(ASAPS) MILANO, 23 luglio 2007 – Lo scorso 10
gennaio, avevamo riportato integralmente un articolo apparso sulla pagina web
del Corriere della Sera: si trattava della notizia di una sentenza della Corte
di Cassazione (la n. 116/07), riportata in modo molto esauriente dal cronista,
che aveva negato al comune di Quartu Sant’Elana (Cagliari), il diritto di
sanzionare gli automobilisti che avevano parcheggiato sulle strisce blu senza
pagare il ticket. Secondo i giudici di piazza Cavour, infatti, gli
amministratori che avevano sancito il divieto, non avevano previsto anche un
numero sufficiente di posti a sosta libera. La sentenza, come capita spesso, è
divenuta una sorta di riferimento, sia per i trasgressori convinti di essere
stati ingiustamente multati, sia per i giudici che, a vario grado, si trovano a
decidere sulla fondatezza degli impianti dei ricorsi. A Milano, per esempio, il
Giudice di Pace ha dato ragione ad un’automobilista, particolarmente soggetto a
veder appeso, al proprio tergicristallo, avvisi di accertamento redatti da
ausiliari della sosta e polizia locale. Il trasgressore “recidivo”, dopo aver
collezionato il quindicesimo verbale, ha deciso di presentare ricorso: lui,
infatti, è domiciliato in via Adige, pur non avendovi ancora ottenuto la
residenza. In quella zona, sono però previsti solo parcheggi a pagamento
orario, contrassegnati dalle strisce blu, e posti macchina riservati ai
residenti. Il ricorso è ben circostanziato, grazie anche all’assistenza del
Codacons: il trasgressore abita lì, ma ancora non vi è formalmente residente,
deve parcheggiare la macchina, ma non sa dove, visto che non ci sono posti a
sosta libera, e non può permettersi di pagare 1 euro e 20 centesimi ogni ora,
per 11 ore al giorno, 365 giorni l’anno. L’impianto è, dunque, solido, ed il Giudice
di Pace incaricato del procedimento, Ines Robolotti, lo accoglie, definendo
manifestamente nullo il verbale redatto dalla Polizia Locale milanese. E con questa, fanno due: dopo la
determinazione della Cassazione dello scorso 9 gennaio, infatti, anche il
Giudice di Pace di Salerno aveva emesso un dispositivo di sentenza simile.
L’articolo 7 comma 8 del Codice della Strada, infatti, recita: “Qualora il comune assuma l’esercizio diretto
del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga
l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al
comma 1, lettera f) , su parte della stessa area o su altra parte nelle
immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio
rispettivamente senza custodia, o senza dispositivi di controllo di durata
della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma
dell’articolo 3 "area pedonale" e “zona a traffico limitato, nonché
per quelle definite "A" dall’articolo 2 del decreto del ministro dei
Lavori pubblici 1444/68 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile
1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente
individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e
condizioni particolari di traffico”. Dunque, serve una giusta proporzionalità fra i
posti a pagamento e quelli gratuiti e contiguità fra le due aree destinate alle
due tipologia di sosta. Esattamente come accadde nel caso del comune
sardo, anche l’amministrazione municipale milanese fa sentire la propria voce.
“Non conosco i dettagli della sentenza – ha detto all’Ansa l’assessore alla
Mobilità, ai Trasporti ed all’Ambiente, Edoardo Croci – ma posso dire che la
sosta a Milano è stata regolamentata, proprio seguendo l’articolo 7, con una delibera
della Giunta del 2003. In
base a quell’articolo sono state rilevate le zone di rilevanza urbanistica, nelle
quali, sempre secondo la legge, la sosta deve essere regolamentata solo con
strisce gialle e blu. E l’area di rilevanza urbanistica a Milano comprende
tutta la parte della città all’interno della cerchia filoviaria”. In parole
semplici, ci sembra di capire, la regolamentazione della sosta è del tutto
valida e destinata a reggere le bordate che si profilano in arrivo. Anche se,
il caso dell’automobilista che ha vinto il ricorso, potrebbe essere valutato in
maniera diversa perché di fatto residente, pur non avendo ottenuto la formale
iscrizione anagrafica. La norma, insomma, garantisce le dovute tutele proprio i
residenti. “Proprio in questi giorni – aggiunge l’assessore Croci –
l’amministrazione sta discutendo di regolamentare la sosta anche in altre aree,
partendo dalla logica di proteggere gli spazi per i residenti. Ad esempio, si
pensa di intervenire con la regolamentazione nelle aree d’accesso alla
metropoli, come i capolinea della metro, attualmente escluse”. (ASAPS).
Da asaps.it del 10.01.2007
Comuni
devono disporre parcheggi gratuiti in tutta la città Multe
nulle se non c’è parcheggio libero Cassazione,
sentenza a Sezioni Unite: posteggiare sulle strisce blu senza ticket va bene se
non c’è parcheggio libero in zona
ROMA - La gran parte delle multe per divieto
di sosta potrebbe avere le ore contate. Sono infatti nulle le multe inflitte
agli automobilisti che parcheggiano nelle aree a pagamento se «vicino» a quelle
zone non è stato predisposto anche un «parcheggio libero». Lo sancisce la Corte di Cassazione che a
Sezioni Unite civili stabilisce che il giudice ordinario legittimamente può
annnullare una contravvenzione inflitta in zona di parcheggio a pagamento se è
stato violato da parte dei comuni «l’obbligo di istituire zone di parcheggio
gratuito e libero in prossimitá di aree in cui è vietata la sosta o previsto il
parcheggio solo a pagamento». La stessa sentenza però esclude l’obbligo di
creare parcheggi gratuiti nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali e
in quelle di particolare rilevanza urbanistica. Ebbene, la delibera 104 del
2004, emanata dal Consiglio comunale di Roma, include tutte le aree nelle quali
sono presenti le «strisce blu» tra quelle definite «di particolare rilevanza
urbanistica». Gli eventuali ricorsi presentati dagli automobilisti romani che
non hanno pagato per il parcheggio, quindi, non potrebbero essere accolti.
LA SENTENZA - Il principio è
contenuto nella sentenza 116, con la quale i supremi giudici hanno respinto il
ricorso del comune sardo di Quartu Sant’Elena che si era opposto alla
cancellazione di alcune multe inflitte ad un avvocato., Gavino S. che aveva
parcheggiato la macchina della moglie in zona a pagamento senza esporre il
tagliando attestante il pagamento. Il giudice di Pace di Cagliari aveva
dichiarato nulli i verbali perchè l’unico parcheggio libero predisposto da
un’ordinanza del sindaco era in una «zona lontanissima». Contro questo verdetto il comune di Quartu
aveva protestato in Cassazione. La Suprema Corte, però, ha affermato che il reclamo
«non merita accoglimento» in quanto il comune non aveva emanato «provvedimenti
amministrativi istitutivi delle zone di parcheggio a pagamento accompagnate
anche dall’obbligo di prevedere aree di parcheggio libere». Ad avviso delle
Sezioni Unite al giudice di pace è consentito accertare eventuali vizi di
legittimità, nelle delibere comunali relative all’istituzione di posteggi a
pagamento, «come quello consistente nella violazione dell’obbligo di istituire
zone di parcheggio gratuito e libero in prossimità di aree in cui venga vietata
la sosta o previsto il parcheggio solo a pagamento». Per quanto riguarda la
zona nella quale posteggiava l’avvocato Gavino S., il comune di Quartu non ha
mai dimostrato che tale area rientrasse, quanto meno, nella zona "A"
ossia tra quelle di rilevante interesse urbanistico. ZONE DI
RILEVANTE INTERESSE URBANISTICO - La stessa sentenza infatti esclude
l’obbligo di creare parcheggi gratuiti nelle zone a traffico limitato, nelle
aree pedonali e in quelle di particolare rilevanza urbanistica. Una scelta
quest’ultima che potrebbe essere utilizzata soprattutto nelle città d’arte. A
roma ad esempio, la delibera 104 del 2004, emanata dal Consiglio comunale,
include tutte le aree nelle quali sono presenti le «strisce blu» tra quelle
definite «di particolare rilevanza urbanistica». Gli eventuali ricorsi
presentati dagli automobilisti romani che non hanno pagato per il parcheggio,
quindi, non potrebbero essere accolti.
Da Corriere.it
|