LEGGE
5 novembre 2004, n.263
Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238,
recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori
delle Forze di polizia.
Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico dei dirigenti
delle Forze armate e delle Forze di polizia.
(GU n. 263
del 9-11-2004)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente
legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge
10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente
ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia, e’ convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2.
1. Le disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, concernenti
il trattamento di missione e di trasferimento, l’orario di lavoro, le
licenze ordinarie e straordinarie, l’aspettativa, l’applicazione del testo
unico a tutela della maternita’, l’indennita’ di presenza festiva, il
diritto allo studio, i buoni pasto, gli asili nido e la proroga della
concessione degli alloggi, nonche’ le disposizioni concernenti l’indennita’
di presenza festiva di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, si applicano anche, a decorrere
dal 1ƒ gennaio 2003, con le modalita’ previste dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 163 del 2002, ai colonnelli e generali ed agli ufficiali
di grado corrispondente dell’Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie
di porto, e dell’Aeronautica.
2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
2002, n. 164, concernenti il trattamento di missione e di trasferimento,
i servizi esterni, l’indennita’ di ordine pubblico in sede e fuori sede,
l’indennita’ di presenza notturna e festiva, l’orario di lavoro, la tutela
delle lavoratrici madri, i congedi o le licenze ordinarie e straordinarie,
le aspettative, il congedo per la formazione, il congedo parentale, il
diritto allo studio, i buoni pasto, gli asili nido, la tutela assicurativa
e la tutela legale, nonche’ le disposizioni concernenti l’indennita’ di
presenza festiva di cui all’articolo 8, comma 2, ed all’articolo 20, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140,
si applicano, con le modalita’ rispettivamente previste dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 164 del 2002 per il personale civile e
militare, a decorrere dal 1ƒ gennaio 2003, anche ai dirigenti civili e
militari delle Forze di polizia. Con le medesime modalita’ e decorrenze,
ai dirigenti civili delle Forze di polizia si applicano anche le disposizioni
concernenti i diritti sindacali, contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica n. 164 del 2002.
3. A decorrere dal 1ƒ gennaio 2004 ai colonnelli e ai generali dell’Esercito,
della Marina, comprese le Capitanerie di porto, e dell’Aeronautica sono
applicate le disposizioni dell’articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 163 del 2002, con riferimento alle misure indicate nella
tabella allegata alla legge 28 marzo 1997, n. 85, e successive rivalutazioni.
Sulle nuove misure non si applica per gli anni 2002 e 2003 l’aumento di
cui all’articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, come integrato
ai sensi dell’articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fissato
in relazione alla media degli incrementi retributivi attribuiti alle altre
categorie di pubblici dipendenti negli anni 2001 e 2002.
Conseguentemente, con la medesima decorrenza e tenuto conto delle disapplicazioni
previste dal periodo precedente, l’indennita’ pensionabile dei dirigenti
delle Forze di polizia e’ incrementata del 4,91 per cento. Sono fatti
salvi gli eventuali trattamenti piu’ favorevoli in godimento.
4. Per l’anno 2004 gli incrementi derivanti dall’applicazione dell’articolo
2, comma 5, della legge n. 216 del 1992, come integrato ai sensi dell’articolo
24 della legge n. 448 del 1998, si applicano sulle nuove misure delle
indennita’ di impiego operativo e dell’indennita’ pensionabile vigenti
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. A decorrere dal 1ƒ gennaio 2004 ai dirigenti delle Forze di polizia
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 52 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, concernenti le indennita’
di impiego operativo per attivita’ di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio
e d’imbarco e le relative indennita’ supplementari, ivi compreso l’emolumento
fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di euro 90 per i primi
dirigenti e gradi corrispondenti e di euro 85 per i dirigenti superiori
e gradi corrispondenti.
6. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato
in euro 1.405.502 per l’anno 2003 e in euro 12.131.459 a decorrere dall’anno
2004, si provvede, quanto a euro 1.405.502, per l’anno 2003, a valere
sugli stanziamenti previsti dall’articolo 33, comma 2, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, iscritti in conto residui per l’anno 2004 ai sensi
dell’articolo 18, comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, quanto
ad euro 1.405.502, a decorrere dal 2004, a valere sui medesimi stanziamenti
previsti dall’articolo 33, comma 2, della legge n. 289 del 2002, quanto
a euro 10.725.957, a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a
euro 1.008.428, a decorrere dall’anno 2004, l’accantonamento relativo
al Ministero dell’interno e, quanto a euro 9.717.529, a decorrere dall’anno
2004, l’accantonamento relativo al Ministero della difesa.
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, anche ai
fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati
da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo
7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978
La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma,
addi’ 5 novembre 2004
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro
dell’interno
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
Allegato
Modificazioni
apportate in sede di conversione al decreto-legge 10 settembre 2004, n.
238
Dopo l’articolo
5, sono inseriti in seguenti:
"ART. 5-bis. - (Valutazione annuale dei dirigenti della Polizia di Stato).
- 1. Al comma 3 dell’articolo 62 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 334, dopo le parole: "dirigenti generali di pubblica sicurezza" sono
inserite le seguenti: "di livello B".
2. La modifica di cui al comma 1 si applica alla valutazione annuale dei
dirigenti superiori e dei primi dirigenti della Polizia di Stato di cui
all’articolo 62 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, a decorrere
dall’anno 2004, in relazione all’attivita’ svolta nell’anno 2003.
ART. 5-ter. - (Modifica al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53).
- 1. All’articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53,
e successive modificazioni, dopo il comma 2, e’ aggiunto il seguente:
"2-bis. Per i vincitori del concorso interno, per titoli ed esame scritto,
a 2.000 posti per l’accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale
per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti
della Polizia di Stato, indetto in data 3 luglio 1999, la decorrenza giuridica
della nomina e’ anticipata, senza alcun effetto economico anche ai fini
della promozione alle qualifiche di sovrintendente e di sovrintendente
capo, al 31 dicembre 2000".
ART. 5-quater. - (Proroga del mandato dei consigli della rappresentanza
militare). - 1. Il mandato dei componenti in carica del consiglio centrale
interforze della rappresentanza militare, nonche’ dei consigli centrali,
intermedi e di base dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dell’Arma
dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, eletti nelle categorie
del personale in servizio permanente e volontario, e’ prorogato fino al
15 maggio 2006".
All’articolo 6, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi
o maggiori oneri di natura previdenziale a carico della finanza pubblica".
Al titolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e altre disposizioni
concernenti il personale della Polizia di Stato e i consigli della rappresentanza
militare".
LAVORI PREPARATORI
Senato della
Repubblica (atto n. 3105):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal
Ministro dell’interno (Pisanu) il 17 settembre 2004.
Assegnato alla 1 commissione (Affari costituzionali), in sede referente,
il 21 settembre 2004, con parere delle commissioni 1 per presupposti
costituzionali; 2, 4, 6 e 9.
Esaminato dalla 1 commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva,
sull’esistenza dei presupposti di costituzionalita’ il 21 e 22 settembre
2004.
Esaminato dalla 1 commissione il 28 e 29 settembre 2004.
Esaminato in aula il 29 settembre e approvato il 5 ottobre 2004.
Camera dei deputati (atto n. 5330):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente,
il 6 ottobre 2004 con pareri del Comitato per la legislazione e delle
commissioni V e XI.
Esaminato dalla I commissione il 12-19 e 21 ottobre 2004.
Esaminato in aula il 25 e 26 ottobre 2004 ed approvato il 27 ottobre 2004.
Avvertenza:
Il decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, e’ stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 del 10 settembre 2004.
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato
delle relative note, e’ pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale
alla pag. 47.
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Convertito il decreto-legge n. 238 del 10 settembre 2004, con il quale il Governo ha approvato talune misure urgenti volte a ripristinare condizioni omogenee negli ordinamenti delle carriere e nei trattamenti economici delle Forze di polizia.
(Altalex, 12 novembre 2004)