procedere all’identificazione degli
interessati, con l’osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento
in vigore per gli addetti alla ricezione delle domande, dichiarazioni
o atti destinati alle pubbliche amministrazioni" ".
|
All’articolo
2:
il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
|
1.
Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1, commi da 1
a 7, valutati in euro 7.597.458 per l’anno 2004 e in euro 22,792.373
a decorrere dall’anno 2005, si provvede:
a) quanto ad euro 577.737 a decorrere dall’anno 2004, mediante riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 33, comma 7, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289;
b) quanto ad euro 819.721 per l’anno 2004 e ad euro 2.459.163 a
decorrere dall’anno 2005, mediante riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre
2003, n. 350;
c) quanto ad euro 6.200.000 per l’anno 2004, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri, e quanto ad euro 19.755,473 a decorrere dall’anno 2005,
mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto ai
fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unita’ previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 18.600.000, l’accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto
ad euro 1.155.473, l’accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri ";
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis". Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede
al monitoraggio degli oneri di cui all’articolo 1, commi da 1 a
7, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere,
ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima
legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo
comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell’entrata
in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo,
sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite
relazioni illustrative.
1-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1, comma
7-ter, pari a 3,9 milioni di euro per l’anno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, - nell’ambito dell’unita’ previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri.
1-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1-bis,
nel limite massimo di 6.400.000 euro per l’anno 2004 e di 7.400.000
euro per l’anno 2005 si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo, 80, comma 8, della legge 27 dicembre
2002, n. 289 ".
All’articolo 3, e’ premessa la seguente rubrica: " (Entrata in vigore)
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