In tema di procedimento
di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, disciplinato dall’articolo 22 della
legge 24 novembre 1981 n. 689, con riferimento
alla violazione dell’articolo 186 del nuovo codice della strada - guida sotto l’influenza dell’alcool- la
competenza dell’Autorità giudiziaria (giudice di pace, nella materia de
qua, ai sensi dell’articolo 22 bis della legge 24 novembre
1981 n. 689) presuppone pur
sempre l’avvenuta irrogazione di una sanzione. (Nella specie, non risultando
che, in uno alla contestazione di guida in stato di ebbrezza, ai sensi
dell’articolo 186, secondo
comma, codice suddetto - che
invero configura un reato - fosse stata applicata al conducente una specifica
sanzione amministrativa, come tale suscettibile di opposizione ai sensi degli
articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, il suddetto procedimento di opposizione non è stato ritenuto configurabile dalla S.C.).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
1. - Con ricorso depositato il 23 agosto 2001, C. V. proponeva opposizione,
innanzi al Giudice di pace di Tirano, avverso i processi verbali elevati a suo
carico in data 17 luglio 2001 dai Carabinieri di Tirano, con i quali gli
venivano contestate le violazioni di cui agli artt. 186 comma 2 (guida in stato
di ebbrezza); 149 comma 1 (mancata osservanza della distanza di sicurezza tra
veicoli) e 141 comma 1 (velocità eccessiva) del Codice della strada in
relazione ad un sinistro stradale, con danni alle persone, verificatosi in
Villa di Tirano il 15 luglio 2001. L’opponente deduceva che
le contestazioni non erano state elevate nell’immediatezza del fatto; che
l’incidente era da attribuirsi alla condotta di guida del conducente dell’altro
veicolo, il quale aveva tagliato la strada al veicolo condotto da esso
opponente; che lo stato di ebbrezza alcolica, quale risultante dalla scheda
paziente redatta dai sanitari dell’Ospedale di Tirano, non poteva considerarsi
dimostrativo che effettivamente esso C. si era trovato in condizioni di alterazione
dovuta all’abuso di alcolici. Si costituiva in causa il
Prefetto di Sondrio, che eccepiva, in
limine, il difetto di giurisdizione del giudice di pace, quanto alla
contestazione di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di fatto-reato e non
essendo stato emesso, in relazione a tale violazione, alcun provvedimento di
sospensione della patente di guida; nel merito, poi, chiedeva il rigetto del
ricorso. All’esito della svolta
istruttoria, il giudice di pace, con sentenza n. 14712002, depositata il 6 novembre 2002, affermava la propria
giurisdizione anche per la guida in stato di ebbrezza, in quanto il Prefetto di
Sondrio aveva emesso, in data 27 luglio 2002, un provvedimento di sospensione
temporanea della patente di guida proprio in relazione a tale violazione e
perché l’opponente, in sede di precisazione delle conclusioni, aveva chiesto
anche l’annullamento del provvedimento di sospensione della patente. Nel merito, accoglieva
parzialmente l’opposizione. Il Giudice adìto riteneva in primo luogo non
raggiunta la prova che la concentrazione alcolemica superasse quella (0,8 g/l) prevista dalla legge. Pertanto, annullava il
verbale di contestazione di guida in stato di ebbrezza; e, di conseguenza,
anche il provvedimento prefettizio di sospensione della patente emesso a
fronte di tale contestazione. In secondo luogo, il
giudice di pace annullava il verbale di contestazione concernente il mancato
rispetto della distanza tra veicoli, sul rilievo che dalle prove assunte era
risultato che il veicolo tamponato dall’auto guidata dall’opponente era già
fermo quando quest’ultimo era sopraggiunto.
Il Giudicante riteneva
invece fondata la contestazione concernente la mancata osservanza di una velocità
adeguata alle condizioni della strada (al momento dell’incidente bagnata per la
pioggia e caratterizzata da un intenso traffico) e tale da consentire il tempestivo
arresto del veicolo. 2. - Avverso tale
sentenza, notificata il 16 gennaio 2003, ha proposto ricorso per cassazione il
Prefetto di Sondrio, con atto notificato il 18 marzo 2003, sostenuto da un
articolato mezzo di doglianza.
L’intimato C. non ha
svolto attività difensiva.
MOTIVI
DELLA DECISIONE. 2.1. - Il ricorrente deduce violazione e
falsa applicazione degli artt. 203 e 205 D.L.vo 285/1992 e degli artt. 22 e 23 L. 689/ 1981, con riguardo all’annullamento tanto del
verbale con il quale era stata contestata la guida in stato di ebbrezza, quanto
del provvedimento prefettizio di sospensione temporanea della patente di guida dell’opponente.
Il giudice di pace non
avrebbe, al riguardo, tenuto presente che con il predetto verbale non era stata
applicata al trasgressore alcuna sanzione amministrativa ma solo constatato un
fatto, e cioè lo stato di ebbrezza, costituente reato; ed erroneamente avrebbe
poi preso in considerazione la domanda di annullamento del provvedimento di
sospensione temporanea della patente di guida, nonostante la relativa
ordinanza prefettizia non fosse stata impugnata nei modi e termini stabiliti
dagli artt. 205 Codice della strada e 22, 23 L. 689/81.
3. - Le censure sono
fondate. Va premesso che,
pacificamente, la competenza dell’Autorità Giudiziaria (giudice di pace, nella
materia de qua, ex art. 22 bis L. 689/1981) presuppone pur
sempre l’avvenuta irrogazione di una sanzione. Orbene, dalla impugnata
sentenza non risulta che, in uno alla contestazione di guida in stato di
ebbrezza, ex art. 186 comma secondo c.d.s., venne applicata al
conducente una specifica sanzione amministrativa, come tale suscettibile di
opposizione ex artt. 22 e 23 L.689/1981 innanzi al giudice di pace. Pertanto, l’intera
argomentazione della sentenza circa la mancanza di una prova certa che C.
versasse effettivamente in tale condizione, risulta, di per se stessa, del
tutto ultronea: la relativa contestazione rilevando all’evidenza soltanto ai
fini penali, ai sensi dell’art. 186 comma secondo cit. L’affermazione, poi, della
mancanza di prova dello stato di ebbrezza al momento dell’incidente neppure può
assumere rilevanza ove rapportato alla sanzione accessoria della sospensione
della patente di guida, successivamente disposta dal Prefetto di Sondrio. Invero, la relativa
ordinanza-ingiunzione, medio tempore notificata al trasgressore, risulta
impugnata dallo C. non ritualmente, soltanto in via incidentale, in sede di
precisazione delle conclusioni in un procedimento avente - V. sub § l - un diverso oggetto: ciò
che non consentiva alcun ampliamento dell’originario thema decidendum (ex
plurimis, Cass. 7790/2002;
Cass. 23127/2004 Siffatta (modalità d’)
impugnazione deve ritenersi dunque inammissibile, occorrendo invece che l’opposizione
fosse proposta nel rispetto della disciplina procedimentale prevista dall’art.
22 L. 689/1981, applicabile in
materia ex artt. 223 ultimo comma, e 205 c.d.s.: Cass. 9557/2005: l’esame di tale
ulteriore domanda e delle questioni ad essa connesse era quindi precluso al
giudice di pace. 4. - Alla stregua dei
rilievi che precedono il ricorso deve essere accolto, e, conseguentemente, va
cassata l’impugnata sentenza. Peraltro, la causa può
essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 comma primo c.p.c., non
occorrendo ulteriori accertamenti di fatto. Ritiene la Corte che l’opposizione
introduttiva del giudizio innanzi al giudice di pace debba essere rigettata,
per le stesse ragioni esposte in sede di esame (e di riconoscimento della
fondatezza) del ricorso della Prefettura di Sondrio.
Quanto alle spese
dell’intero giudizio, si ravvisano giusti motivi di compensazione delle stesse.
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