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Decreti Legge 11/11/2004

DECRETO-LEGGE 9 novembre 2004, n. 266

Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative

DECRETO-LEGGE 9 novembre 2004, n. 266
Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative

Con il provvedimento in questione, che passerà alle Camere per la definitiva approvazione, all’art. 7 si modificano gli attuali commi 2-bis e 2-ter dell’art. 72 del Codice e si differisce l’entrata in vigore delle strisce laterali e posteriori riflettenti per i veicoli adibiti al T.M. di peso complessivo sup. a 3,5 t. e l’obbligo di applicazione dei paraspruzzi per i veicoli di massa sup. a 7 t. previste per 1° gennaio 2005 ed oggi rinviati rispettivamente al 1° aprile 2005, per i veicoli di nuova immatricolazione, e al 31 dicembre 2005 per quelli già in circolazione.
Il 1° gennaio 2006, invece, è il termine entro il quale i veicoli adibiti al trasporto di cose e persone, di massa sup. a 7 t debbono munirsi di dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione dell’acqua (cosiddetti paraspruzzi).


DECRETO-LEGGE 9 novembre 2004, n. 266
Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative.
(GU n. 264 del 10-11-2004)
testo in vigore dal: 11-11-2004

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di provvedere alla proroga o al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di consentire una piu’ concreta e puntuale attuazione dei medesimi adempimenti, nonche’ per corrispondere a pressanti esigenze sociali ed organizzative;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti con il Parlamento e con il Ministro dell’economia e delle finanze;
 

E m a n a

il seguente decreto-legge:

 

Art. 1.
Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici di radiologia medica


1. Il termine di cui all’articolo 16 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e’ prorogato al 31 dicembre 2005, nel rispetto delle
disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.

 

Art. 2.
Servizio civile

1. All’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: "1° gennaio 2005" sono sostituite dalle seguenti:
"1° gennaio 2006, ad eccezione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, che entrano in vigore il 1° gennaio 2005".

 

Art. 3.
Direttive per il superamento del regime di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi

 

1. All’articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del regolamento di cui a decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, come modificato dall’articolo 9-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: "entro il 31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2005".

 

Art. 4.
Ente irriguo umbro-toscano

1. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole: "e’ prorogato di tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "e’ prorogato di quattro anni".
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 38.734 euro per l’anno 2004 ed a 232.406 euro per l’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 5.
Credito d’imposta per i giovani imprenditori agricoli

1. All’articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, le parole: "per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009" e le parole: "da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "da emanarsi entro il 31 dicembre 2004";
b) al comma 5, dopo le parole: "dell’articolo 1, comma 2", sono aggiunte le seguenti: "del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228".

 

Art. 6.
Trattamento di dati personali

1. All’articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2005";
b) al comma 3, le parole: "31 marzo 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2005".

 

Art. 7.
Codice della strada

1. Il comma 5-bis dell’articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e’ abrogato.
2. All’articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2-bis e’ sostituito dal seguente:
"2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semiarticolati adibiti al trasporto di cose, nonche’ classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresi’ essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2005.";
b) il comma 2-ter e’ sostituto dal seguente: "2-ter. Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t., immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2006, devono essere equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell’acqua in caso di precipitazioni. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Art. 8.
Individuazione degli enti e organismi pubblici ritenuti indispensabili

1. All’articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2005".

 

Art. 9.
Fornitura e manutenzione dei locali scolastici

1. Al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse stanziate per l’adeguamento a norma degli edifici scolastici, le regioni, a fronte di comprovate esigenze, possono fissare una nuova scadenza del termine indicato dall’articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, comunque non successiva al 31 dicembre 2005, relativamente alle opere di edilizia scolastica comprese nei rispettivi programmi di intervento.

 

Art. 10.
Personale docente e non docente universitario

1. Gli effetti dell’articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, relativi all’anno 2004, sono prorogati fino al 31 dicembre 2005.

 

Art. 11.
Programma Socrates

1. L’istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e’ autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2005, del personale utilizzato con contratti di lavoro a tempo determinato con scadenza nel corso dell’anno 2005, per la realizzazione del programma Socrates.

 

Art. 12.
Consorzi agrari

1. All’articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: "Entro cinquanta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2005".

 

Art. 13.
Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell’ex Agensud

1. All’articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".

 

Art. 14.
Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti

1. Il termine di cui all’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, e’ prorogato al 31 dicembre 2005.

 

Art. 15.
Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti

1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e’ prorogato al 31 dicembre 2005, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo, per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

Art. 16.
Canoni demaniali marittimi

1. Il termine di cui all’articolo 5, comma 2-quinquies, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e’ differito al 15 dicembre 2004.

 

Art. 17.
Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006

1. All’articolo 80, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "per il periodo 2000-2004" sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo 2004-2006".

 

Art. 18.
Proroga dell’incarico di giudici onorari in scadenza

1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato scade tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2004, per i quali non sia consentita la proroga di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto di cui all’articolo 4, comma 4, della stessa legge, sono prorogati nell’esercizio delle funzioni fino al 31 dicembre 2005.
2. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2004, anche per effetto della proroga disposta dall’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, e per i quali non sia consentita la conferma a norma dell’articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono prorogati nell’esercizio delle rispettive funzioni fino al 31 dicembre 2005.

 

Art. 19.
Tutela della salute dei non fumatori

1. Il termine previsto dall’articolo 51, comma 6, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e’ prorogato fino al 10 gennaio 2005.

 

Art. 20.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 9 novembre 2004


CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Giovanardi, Ministro per i rapporti con
il Parlamento
Siniscalco, Ministro dell’economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli




Giovedì, 11 Novembre 2004
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