Giurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sezione II, 17 luglio 2007, n. 15746
Ai sensi dell’art. 74
del C.d.S., il soggetto al quale viene imputata la manomissione della targhetta
o del numero di identificazione del telaio dei ciclomotori, non è chi circola con dati di identificazione del telaio
alterati; ma chi materialmente li contraffa, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibile.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Rafaele CORONA - Presidente Dott. Vittorio Glauco EBNER - Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA - Rel. Consigliere Dott. Umberto ATRIPALDI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G. GIANCARLO, elettivamente domiciliato
in Roma via Delle Grazie 3, presso lo studio
dell’avvocato Renato Lioi, difeso dall’avvocato Giulio Ripani, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA AREZZO, in persona del Prefetto protempore;
- intimato -
avverso la sentenza n. 112/03 dei
Giudice di pace di Sansepolcro, depositata
il 17/05/03; udita la relazione della causa svolta
nella pubblica udienza del 04/05/06 dal Consigliere Dott.
Francesca Trombetta; udito l’Avvocato MENGHINI con delega dell’Avvocato RIPANI
depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore: Generale Dott. Riccardo Fuzio che ha concluso per il rigetto del
ricorso perché infondato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al G.d.P. di Sansepolcro depositato il 27.2.03,
G. Giancarlo proprietario dell’auto Fiat tipo tg. PI 50XX13 proponeva opposizione
avverso il verbale con il quale gli era stata contestata la violazione
dell’art. 74 commi 1 e 6 del C.d.S. perché circolava alla guida del
suddetto veicolo che risultava avere la targhetta del costruttore portante un
numero diverso da quello di identificazione del telaio. Assumeva il G., pur non contestando la contravvenzione, di nulla
sapere del fatto, spiegando di avere portato, circa un anno prima
dell’accertamento, la propria autovettura dal carrozziere Tinti Moreno per eseguire
riparazione e dove furono montati pezzi di ricambio recuperati da altra auto
poi rottamata. Costituitasi, la prefettura di Arezzo contestava l’assunto dell’opponente
facendo presente che era stata disposta la restituzione del mezzo per
consentire la regolarizzazione. Il G.d.P. con sentenza del 17.5.2003 rilevato: che la contravvenzione
era stata elevata legittimamente e che per 17attribuibilità della stessa è sufficiente la colpa; che per la corte di legittimità è sufficiente la coscienza volontà dell’azione e cioè la condotta
volontaria e cosciente da parte dell’autore del fatto (CIRCOLAVA); che, con riferimento alla buona fede, nessuno può invocare
la propria ignoranza della legge; accertato
che il veicolo de quo non era stato oggetto di furto, respingeva il ricorso
applicando la sanzione nel minimo edittale. Avverso tale sentenza ricorre in
Cassazione G. Giancarlo. Nessuna difesa ha svolto la controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deduce il ricorrente a motivo di impugnazione: la violazione e
falsa applicazione dell’art. 74 C.d.P. Per avere il G.d.P. erroneamente applicato la norma e la relativa
sanzione ad un soggetto diverso da quello che poneva in essere il comportamento
incriminato, per essere invece il carrozziere l’autore dell’infrazione. Il ricorso è fondato. Il G.d.P. infatti, nel ritenere
legittimamente elevata al G. la contravvenzione per la violazione dell’art. 74
del C.d.S., ha errato applicando la norma ad un soggetto diverso da quello cui
essa attribuisce il comportamento sanzionato. Ai sensi dell’art. 74 del C.d.S.,
il soggetto al quale viene imputata la manomissione della targhetta o del
numero di identificazione del telaio dei ciclomotori, non è chi circola con dati di identificazione del telaio alterati; ma
chi materialmente li contraffa, asporta, sostituisce, altera,
cancella o rende illeggibile. Nella specie, poiché il G. è stato contravvenzionato
per il solo fatto della circolazione: né in alcun modo è stato contestato o messo in dubbio quanto dallo stesso dichiarato
circa l’essergli stato il veicolo restituito con quella targhetta (il cui numero non corrispondeva a quello del telaio) dalla carrozzeria (specificatamente da lui indicata), cui
lo aveva consegnato per le riparazione (tant’è che dopo gli accertamenti, il
veicolo, prima sequestratogli, gli è stato restituito non risultando denunciato per furto il veicolo
cui rispondevano i dati della targhetta applicata sul ciclomotore del G.); il ricorso
va accolto per essere stata la norma erroneamente applicata. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata senza rinvio e stante
la soccombenza l’intimata Prefettura di Arezzo va condannata al pagamento, in
favore del G., delle spese del presente giudizio nella misura che si liquida in
dispositivo.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza
impugnata; condanna l’intimata Prefettura di Arezzo al pagamento in favore del G., delle spese del presente giudizio liquidate in € 1.100,00
di cui € 100,00 per spese vive.
Così deciso in Roma il 4.5.2006.
Depositato in cancelleria il 13 luglio
2007
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