Alto Commissario contro la corruzione: il regolamento concernente le funzioni
D.P.R. 06.10.2004 n° 258 , G.U. 22.10.2004
Alto
Commissario contro la corruzione: il regolamento concernente le funzioni D.P.R.
06.10.2004 n° 258 , G.U. 22.10.2004
Definite
le attribuzioni ed i compiti dellíAlto Commissario per la prevenzione
ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito allíinterno
della pubblica amministrazione.
Il D.P.R.
n. 258 del 6 ottobre 2004 stabilisce che le funzioni dell’Alto Commissario
consistono nella sorveglianza e nel monitoraggio (indagini conoscitive,
elaborazione ed analisi di dati, controllo su procedure contrattuali
di spesa e su comportamenti conseguenti) dellíattivitý amministrativa
della pubblica amministrazione per tali specifici fini, nel rispetto
delle competenze delle Regioni e delle Province autonome.
Si ricorda
che le amministrazioni pubbliche sono tenute a collaborare con l’Alto
commissario e che la mancata risposta, da parte delle amministrazioni
alle richieste dell’Alto Commissario, è segnalata al Procuratore della
Repubblica competente per territorio.
(Altalex,
26 ottobre 2004)
DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 2004, n.258
Regolamento
concernente le funzioni dell’Alto Commissario per la prevenzione e il
contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica
amministrazione.
(GU n.
249 del 22-10-2004)
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo
87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto l’articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che istituisce
l’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione
e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare
l’articolo 1, comma 2;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed in particolare
l’articolo 9, comma 2;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 7 novembre 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 29
aprile 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell’adunanza del 31 maggio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 29 settembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
per la funzione pubblica;
E m a n
a
il seguente
regolamento:
Art. 1.
Competenze e nomina
1. L’Alto
Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle
altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione,
di seguito denominato: "Alto Commissario", ha competenza in materia
di prevenzione e contrasto della corruzione e di altre forme di illecito
ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3, di seguito denominata: "legge",
ed opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvalendosi
di un apposito ufficio, secondo le disposizioni della legge e del presente
regolamento.
2. L’Alto Commissario e’ scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi
e contabili con qualifica non inferiore a consigliere, tra gli avvocati
dello Stato appartenenti almeno alla terza classe di stipendio, tra
i gradi generali della dirigenza militare o tra i dirigenti di prima
fascia delle amministrazioni dello Stato ed equiparati.
3. L’Alto Commissario e’ nominato con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri.
4. L’incarico ha durata quinquennale ed e’ rinnovabile una sola volta.
Art. 2.
Funzioni
1. L’Alto
Commissario esercita le sue funzioni nell’ambito della pubblica amministrazione.
Le modalita’ per l’attuazione del presente regolamento nei confronti
delle regioni, delle province autonome e degli enti locali sono definite
previa intesa, in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. L’Alto Commissario puo’ disporre:
a) indagini, anche di natura conoscitiva, di iniziativa propria o per
fatti denunciati, con esclusione di quelli oggetto di segnalazioni anonime,
o su richiesta motivata delle amministrazioni, tese ad accertare l’esistenza,
le cause e le concause di fenomeni di corruzione e di illecito o di
pericoli di condizionamento da parte di organizzazioni criminali all’interno
della pubblica amministrazione;
b) elaborazione di analisi e studi sulla adeguatezza e congruita’ del
quadro normativo, nonche’ delle eventuali misure poste in essere dalle
amministrazioni per prevenire e per fronteggiare l’evolversi dei fenomeni
oggetto di esame;
c) monitoraggio su procedure contrattuali e di spesa e su comportamenti,
e conseguenti atti, da cui possa derivare danno erariale.
3. Nell’espletamento delle funzioni l’Alto Commissario, oltre ad avvalersi
degli uffici e degli organi ispettivi e di verifica delle amministrazioni
pubbliche e dei servizi di controllo interno previsti dal decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286, puo’ effettuare accertamenti diretti, anche
mediante audizioni, redigendone apposito verbale debitamente sottoscritto,
di soggetti appartenenti alle pubbliche amministrazioni o di privati
interessati alle procedure amministrative o contabili in corso di esame;
puo’ altresi’ delegare specifici accertamenti a singoli funzionari delle
pubbliche amministrazioni interessate.
4. Qualora sia individuato un responsabile dell’attivita’ oggetto di
accertamento, l’Alto Commissario comunica all’interessato l’avvio del
procedimento. L’interessato puo’ chiedere di essere ascoltato dall’Alto
Commissario o da un dirigente o da un funzionario da lui delegato; in
tale caso dell’audizione e’ redatto apposito verbale debitamente sottoscritto.
5. L’Alto Commissario comunica all’amministrazione interessata le proprie
valutazioni circa l’attivita’ esaminata, mettendo a disposizione gli
elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria.
6. Per le attivita’ di cui al comma 2, lettera c), e comma 4, le amministrazioni
riferiscono all’Alto Commissario in merito al seguito dato alle segnalazioni.
7. La mancata risposta da parte delle amministrazioni alle richieste
dell’Alto Commissario e’ da quest’ultimo segnalata al Procuratore della
Repubblica competente per territorio, ai fini dell’adozione delle eventuali
iniziative di competenza.
Art. 3.
Accesso ai documenti amministrativi ed alle banche dati delle pubbliche
amministrazioni
1. Nell’esercizio
delle funzioni di cui all’articolo 2, fermo quanto previsto dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l’Alto Commissario accede:
a) ai documenti delle pubbliche amministrazioni, con il limite per il
materiale documentale per il quale operi il segreto di Stato;
b) alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, anche concordando
con queste idonee forme di collegamento telematico.
Art. 4.
Informativa periodica
1. L’Alto
Commissario redige una relazione semestrale per il Presidente del Consiglio
dei Ministri, concernente l’attivita’ svolta nel periodo di riferimento.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce annualmente ai Presidenti
delle Camere sul contenuto delle relazioni acquisite.
Art. 5.
Obbligo di denuncia
1. L’Alto
Commissario, nell’esercizio delle sue funzioni, denuncia all’autorita’
giudiziaria i fatti di reato ed alla Corte dei conti, nei casi previsti
dalla legge, i fatti nei quali sia ravvisabile danno erariale.
2. La denuncia non determina la sospensione dell’attivita’ di competenza
dell’Alto Commissario.
3. Qualora dagli accertamenti compiuti emergano fatti rilevanti ai fini
della responsabilita’ amministrativa e disciplinare dei pubblici dipendenti,
l’Alto Commissario trasmette apposita relazione informativa alle rispettive
amministrazioni, specificando gli eventuali profili di rilievo disciplinare.
Art. 6.
Strutture di supporto
1. Nello
svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 2, l’Alto Commissario
si avvale del supporto:
a) di un Vice Commissario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta dell’Alto Commissario, scelto tra le categorie
professionali di cui all’articolo 1, comma 2, il quale svolge le funzioni
delegate dall’Alto Commissario e lo sostituisce in caso di assenza o
di impedimento; l’incarico ha durata quinquennale ed e’ rinnovabile
una sola volta;
b) di un dirigente di prima fascia, delle amministrazioni dello Stato
ed equiparate, con l’incarico di direttore dell’Ufficio dell’Alto Commissario,
nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’Alto
Commissario, ed al quale sono conferite funzioni di coordinamento della
struttura; l’incarico ha durata quinquennale e non e’ rinnovabile;
c) di personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione
di comando, secondo i rispettivi ordinamenti, con particolare riferimento
a portatori di una specifica qualificazione professionale informatica
ed amministrativa;
d) dei consulenti ed esperti, nominati ai sensi dell’articolo 9, comma
2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed assegnati al suo
ufficio.
2. Il contingente di personale che puo’ essere assegnato all’Ufficio
dell’Alto Commissario e’ determinato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Art. 7.
Spese di funzionamento
1. I costi
per il personale e per le spese di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio
dell’Alto Commissario sono contenuti nei limiti previsti dalla legge
e, per quanto di competenza, sono sostenuti dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri nell’ambito delle proprie disponibilita’ di bilancio.
2. All’Alto Commissario compete un’indennita’ di funzione, l’importo
della quale non puo’ eccedere il totale del trattamento economico base
del Presidente di sezione delle Corte di cassazione, aumentato fino
alla meta’. Al Vice Commissario e’ attribuita una indennita’ di funzione
nella misura massima del settanta per cento dell’indennita’ attribuita
all’Alto Commissario; al direttore dell’Ufficio compete la retribuzione
prevista per la posizione di capo dipartimento delle strutture della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il rendiconto consuntivo della gestione e’ soggetto al controllo
annuale della Corte dei conti.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a
Roma, addi’ 6 ottobre 2004
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Mazzella,
Ministro per la funzione pubblica
Visto,
il Guardasigilli: Castelli
Registrato
alla Corte dei conti il 21 ottobre 2004
Ministeri
istituzionali, registro n. 10, foglio n. 256
Definite le attribuzioni ed i compiti dellíAlto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito allíinterno della pubblica amministrazione.
Il D.P.R. n. 258 del 6 ottobre 2004 stabilisce che le funzioni dell’Alto Commissario consistono nella sorveglianza e nel monitoraggio (indagini conoscitive, elaborazione ed analisi di dati, controllo su procedure contrattuali di spesa e su comportamenti conseguenti) dellíattivitý amministrativa della pubblica amministrazione per tali specifici fini, nel rispetto delle competenze delle Regioni e delle Province autonome.
Si ricorda che le amministrazioni pubbliche sono tenute a collaborare con l’Alto commissario e che la mancata risposta, da parte delle amministrazioni alle richieste dell’Alto Commissario, è segnalata al Procuratore della Repubblica competente per territorio.
(Altalex, 26 ottobre 2004)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 2004, n.258
Regolamento concernente le funzioni dell’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione.
(GU n. 249 del 22-10-2004)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto l’articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che istituisce l’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l’articolo 1, comma 2;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed in particolare l’articolo 9, comma 2;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 29 aprile 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 31 maggio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Competenze e nomina
1. L’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione, di seguito denominato: "Alto Commissario", ha competenza in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e di altre forme di illecito ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3, di seguito denominata: "legge", ed opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvalendosi di un apposito ufficio, secondo le disposizioni della legge e del presente regolamento.
2. L’Alto Commissario e’ scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili con qualifica non inferiore a consigliere, tra gli avvocati dello Stato appartenenti almeno alla terza classe di stipendio, tra i gradi generali della dirigenza militare o tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni dello Stato ed equiparati.
3. L’Alto Commissario e’ nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. L’incarico ha durata quinquennale ed e’ rinnovabile una sola volta.
Art. 2.
Funzioni
1. L’Alto Commissario esercita le sue funzioni nell’ambito della pubblica amministrazione. Le modalita’ per l’attuazione del presente regolamento nei confronti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali sono definite previa intesa, in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. L’Alto Commissario puo’ disporre:
a) indagini, anche di natura conoscitiva, di iniziativa propria o per fatti denunciati, con esclusione di quelli oggetto di segnalazioni anonime, o su richiesta motivata delle amministrazioni, tese ad accertare l’esistenza, le cause e le concause di fenomeni di corruzione e di illecito o di pericoli di condizionamento da parte di organizzazioni criminali all’interno della pubblica amministrazione;
b) elaborazione di analisi e studi sulla adeguatezza e congruita’ del quadro normativo, nonche’ delle eventuali misure poste in essere dalle amministrazioni per prevenire e per fronteggiare l’evolversi dei fenomeni oggetto di esame;
c) monitoraggio su procedure contrattuali e di spesa e su comportamenti, e conseguenti atti, da cui possa derivare danno erariale.
3. Nell’espletamento delle funzioni l’Alto Commissario, oltre ad avvalersi degli uffici e degli organi ispettivi e di verifica delle amministrazioni pubbliche e dei servizi di controllo interno previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, puo’ effettuare accertamenti diretti, anche mediante audizioni, redigendone apposito verbale debitamente sottoscritto, di soggetti appartenenti alle pubbliche amministrazioni o di privati interessati alle procedure amministrative o contabili in corso di esame; puo’ altresi’ delegare specifici accertamenti a singoli funzionari delle pubbliche amministrazioni interessate.
4. Qualora sia individuato un responsabile dell’attivita’ oggetto di accertamento, l’Alto Commissario comunica all’interessato l’avvio del procedimento. L’interessato puo’ chiedere di essere ascoltato dall’Alto Commissario o da un dirigente o da un funzionario da lui delegato; in tale caso dell’audizione e’ redatto apposito verbale debitamente sottoscritto.
5. L’Alto Commissario comunica all’amministrazione interessata le proprie valutazioni circa l’attivita’ esaminata, mettendo a disposizione gli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria.
6. Per le attivita’ di cui al comma 2, lettera c), e comma 4, le amministrazioni riferiscono all’Alto Commissario in merito al seguito dato alle segnalazioni.
7. La mancata risposta da parte delle amministrazioni alle richieste dell’Alto Commissario e’ da quest’ultimo segnalata al Procuratore della Repubblica competente per territorio, ai fini dell’adozione delle eventuali iniziative di competenza.
Art. 3.
Accesso ai documenti amministrativi ed alle banche dati delle pubbliche amministrazioni
1. Nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2, fermo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l’Alto Commissario accede:
a) ai documenti delle pubbliche amministrazioni, con il limite per il materiale documentale per il quale operi il segreto di Stato;
b) alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, anche concordando con queste idonee forme di collegamento telematico.
Art. 4.
Informativa periodica
1. L’Alto Commissario redige una relazione semestrale per il Presidente del Consiglio dei Ministri, concernente l’attivita’ svolta nel periodo di riferimento. Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce annualmente ai Presidenti delle Camere sul contenuto delle relazioni acquisite.
Art. 5.
Obbligo di denuncia
1. L’Alto Commissario, nell’esercizio delle sue funzioni, denuncia all’autorita’ giudiziaria i fatti di reato ed alla Corte dei conti, nei casi previsti dalla legge, i fatti nei quali sia ravvisabile danno erariale.
2. La denuncia non determina la sospensione dell’attivita’ di competenza dell’Alto Commissario.
3. Qualora dagli accertamenti compiuti emergano fatti rilevanti ai fini della responsabilita’ amministrativa e disciplinare dei pubblici dipendenti, l’Alto Commissario trasmette apposita relazione informativa alle rispettive amministrazioni, specificando gli eventuali profili di rilievo disciplinare.
Art. 6.
Strutture di supporto
1. Nello svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 2, l’Alto Commissario si avvale del supporto:
a) di un Vice Commissario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’Alto Commissario, scelto tra le categorie professionali di cui all’articolo 1, comma 2, il quale svolge le funzioni delegate dall’Alto Commissario e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento; l’incarico ha durata quinquennale ed e’ rinnovabile una sola volta;
b) di un dirigente di prima fascia, delle amministrazioni dello Stato ed equiparate, con l’incarico di direttore dell’Ufficio dell’Alto Commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’Alto Commissario, ed al quale sono conferite funzioni di coordinamento della struttura; l’incarico ha durata quinquennale e non e’ rinnovabile;
c) di personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando, secondo i rispettivi ordinamenti, con particolare riferimento a portatori di una specifica qualificazione professionale informatica ed amministrativa;
d) dei consulenti ed esperti, nominati ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed assegnati al suo ufficio.
2. Il contingente di personale che puo’ essere assegnato all’Ufficio dell’Alto Commissario e’ determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 7.
Spese di funzionamento
1. I costi per il personale e per le spese di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio dell’Alto Commissario sono contenuti nei limiti previsti dalla legge e, per quanto di competenza, sono sostenuti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito delle proprie disponibilita’ di bilancio.
2. All’Alto Commissario compete un’indennita’ di funzione, l’importo della quale non puo’ eccedere il totale del trattamento economico base del Presidente di sezione delle Corte di cassazione, aumentato fino alla meta’. Al Vice Commissario e’ attribuita una indennita’ di funzione nella misura massima del settanta per cento dell’indennita’ attribuita all’Alto Commissario; al direttore dell’Ufficio compete la retribuzione prevista per la posizione di capo dipartimento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il rendiconto consuntivo della gestione e’ soggetto al controllo annuale della Corte dei conti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 6 ottobre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 256