TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE Testo del decreto-legge 14 settembre
2004, n. 241, (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 216 del 14
settembre 2004) coordinato con la legge di conversione 12 novembre 2004,
n. 271 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: "Disposizioni
urgenti in materia di immigrazione". (GU n. 267 del 13-11-2004)
Avvertenza:
- Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell’art. 10, commi 2 e 3, del
medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla
legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli
atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di
conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate
sul terminale tra i segni (( . . )) A norma dell’art. 15, comma 5, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche
apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione.
Art. 1. Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché alla legge 21
novembre 1991, n. 374, e alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.
1. All’articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,
di seguito denominato: "decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni", il comma 5-bis è sostituito dai
seguenti:
5-bis. "Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente
e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace
territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto
l’accompagnamento alla frontiera. (( L’esecuzione del provvedimento del
questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino
alla decisione sulla convalida )). L’udienza per la convalida si svolge
in camera di consiglio, con la partecipazione necessaria di un difensore
(( tempestivamente avvertito. L’interessato è anch’esso tempestivamente
informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza. Si applicano
le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto
compatibili )).
Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto
ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dal presente articolo e sentito l’interessato, se comparso.
In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero
espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea
ed assistenza, di cui all’articolo 14, (( salvo che il procedimento possa
essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento
di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili
)). Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento
alla frontiera diventa esecutivo.
Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il
termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto.
Contro il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione.
Il relativo ricorso non sospende l’esecuzione dell’allontanamento dal
territorio nazionale. ((Il termine di quarantotto ore entro il quale il
giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della
comunicazione del provvedimento alla cancelleria )).
"5-ter. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento
di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, e all’articolo 14,
comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse
disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale
idoneo.".
2. Al comma 8 dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni, nel primo e terzo periodo, le parole:
"tribunale in composizione monocratica,", sono sostituite dalle
seguenti: "giudice di pace".
(( 2-bis. Rimane ferma la competenza del tribunale in composizione monocratica
e del tribunale per i minorenni ai sensi del comma 6 dell’articolo 30
e del comma 3 dell’articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni. In pendenza di un giudizio riguardante
le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli
13 e 14 dello stesso decreto legislativo e l’esame dei relativi ricorsi
sono di competenza del tribunale in composizione monocratica.
2-ter. All’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13, le parole: "con l’arresto da sei mesi ad un anno"
sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a quattro
anni";
b) al comma 13-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente:"Allo
straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed
espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la
pena della reclusione da uno a cinque anni";
c) il comma 13-ter è sostituito dal seguente: "13-ter. Per
i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio l’arresto
dell’autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con
rito direttissimo" )).
3. Al comma 1 dell’articolo 13-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni, le parole: "il tribunale in composizione
monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "il giudice di
pace".
4. Al comma 3 dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni, le parole: "al tribunale in composizione
monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "al giudice di
pace territorialmente competente, per la convalida".
5. Il comma 4 dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"4. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con
la partecipazione necessaria di un difensore (( tempestivamente avvertito.
L’interessato è anch’esso tempestivamente informato e condotto
nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza. Si applicano in quanto compatibili
le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell’articolo
13 )).
Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto
ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dall’articolo 13 e dal presente articolo, escluso il
requisito della vicinanza (( del centro di permanenza temporanea ed assistenza
di cui al comma 1 )), e sentito l’interessato, se comparso. Il provvedimento
cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la
decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione
della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché
in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione".
5-bis. All’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni, i commi 5-ter e 5-quater sono sostituiti dai
seguenti:
(( "5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene
nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore
ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro
anni se l’espulsione è stata disposta per ingresso illegale sul
territorio nazionale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a) e
c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine
prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato
il permesso revocato o annullato.
Si applica la pena dell’arresto da sei mesi ad un anno se l’espulsione
è stata disposta perché il permesso di soggiorno è
scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto
il rinnovo. In ogni caso si procede all’adozione di un nuovo provvedimento
di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.".
5-quater. "Lo straniero già espulso ai sensi del comma 5-ter,
primo periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del presente
testo unico, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione
da uno a cinque anni. Se l’ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi
del comma 5-ter, secondo periodo, la pena è la reclusione da uno
a quattro anni".
6. Il comma 5-quinquies dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede
con rito direttissimo. Al fine di assicurare l’esecuzione dell’espulsione,
il questore dispone i provvedimenti di cui al comma
1. Per i reati previsti dall’articolo 5-ter, primo periodo, e 5-quater
è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto.". 6-bis. Al
comma 5 dell’articolo 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni, dopo le parole:
"ai corsi universitari", sono inserite le seguenti: "e
alle scuole di specializzazione delle università".
6-ter. Il comma 2 dell’articolo 10-ter della legge 21 novembre 1991, n.
374, è sostituito dal seguente: "2. Le domande di trasferimento
hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle
nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis. In attesa delle revisioni
delle dotazioni organiche delle sedi del giudice di pace, le ammissioni
al tirocinio e le nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis, anche
in corso di definizione, sono sospese fino alla definizione delle nuove
dotazioni organiche ed ai conseguenti trasferimenti dei giudici di pace
in servizio che dovranno effettuarsi con carattere di priorità
non oltre sei mesi dalla comunicazione dei posti vacanti nelle nuove dotazioni"
)).
7. All’articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel
numero delle 110 udienze non si computano quelle per i provvedimenti indicati
al comma 3-quater, per ciascuna delle quali è dovuta una indennità
di euro 20";
b) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente: "3-quater.
Per i provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 5-bis e 8, e 14, comma
4, (( del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
)) 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, è corrisposta
una indennità di euro 10";
c) al comma 4, dopo le parole: "di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter"
sono inserite le seguenti: ", nonché 3-quater,". (( 7-bis.
All’articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole:
"e degli uffici consolari" sono sostituite dalle seguenti: ",
degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni
scolastiche all’estero".
7-ter. Al fine di far fronte alle maggiori nuove esigenze di potenziamento
della sicurezza attiva e passiva del Ministero degli affari esteri, il
fondo di cui all’articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, è integrato, per l’anno 2004, di ulteriori 3,9 milioni
di euro )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell’art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 13 (Espulsione amministrativa). - 1. Per motivi di ordine pubblico
o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell’interno può disporre
l’espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello
Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri
e al Ministro degli affari esteri.
2. L’espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero:
a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli
di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell’art. 10;
b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto
il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo
sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è
stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta
giorni e non è stato chiesto il rinnovo;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell’art. 1 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituto dall’art. 2 della legge 3 agosto
1988, n. 327, o nell’art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
dall’art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
3. L’espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente
esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell’interessato.
Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si
trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di
eseguire l’espulsione, richiede il nulla osta all’autorità giudiziaria,
che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali
valutate in relazione all’accertamento della responsabilità di
eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi,
e all’interesse della persona offesa.
In tal caso l’esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando
l’autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali.
Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all’espulsione con le modalità
di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l’autorità
giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento
della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta,
il questore può adottare la misura del trattenimento presso un
centro di permanenza temporanea, ai sensi dell’art. 14.
3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia
il nulla osta all’atto della convalida, salvo che applichi la misura della
custodia cautelare in carcere ai sensi dell’art. 391, comma 5, del codice
di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla
osta può essere negato ai sensi del comma 3.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero
sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata
estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere
applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento
con il quale revoca o dichiara l’estinzione della misura, decide sul rilascio
del nulla osta all’esecuzione dell’espulsione. Il provvedimento è
immediatamente comunicato al questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita
la prova dell’avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso
il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo
a procedere. È sempre disposta la confisca delle cose indicate
nel secondo comma dell’art. 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni
di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio
dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata
superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave
per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l’art. 345
del codice di procedura penale.
Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata
massima della custodia cautelare, quest’ultima è ripristinata a
norma dell’art. 307 del codice di procedura penale.
3-sexies. Il nulla osta all’espulsione non può essere concesso
qualora si proceda per uno o più delitti previsti dall’art. 407,
comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dall’art.
12 del presente testo unico.
4. L’espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui
al comma 5.
5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio
dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità
da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo,
l’espulsione contiene l’intimazione a lasciare il territorio dello Stato
entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone l’accompagnamento
immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il
concreto pericolo che quest’ultimo si sottragga all’esecuzione del provvedimento.
5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente
e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace
territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto
l’accompagnamento alla frontiera. L’esecuzione del provvedimento del questore
di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla
decisione sulla convalida.
L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio, con la partecipazione
necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L’interessato è
anch’esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice
tiene l’udienza. Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo
periodo del comma 8, in quanto compatibili. Il giudice provvede alla convalida,
con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata
l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente
articolo e sentito l’interessato, se comparso.
In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero
espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea
ed assistenza, di cui all’art. 14, salvo che il procedimento possa essere
definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di
allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili.
Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento
alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa
ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento
del questore perde ogni effetto. Contro il decreto di convalida è
proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l’esecuzione
dell’allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto
ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre
dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.
5-ter. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di
convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, e all’art. 14, comma
1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse
disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale
idoneo.
6. Abrogato.
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell’art.
14, nonché ogni altro atto concernente l’ingresso, il soggiorno
e l’espulsione, sono comunicati all’interessato unitamente all’indicazione
delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua
da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese,
inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente
il ricorso al giudice di pace del luogo in cui ha sede l’autorità
che ha disposto l’espulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla
data del provvedimento di espulsione. Il giudice di pace accoglie o rigetta
il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso,
entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui
al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente,
ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica
o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del
ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai
funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono
a certificarne l’autenticità e ne curano l’inoltro all’autorità
giudiziaria. Lo straniero è ammesso all’assistenza legale da parte
di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata
avanti all’autorità consolare. Lo straniero è altresì
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto
di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice
nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all’art. 29 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché,
ove necessario, da un interprete.
9. Abrogato.
10. Abrogato.
11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 è
ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede
di Roma.
12. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 19, lo straniero espulso è
rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia
possibile, allo Stato di provenienza.
13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello
Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno. In
caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da
uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento
immediato alla frontiera.
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del
divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro
anni. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al
comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si
applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.
13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio
l’arresto dell’autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si
procede con rito direttissimo. 14. Salvo che sia diversamente disposto,
il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel
decreto di espulsione può essere previsto un termine più
breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva
condotta tenuta dall’interessato nel periodo di permanenza in Italia.
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero
che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio
dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo
1998, n. 40. In tal caso, il questore può adottare la misura di
cui all’art. 14, comma 1.
16. L’onere derivante dal comma 10 del presente articolo è valutato
in lire 4 miliardi per l’anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere
dall’anno 1998.". - Si riporta il testo degli articoli 30, comma
6 e 31, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: "Art.
30 (Permesso di soggiorno per motivi familiari). - (Omissis).
6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del
permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri
provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto
all’unità familiare, l’interessato può presentare ricorso
al pretore del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito l’interessato,
nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
Il decreto che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del
visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono
esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa.
L’onere derivante dall’applicazione del presente comma è valutato
in lire 150 milioni annui a decorrere dall’anno 1998. (Omissis)".
"Art. 31 (Disposizioni a favore dei minori). - (Omissis).
3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo
psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute
del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare
l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato,
anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L’autorizzazione
è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano
il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze
del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati
alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti
di rispettiva competenza.
(Omissis)".
- Si riporta il testo dell’art. 13-bis del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, come modificato dalla presente legge:
"Art. 13-bis (Partecipazione dell’amministrazione nei procedimenti
in camera di consiglio). - 1. Se il ricorso di cui all’art. 13 è
tempestivamente proposto, il giudice di pace fissa l’udienza in camera
di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato
fuori dei termini è inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento
del giudice è notificato, a cura della cancelleria, all’autorità
che ha emesso il provvedimento.
2. L’autorità che ha emesso il decreto di espulsione può
stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente
delegati. La stessa facoltà può essere esercitata nel procedimento
di cui all’art. 14, comma 4.
3. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa
e imposta.
4. La decisione non è reclamabile, ma è impugnabile per
Cassazione".
- Si riporta il testo dell’art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, come modificato dalla presente legge:
"Art. 14 (Esecuzione dell’espulsione). - 1. Quando non è possibile
eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera
ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello
straniero, accertamenti supplementari in ordine alla sua identità
o nazionalità, ovvero all’acquisizione di documenti per il viaggio,
ovvero per l’indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto
idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo
strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza
più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del
Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà
sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali
da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua
dignità. Oltre a quanto previsto dall’art. 2, comma 6, è
assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica
con l’esterno.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli
atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida,
senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall’adozione del provvedimento.
4. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L’interessato
è anch’esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui
il giudice tiene l’udienza. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni
di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell’art. 13.
Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto
ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dall’art. 13 e dal presente articolo, escluso il requisito
della vicinanza del centro di permanenza temporanea ed assistenza di cui
al comma 1, e sentito l’interessato, se comparso. Il provvedimento cessa
di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione.
La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida
del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di
esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi
trenta giorni. Qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità,
ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà,
il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine
di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue
l’espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al
giudice.
5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un
centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza
senza aver eseguito l’espulsione o il respingimento, il questore ordina
allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine
di cinque giorni. L’ordine è dato con provvedimento scritto, recante
l’indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione.
5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio
dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi
del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni
se l’espulsione è stata disposta per ingresso illegale sul territorio
nazionale ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per
non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in
assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso
revocato o annullato. Si applica la pena dell’arresto da sei mesi ad un
anno se l’espulsione è stata disposta perché il permesso
di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne
è stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede all’adozione
di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera
a mezzo della forza pubblica.
5-quater. Lo straniero già espulso ai sensi del comma 5-ter, primo
periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo
unico, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da
uno a cinque anni. Se l’ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi
del comma 5-ter, secondo periodo, la pena è la reclusione da uno
a quattro anni.
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede
con rito direttissimo. Al fine di assicurare l’esecuzione dell’espulsione,
il questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per i reati previsti
dall’art. 5-ter, primo periodo, e 5-quater è obbligatorio l’arresto
dell’autore del fatto.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è
proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l’esecuzione
della misura. 7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta
efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani
indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura
nel caso questa venga violata.
8. Ai fini dell’accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono
essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di
linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività
di assistenza per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme
in materia di giurisdizione, il Ministro dell’interno adotta i provvedimenti
occorrenti per l’esecuzione di quanto disposto dal presente articolo,
anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con
gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture
e altre installazioni nonché per la fornitura di beni e servizi.
Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di
contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dell’interno
promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza
di altri Ministri".
- Si riporta il testo dell’art. 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, come modificato dalla presente legge:
"Art. 39 (Accesso ai corsi delle università). - 1. In materia
di accesso all’istruzione universitaria e di relativi interventi per il
diritto allo studio è assicurata la parità di trattamento
tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalità
di cui al presente articolo.
2. Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle loro
disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento
degli obiettivi del documento programmatico di cui all’art. 3, promuovendo
l’accesso degli stranieri ai corsi universitari di cui all’art. 1 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari
in materia, in particolare riguardo all’inserimento di una quota di studenti
universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri
per la mobilità studentesca, nonché organizzando attività
di orientamento e di accoglienza.
3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:
a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto
di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con
riferimento alle modalità di prestazione di garanzia di copertura
economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente
soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di
disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello
studente straniero;
b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio
e l’esercizio in vigenza di esso di attività di lavoro subordinato
o autonomo da parte dello straniero titolare;
c) l’erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri,
anche a partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento
con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente
in materia di diritto allo studio universitario e senza obbligo di reciprocità;
d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero
ai fini dell’uniformità di trattamento in ordine alla concessione
delle provvidenze di cui alla lettera c);
e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che
intendono accedere all’istruzione universitaria in Italia; f) il riconoscimento
dei titoli di studio conseguiti all’estero.
4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento
di attuazione, sulla base delle disponibilità comunicate dalle
università, è disciplinato annualmente, con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell’interno,
il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per
l’accesso all’istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti
all’estero. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per
l’acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia che
si esprimono entro i successivi trenta giorni.
5. È comunque consentito l’accesso ai corsi universitari e alle
scuole di specializzazione delle università, a parità di
condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta
di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o
per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo
umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente
soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore
conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti,
che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero
o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero,
oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento
dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per
l’ingresso per studio".
- Si riporta il testo degli articoli 10-ter e 11, della legge 21 novembre
1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), come modificati dalla
presente legge:
"Art. 10-ter (Richiesta di trasferimento e concorso di domande).
- 1. I giudici di pace in servizio possono chiedere il trasferimento presso
altri uffici del giudice di pace che presentino vacanze in organico.
2. Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande
di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine ai sensi degli articoli
4 e 4-bis. In attesa delle revisioni delle dotazioni organiche delle sedi
del giudice di pace, le ammissioni al tirocinio e le nuove nomine ai sensi
degli articoli 4 e 4-bis, anche in corso di definizione, sono sospese
fino alla definizione delle nuove dotazioni organiche ed ai conseguenti
trasferimenti dei giudici di pace in servizio che dovranno effettuarsi
con carattere di priorità non oltre sei mesi dalla comunicazione
dei posti vacanti nelle nuove dotazioni.".
"Art. 11 (Indennità spettanti al giudice di pace). - 1. L’ufficio
del giudice di pace è onorario.
2. Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace
è corrisposta un’indennità di L. 70.000 per ciascuna udienza
civile o penale, anche se non dibattimentale, e per l’attività
di apposizione dei sigilli, nonché di L. 110.000 per ogni altro
processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo.
3. È altresì dovuta un’indennità di L. 500.000 per
ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l’attività
di formazione, aggiornamento e per l’espletamento dei servizi generali
di istituto. Nulla è dovuto per le cause cancellate che vengono
riassunte e per le udienze complessivamente tenute oltre le 110 l’anno.
Nel numero delle 110 udienze non si computano quelle per i provvedimenti
indicati al comma 3-quater, per ciascuna delle quali è dovuta una
indennità di euro 20.
3-bis. In materia civile è corrisposta altresì una indennità
di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi,
rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura
civile; l’indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è
rigettata con provvedimento motivato.
3-ter. In materia penale al giudice di pace è corrisposta una indennità
di euro 10,33 per l’emissione di ognuno dei seguenti provvedimenti:
a) decreto di archiviazione, di cui agli articoli 17, comma 4, e 34, comma
2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni;
b) ordinanza che dichiara l’incompetenza, di cui all’art. 26, commi 3
e 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
c) provvedimento con il quale il giudice di pace dichiara il ricorso inammissibile
o manifestamente infondato, disponendone la trasmissione al pubblico ministero
per l’ulteriore corso del procedimento, di cui all’art. 26, comma 2, del
decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
d) decreto ed ordinanza nel procedimento di esecuzione, di cui all’art.
41, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
e) provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della
permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, di cui
all’art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive
modificazioni;
f) ordinanza di rinvio degli atti al pubblico ministero per ulteriori
indagini, di cui all’art. 17, comma 4, del decreto legislativo n. 274
del 2000, e successive modificazioni;
g) decreto di sequestro preventivo e conservativo, di cui all’art. 19
del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, e
provvedimento motivato di rigetto della richiesta di emissione del decreto
di sequestro preventivo e conservativo;
h) decisione sull’opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone
la restituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa richiesta,
di cui all’art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000,
e successive modificazioni;
i) decisione sulla richiesta di riapertura delle indagini, di cui all’art.
19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
l) autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni
telefoniche, di comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero altre
forme di telecomunicazione, di cui all’art. 19, comma 2, del decreto legislativo
n. 274 del 2000, e successive modificazioni, o rigetto motivato dell’autorizzazione.
3-quater. Per i provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 5-bis e 8,
e 14, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive
modificazioni, è corrisposta una indennità di euro 10. 4.
L’ammontare delle indennità di cui ai commi 2 e 3, 3-bis e 3-ter,
nonché 3-quater, del presente articolo e di cui al comma 2-bis
dell’art. 15 è rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato
dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione,
accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.
4-bis. Le indennità previste dal presente articolo sono cumulabili
con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.".
- Si riporta il testo dell’art. 3, comma 159, della legge 23 dicembre
2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2004), come modificato dalla presente legge:
"159. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri
è istituito un fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento
delle misure di sicurezza attiva e passiva delle rappresentanze diplomatiche,
degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni
scolastiche all’estero, con dotazione a decorrere dall’anno 2004, di 10
milioni di euro.
Con decreti del Ministero degli affari esteri, da comunicare, anche con
evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite
l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del
fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo
stato di previsione.".
Art. 1-bis. Misure di sostegno alle politiche di contrasto dell’immigrazione
clandestina (( 1. All’articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5, è inserito
il seguente:
"5-bis. Il Ministero dell’interno, nell’ambito degli interventi di
sostegno alle politiche preventive di contrasto all’immigrazione clandestina
dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e
2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture,
utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria
verso il territorio italiano" )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell’art. 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, come modificato dalla presente legge:
"Art. 11 (Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera).
- 1. Il Ministro dell’interno e il Ministro degli affari esteri adottano
il piano generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento,
anche attraverso l’automazione delle procedure, delle misure di controllo
di rispettiva competenza, nell’ambito delle compatibilità con i
sistemi informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o
convenzioni internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia
di protezione dei dati personali.
1-bis. Il Ministro dell’interno, sentito, ove necessario, il Comitato
nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie
per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima
e terrestre italiana. Il Ministro dell’interno promuove altresì
apposite misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti
in materia di controlli sull’immigrazione e le autorità europee
competenti in materia di controlli sull’immigrazione ai sensi dell’Accordo
di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388.
2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati
e dei relativi contratti è data comunicazione all’Autorità
per l’informatica nella pubblica amministrazione.
3. Nell’ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro dell’interno,
i prefetti delle province di confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi
delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le misure
occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza
marittima e terrestre, d’intesa con i prefetti delle altre province interessate,
sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonché
le autorità marittime e militari ed i responsabili degli organi
di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente
interessati, e sovrintendendo all’attuazione delle direttive emanate in
materia.
4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell’interno promuovono
le iniziative occorrenti, d’intesa con i Paesi interessati, al fine di
accelerare l’espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei documenti
eventualmente necessari per migliorare l’efficacia dei provvedimenti previsti
dal presente testo unico, e per la reciproca collaborazione a fini di
contrasto dell’immigrazione clandestina. A tale scopo, le intese di collaborazione
possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorità dei
Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate,
nei limiti delle compatibilità funzionali e finanziarie definite
dal Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e, se si tratta di beni, apparecchiature
o servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con il Ministro
competente.
5. Per le finalità di cui al comma 4, il Ministro dell’interno
predispone uno o più programmi pluriennali di interventi straordinari
per l’acquisizione degli impianti e mezzi tecnici e logistici necessari,
per acquistare o ripristinare i beni mobili e le apparecchiature in sostituzione
di quelli ceduti ai Paesi interessati, ovvero per fornire l’assistenza
e altri servizi accessori. Se si tratta di beni, apparecchiature o servizi
forniti da altre amministrazioni, i programmi sono adottati di concerto
con il Ministro competente.
5-bis. Il Ministero dell’interno, nell’ambito degli interventi di sostegno
alle politiche preventive di contrasto all’immigrazione clandestina dei
Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005,
alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture,
utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria
verso il territorio italiano.".
6. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza
al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano
presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno
di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione,
ove possibile, all’interno della zona di transito.
Art. 1-ter. Modificazioni all’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio
1998 n. 286, e all’articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (( 1.
All’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "fino a tre anni" sono sostituite
dalle seguenti: "da uno a cinque anni";
b) al comma 3, le parole: "da quattro a dodici anni" sono sostituite
dalle seguenti: "da quattro a quindici anni" e il secondo periodo
è soppresso;
c) al comma 3-bis, alinea, le parole: "al comma 3" sono sostituite
dalle seguenti: "ai commi 1 e 3" e, dopo la lettera c), è
aggiunta la seguente: "c-bis) il fatto è commesso da tre o
più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali
di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente
ottenuti";
d) al comma 3-ter, le parole: "si applica la pena della reclusione
da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona"
sono sostituite dalle seguenti: "la pena detentiva è aumentata
da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per
ogni persona";
e) dopo il comma 3-sexies, è inserito il seguente: "3-septies.
In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano
le disposizioni dell’articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e
successive modificazioni.
L’esecuzione delle operazioni è disposta d’intesa con la Direzione
centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere". 2. All’articolo
10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, il comma 1 è sostituito
dal seguente:
"1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro
II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonché
dall’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni
dell’articolo 4, commi 1, 2, 5, 6 e 7, del decreto-legge 18 ottobre 2001,
n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n.
438. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 del medesimo articolo 4 sono
effettuate dagli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato,
dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti
alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia,
nei limiti delle loro competenze" )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell’art. 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, come modificato dalla presente legge:
"Art. 12 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine). - 1.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione
delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare
l’ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti
a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non
è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito
con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 15.000 euro
per ogni persona.
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 54 del codice penale, non
costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria
prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno
comunque presenti nel territorio dello Stato.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al
fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare
l’ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni
del presente testo unico, ovvero a procurare l’ingresso illegale in altro
Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza
permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni
e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.
3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se: a) il fatto riguarda
l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque
o più persone;
b) per procurare l’ingresso o la permanenza illegale la persona è
stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
c) per procurare l’ingresso o la permanenza illegale la persona è
stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso
tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti
contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.
3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare
persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale
ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività
illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è
aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000
euro per ogni persona.
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli
articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di
cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla
quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette
aggravanti.
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono
diminuite fino alla metà nei confronti dell’imputato che si adopera
per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze
ulteriori, aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità
giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione
dei fatti, per l’individuazione o la cattura di uno o più autori
di
Lunedì, 15 Novembre 2004
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