Giurisprudenza
di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. I,
4 agosto 2006, n. 28136
Obblighi di comportamento
verso la polizia - Richiesta di esibizione di documenti - Inottemperanza
all’ordine di esibizione - Trattamento sanzionatorio. In seguito
all’entrata in vigore del nuovo codice della strada, l’inosservanza dell’ordine
di esibire il documento di guida o di circolazione costituisce un illecito
amministrativo, come tale espressamente sanzionato (cfr. articolo 180 del
D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285), solo quando
l’esibizione del documento è chiesta per esigenze amministrative, cioè per
accertare eventuali irregolarità o illeciti di natura amministrativa, mentre se
la richiesta di esibizione ha anche finalità diverse ed è diretta, in
particolare, ad accertare l’eventuale esistenza di ipotesi di reato (previste
dallo stesso codice della strada o da altre disposizioni), non è applicabile
l’articolo 180 del codice della strada, bensì la norma incriminatrice
dell’articolo 650 C.p. (Nuovo c.s, art. 180, C.P., ART. 650) SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Ha proposto
ricorso il L. deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in punto
sussistenza del reato che deve ritenersi depenalizzato in forza dell’art. 180
del codice della strada approvato con decreto legislativo n. 285/1992 secondo
il quale l’inosservanza dell’ ordine di esibire i documenti di guida e di
circolazione costituisce solo illecito amministrativo. il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe. 2. - Per
giurisprudenza consolidata in seguito all’entrata in vigore del nuovo codice
della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285,
l’inosservanza dell’ ordine di esibire il documento di guida o di circolazione
costituisce un illecito amministrativo, come tale espressamente sanzionato,
solo quando l’esibizione del documento è chiesta per esigenze amministrative,
cioè per accertare eventuali irregolarità o illeciti di natura amministrativa,
mentre se la richiesta di esibizione ha anche finalità diverse ed è diretta, in
particolare, ad accertare l’eventuale esistenza di ipotesi di reato (previste
dallo stesso codice della strada o da altre disposizioni), non è applicabile
l’art. 180 del codice della strada bensì la norma dell’art. 650 codice penale
che conserva il suo vigore (così Cass., sez. I, 18 aprile-25 maggio 1996, Spugnetti,
rv. n. 204669). Orbene nel
caso di specie l’interpretazione (su cui poggia all’evidenza la pur sommaria
motivazione) secondo cui la richiesta di documenti, intervenuta nell’ ambito di
una concitata discussione culminata con la denuncia del L. per minaccia a
pubblico ufficiale, sia stata effettuata per ragioni di giustizia in senso lato
e non solo ai fini di elevare la contravvenzione per divieto di sosta, in relazione
alla quale l’esibizione dei documenti non era necessaria è razionale e non
smentita dagli atti. Alla
stregua di quanto precedere il ricorso è infondato e deve essere respinto con
seguito di spese. |
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