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Corte di Cassazione 26/07/2007

Giurisprudenza di legittimità - Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Violazione dell’articolo 186 C.S. - Opposizione davanti al giudice di pace - Presupposto Irrogazione di una sanzione amministrativa - Necessità

(Corte Cass. Civ., sez. II, 19 ottobre 2006, n. 22467)

In tema di procedimento di opposizione ad ordi­nanza-ingiunzione, disciplinato dall’articolo 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con riferi­mento alla violazione dell’articolo 186 del nuovo codice della strada - guida sotto l’influenza dell’al­cool- la competenza dell’Autorità giudiziaria (giu­dice di pace, nella materia de qua, ai sensi dell’ar­ticolo 22 bis della legge 24 novembre 1981 n. 689) presuppone pur sempre l’avvenuta irrogazione di una sanzione. (Nella specie, non risultando che, in uno alla contestazione di guida in stato di ebbrezza, ai sensi dell’articolo 186, secondo comma, codice suddetto - che invero configura un reato - fosse sta­ta applicata al conducente una specifica sanzione amministrativa, come tale suscettibile di opposizio­ne ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 24 no­vembre 1981 n. 689, il suddetto procedimento di op­posizione non è stato ritenuto configurabile dalla S.C.).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 1. - Con ricorso depositato il 23 agosto 2001, C. V. propo­neva opposizione, innanzi al Giudice di pace di Tirano, avverso i processi verbali elevati a suo carico in data 17 luglio 2001 dai Carabinieri di Tirano, con i quali gli venivano contestate le violazioni di cui agli artt. 186 comma 2 (guida in stato di ebbrezza); 149 comma 1 (mancata osservanza della distanza di sicurezza tra veicoli) e 141 comma 1 (velocità eccessiva) del Codice della strada in relazione ad un sinistro stradale, con danni alle persone, verificatosi in Villa di Tirano il 15 luglio 2001.
L’opponente deduceva che le contestazioni non erano state elevate nell’immediatezza del fatto; che l’incidente era da attribuirsi alla condotta di guida del conducente dell’altro veicolo, il quale aveva tagliato la strada al veicolo condotto da esso opponente; che lo stato di ebbrezza alcolica, quale risultante dalla scheda paziente redatta dai sanitari dell’Ospedale di Tirano, non poteva considerarsi dimostrativo che effettiva­mente esso C. si era trovato in condizioni di al­terazione dovuta all’abuso di alcolici.
Si costituiva in causa il Prefetto di Sondrio, che ec­cepiva, in limine, il difetto di giurisdizione del giudice di pace, quanto alla contestazione di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di fatto-reato e non essendo stato emesso, in relazione a tale violazione, alcun provvedimento di sospensione della patente di guida; nel me­rito, poi, chiedeva il rigetto del ricorso.

All’esito della svolta istruttoria, il giudice di pace, con sentenza n. 14712002, depositata il 6 novembre 2002, affermava la propria giurisdizione anche per la guida in stato di ebbrezza, in quanto il Prefetto di Son­drio aveva emesso, in data 27 luglio 2002, un provve­dimento di sospensione temporanea della patente di guida proprio in relazione a tale violazione e perché l’opponente, in sede di precisazione delle conclusioni, aveva chiesto anche l’annullamento del provvedi­mento di sospensione della patente.
Nel merito, accoglieva parzialmente l’opposizione. Il Giudice adìto riteneva in primo luogo non raggiunta la prova che la concentrazione alcolemica su­perasse quella (0,8 g/l) prevista dalla legge.
Pertanto, annullava il verbale di contestazione di guida in stato di ebbrezza; e, di conseguenza, anche il provvedimento prefettizio di sospensione della pa­tente emesso a fronte di tale contestazione.
In secondo luogo, il giudice di pace annullava il verbale di contestazione concernente il mancato rispetto della distanza tra veicoli, sul rilievo che dalle prove assunte era risultato che il veicolo tamponato dall’auto guidata dall’opponente era già fermo quando quest’ultimo era sopraggiunto.

Il Giudicante riteneva invece fondata la contesta­zione concernente la mancata osservanza di una velo­cità adeguata alle condizioni della strada (al momento dell’incidente bagnata per la pioggia e caratterizzata da un intenso traffico) e tale da consentire il tempe­stivo arresto del veicolo.
2. - Avverso tale sentenza, notificata il 16 gennaio 2003, ha proposto ricorso per cassazione il Prefetto di Sondrio, con atto notificato il 18 marzo 2003, soste­nuto da un articolato mezzo di doglianza.

L’intimato C. non ha svolto attività difen­siva.

MOTIVI DELLA DECISIONE. 2.1. - Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 203 e 205 D.L.vo 285/1992 e degli artt. 22 e 23 L. 689/ 1981, con riguardo all’annullamento tanto del verbale con il quale era stata contestata la guida in stato di ebbrezza, quanto del provvedimento prefettizio di sospensione temporanea della patente di guida dell’opponente.
Il giudice di pace non avrebbe, al riguardo, tenuto presente che con il predetto verbale non era stata ap­plicata al trasgressore alcuna sanzione amministrativa ma solo constatato un fatto, e cioè lo stato di ebbrezza, costituente reato; ed erroneamente avrebbe poi preso in considerazione la domanda di annullamento del provvedimento di sospensione temporanea della pa­tente di guida, nonostante la relativa ordinanza prefet­tizia non fosse stata impugnata nei modi e termini sta­biliti dagli artt. 205 Codice della strada e 22, 23 L. 689/81.
3. - Le censure sono fondate.
Va premesso che, pacificamente, la competenza dell’Autorità Giudiziaria (giudice di pace, nella mate­ria de qua, ex art. 22 bis L. 689/1981) presuppone pur sempre l’avvenuta irrogazione di una sanzione.
Orbene, dalla impugnata sentenza non risulta che, in uno alla contestazione di guida in stato di ebbrezza, ex art. 186 comma secondo c.d.s., venne applicata al conducente una specifica sanzione amministrativa, come tale suscettibile di opposizione ex artt. 22 e 23 L.689/1981 innanzi al giudice di pace.
Pertanto, l’intera argomentazione della sentenza circa la mancanza di una prova certa che C. versasse effettivamente in tale condizione, risulta, di per se stessa, del tutto ultronea: la relativa contestazione rilevando all’evidenza soltanto ai fini penali, ai sensi dell’art. 186 comma secondo cit.
L’affermazione, poi, della mancanza di prova dello stato di ebbrezza al momento dell’incidente neppure può assumere rilevanza ove rapportato alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, successivamente disposta dal Prefetto di Sondrio.
Invero, la relativa ordinanza-ingiunzione, medio tempore notificata al trasgressore, risulta impugnata dallo C. non ritualmente, soltanto in via inci­dentale, in sede di precisazione delle conclusioni in un procedimento avente - V. sub § l - un diverso oggetto: ciò che non consentiva alcun ampliamento dell’origi­nario thema decidendum (ex plurimis, Cass. 7790/2002; Cass. 23127/2004
Siffatta (modalità d’) impugnazione deve ritenersi dunque inammissibile, occorrendo invece che l’oppo­sizione fosse proposta nel rispetto della disciplina pro­cedimentale prevista dall’art. 22 L. 689/1981, appli­cabile in materia ex artt. 223 ultimo comma, e 205 c.d.s.: Cass. 9557/2005: l’esame di tale ulteriore do­manda e delle questioni ad essa connesse era quindi precluso al giudice di pace.
4. - Alla stregua dei rilievi che precedono il ricorso deve essere accolto, e, conseguentemente, va cassata l’impugnata sentenza.
Peraltro, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 comma primo c.p.c., non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto.
Ritiene la Corte che l’opposizione introduttiva del giudizio innanzi al giudice di pace debba essere riget­tata, per le stesse ragioni esposte in sede di esame (e di riconoscimento della fondatezza) del ricorso della Prefettura di Sondrio.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, si ravvisano giusti motivi di compensazione delle stesse.

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Giovedì, 26 Luglio 2007
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