DECRETO-LEGGE
9 novembre 2004, n. 266 |
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Con
il provvedimento in questione, che passerà alle Camere per la definitiva
approvazione, all’art. 7 si modificano gli attuali commi 2-bis e 2-ter
dell’art. 72 del Codice e si differisce l’entrata in vigore delle strisce
laterali e posteriori riflettenti per i veicoli adibiti al T.M. di peso
complessivo sup. a 3,5 t. e l’obbligo di applicazione dei paraspruzzi
per i veicoli di massa sup. a 7 t. previste per 1° gennaio 2005 ed
oggi rinviati rispettivamente al 1° aprile 2005, per i veicoli di
nuova immatricolazione, e al 31 dicembre 2005 per quelli già in
circolazione. DECRETO-LEGGE
9 novembre 2004, n. 266
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E m a n a il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Art.
2. 1. All’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2002,
n. 77, le parole: "1° gennaio 2005" sono sostituite dalle
seguenti:
Art.
3.
1. All’articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del regolamento di cui a decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, come modificato dall’articolo 9-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: "entro il 31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2005".
Art.
4. 1. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e
successive modificazioni, le parole: "e’ prorogato di tre anni"
sono sostituite dalle seguenti: "e’ prorogato di quattro anni".
Art.
5. 1. All’articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate
le seguenti modifiche:
Art.
6. 1. All’articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono
apportate le seguenti modifiche:
Art.
7.
1. Il comma 5-bis dell’articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n.
151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.
214, e’ abrogato.
Art. 8. 1. All’articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2005".
Art.
9. 1. Al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse stanziate per l’adeguamento a norma degli edifici scolastici, le regioni, a fronte di comprovate esigenze, possono fissare una nuova scadenza del termine indicato dall’articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, comunque non successiva al 31 dicembre 2005, relativamente alle opere di edilizia scolastica comprese nei rispettivi programmi di intervento.
Art.
10. 1. Gli effetti dell’articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, relativi all’anno 2004, sono prorogati fino al 31 dicembre 2005.
Art.
11. 1. L’istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e’ autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2005, del personale utilizzato con contratti di lavoro a tempo determinato con scadenza nel corso dell’anno 2005, per la realizzazione del programma Socrates.
Art.
12. 1. All’articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: "Entro cinquanta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2005".
Art.
13. 1. All’articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".
Art.
14. 1. Il termine di cui all’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, e’ prorogato al 31 dicembre 2005.
Art.
15. 1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e’ prorogato al 31 dicembre 2005, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo, per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art.
16. 1. Il termine di cui all’articolo 5, comma 2-quinquies, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e’ differito al 15 dicembre 2004.
Art.
17. 1. All’articolo 80, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "per il periodo 2000-2004" sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo 2004-2006".
Art.
18. 1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato scade tra la data di entrata
in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2004, per i quali non
sia consentita la proroga di cui all’articolo 4, comma 1, della legge
22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto di cui all’articolo
4, comma 4, della stessa legge, sono prorogati nell’esercizio delle funzioni
fino al 31 dicembre 2005.
Art.
19. 1. Il termine previsto dall’articolo 51, comma 6, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e’ prorogato fino al 10 gennaio 2005.
Art.
20. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Dato a Roma, addi’ 9 novembre 2004
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