Sanata
una situazione di sperequazione recentemente creatasi a carico di talune
categorie di sottufficiali della Polizia di Stato, del Corpo forestale
dello Stato, del Corpo di polizia penitenziaria, dellíArma dei Carabinieri,
del Corpo della guardia di finanza.
Con
il decreto-legge n. 238 del 10 settembre 2004 il Governo ha approvato
talune misure urgenti volte a ripristinare condizioni omogenee negli
ordinamenti delle carriere e nei trattamenti economici delle Forze di
polizia.
(Altalex,
12 settembre 2004)
DECRETO-LEGGE
10 settembre 2004, n.238
Misure
urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze
di polizia.
(GU
n. 213 del 10-9-2004)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare disposizioni
per eliminare le situazioni di squilibrio nelle posizioni di carriera
del personale degli ex ruoli degli ispettori e dei periti tecnici della
Polizia di Stato e dei ruoli corrispondenti delle altre Forze di polizia,
in attuazione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 155, secondo periodo,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 3 settembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio del Ministri e del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro
dell’economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia, con il
Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro per la
funzione pubblica;
E
m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Personale
appartenente ai soppressi ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti
tecnici della Polizia di Stato
1.
Il personale con qualifica di ispettore capo e di perito tecnico capo
della Polizia di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto, gia’ appartenente ai ruoli ad esaurimento degli ispettori
e dei periti tecnici, soppressi dall’articolo 14 del decreto legislativo
28 febbraio 2001, n. 53, e’ inquadrato, anche in soprannumero, in ordine
di ruolo, nelle qualifiche, rispettivamente, di ispettore superiore-sostituto
ufficiale di pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore, con decorrenza
giuridica 1ƒ gennaio 2003. Per il predetto personale gia’ appartenente
ai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
gli effetti giuridici dell’inquadramento decorrono dal 1ƒ gennaio 2001.
2. Ai fini dell’inquadramento di cui al comma 1 sono utilizzati i posti
disponibili al 31 dicembre 2000 per le promozioni previste dall’articolo
31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, e dall’articolo 31-bis,
comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 337, e successive modificazioni. Le eventuali posizioni soprannumerarie
conseguenti all’inquadramento di cui al comma 1 sono riassorbite utilizzando
i posti disponibili per le predette promozioni a partire dal 31 dicembre
2001.
3. Il personale di cui al comma 1 inquadrato con decorrenza giuridica
1ƒ gennaio 2001 e quello inquadrato con decorrenza giuridica 1ƒ gennaio
2003 precede in ruolo quello vincitore dei concorsi per titoli di servizio
ed esami per i posti disponibili, rispettivamente, al 31 dicembre 2000
e al 31 dicembre 2002, di cui all’articolo 31-bis, comma 1, lettera b),
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e
successive modificazioni, e all’articolo 31-bis, comma 1, lettera b),
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.
4. Il trattamento economico conseguente all’inquadramento di cui al comma
1 e’ corrisposto a decorrere dal 1ƒ gennaio 2003. Al personale inquadrato,
ai sensi del comma 1, con decorrenza 1ƒ gennaio 2001, lo scatto aggiuntivo,
di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2001,
n. 53, e’ corrisposto a decorrere dal 1ƒ gennaio 2003. Al medesimo personale
e’ corrisposto, dal 15 marzo 2001 al 31 dicembre 2002, un assegno personale
pensionabile di riordino pari alla differenza tra il livello retributivo
di ispettore capo e quello di ispettore superiore-sostituto ufficiale
di pubblica sicurezza.
5. Al personale di cui al comma 1 inquadrato con decorrenza 1ƒ gennaio
2001, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento
della denominazione di sostituto commissario e di sostituto direttore
tecnico, si applica, con decorrenza 1ƒ gennaio 2001, il termine di sette
anni e sei mesi previsto dall’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo
28 febbraio 2001, n. 53, ridotto di due anni.
6. Per la finalita’ di cui al presente articolo e’ autorizzata la spesa
di euro 8.693.000 per l’anno 2004, di euro 2.039.000 per l’anno 2005 e
di euro 1.511.000 a decorrere dall’anno 2006.
Art.
2.
Personale
appartenente al Corpo forestale dello Stato
1.
Il personale del Corpo forestale dello Stato, in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto con la qualifica di ispettore capo,
gia’ in possesso del grado di maresciallo del previgente ruolo dei sottufficiali
e guardie del Corpo forestale dello Stato, o con la qualifica di perito
capo, gia’ inquadrato nella settima qualifica funzionale, e’ inquadrato,
anche in soprannumero, in ordine di ruolo, nelle qualifiche, rispettivamente,
di ispettore superiore e di perito superiore, con decorrenza giuridica
dal 1ƒ gennaio 2003. Per il predetto personale che ha conseguito il grado
di maresciallo con decorrenza 1ƒ luglio 1990 e la qualifica di perito
capo con decorrenza 1ƒ settembre 1995 gli effetti giuridici dell’inquadramento
decorrono dal 1ƒ gennaio 2001.
2. La decorrenza giuridica della promozione a ispettore superiore e a
perito superiore del Corpo forestale dello Stato del personale in possesso
del grado di maresciallo del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie
del Corpo forestale dello Stato o, rispettivamente, della settima qualifica
funzionale, se in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, e’ anticipata, qualora successiva, al 1ƒ gennaio 2001 ovvero
al 1ƒ gennaio 2003, secondo quanto previsto dal comma 1.
3. Le posizioni in soprannumero conseguenti all’inquadramento di cui al
comma 1 e all’espletamento dei concorsi, di cui agli articoli 21, comma
1, lettera b), e 47, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 201, per la copertura dei posti disponibili al 31 dicembre 2001,
sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le promozioni di
cui agli articoli 21, comma 1, lettera a), e 47, comma 2, lettera a),
del medesimo decreto legislativo n. 201 del 1995, a decorrere dal 31 dicembre
2001.
4. Il personale di cui al comma 1 segue in ruolo quello di cui al comma
2.
5. Il trattamento economico conseguente all’inquadramento di cui ai commi
1 e 2 e’ corrisposto a decorrere dal 1ƒ gennaio 2003. Al personale inquadrato
o promosso, ai sensi dei commi 1 e 2, con decorrenza 1ƒ gennaio 2001,
lo scatto aggiuntivo di cui all’articolo 30, comma 6, del decreto legislativo
28 febbraio 2001, n. 87, e’ corrisposto a decorrere dal 1ƒ gennaio 2003.
Al medesimo personale e’ corrisposto, dal 15 marzo 2001 al 31 dicembre
2002, un assegno personale pensionabile di riordino pari alla differenza
tra il livello retributivo di ispettore capo e quello di ispettore superiore.
6. Al personale di cui al comma 1 inquadrato con decorrenza 1ƒ gennaio
2001, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento
della denominazione di ´sceltoª, si applica, con decorrenza 1ƒ gennaio
2001, il termine di sette anni e sei mesi previsto dall’articolo 30, comma
8, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, ridotto di due anni.
7. Ai fini dell’ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica
di ispettore superiore, di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo n. 201 del 1995, nonche’ ai fini dell’attribuzione
del trattamento economico, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo
30 maggio 2003, n. 193, l’anzianita’ richiesta al personale con la qualifica
di ispettore capo del Corpo forestale dello Stato in servizio alla data
di entrata in vigore del presente decreto, gia’ in possesso della qualifica
di brigadiere del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo
forestale dello Stato con decorrenza 1ƒ luglio 1992, e’ ridotta di due
anni.
8. Per la finalita’ di cui al presente articolo e’ autorizzata la spesa
di euro 885.000 per l’anno 2004, di euro 310.000 per l’anno 2005 e di
euro 248.000 a decorrere dall’anno 2006.
Art.
3.
Personale
appartenente al Corpo di polizia penitenziaria
1.
Il personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al ruolo
separato e limitato istituito ai sensi dell’articolo 26 della legge 15
dicembre 1990, n. 395, in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto, e’ inquadrato, a domanda, nel ruolo ordinario degli
ispettori del Corpo medesimo con qualifica di ispettore capo con decorrenza
giuridica 1ƒ gennaio 2003.
2. Il personale individuato ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in servizio alla data
di entrata in vigore del presente decreto, e’ inquadrato, anche in soprannumero,
nella qualifica di ispettore superiore, con decorrenza giuridica 1ƒ gennaio
2003.
3. Ai fini dell’inquadramento di cui al comma 2, che si applica ove piu’
favorevole, sono utilizzati i posti disponibili al 31 dicembre 2002 per
le promozioni previste dall’articolo 30-bis, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni.
Le eventuali posizioni in soprannumero conseguenti al suddetto inquadramento
sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le predette promozioni
a decorrere dal 31 dicembre 2003. Sono fatte salve le procedure concorsuali
tutt’ora in atto, indette ai sensi dell’articolo 30-bis, comma 1, lettera
b), del citato decreto legislativo n. 443 del 1992.
4. Il personale di cui al comma 3 segue in ruolo quello vincitore del
concorso per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili al 31
dicembre 2002, di cui all’articolo 30-bis, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
5. Il trattamento economico conseguente all’inquadramento di cui ai commi
1 e 2 e’ attribuito a decorrere dal 1ƒ gennaio 2003.
6. Per la finalita’ di cui al presente articolo e’ autorizzata la spesa
di euro 1.931.000 per l’anno 2004 e di euro 1.237.000 a decorrere dall’anno
2005.
Art.
4.
Personale
appartenente al ruolo degli ispettori dell’Arma dei carabinieri
1.
Ai marescialli aiutanti s.u.p.s. appartenenti al ruolo ispettori dell’Arma
dei carabinieri con anzianita’ di grado compresa tra il 2 gennaio 2001
e il 31 dicembre 2001, in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto, e’ attribuita, ai soli effetti giuridici, anzianita’
di grado 1ƒ gennaio 2001.
2. Il personale di cui al comma 1 prende posto in ruolo dopo i pari grado
promossi con decorrenza dal 1ƒ gennaio 2001 a seguito della procedura
di avanzamento a scelta per esami, mantenendo l’attuale ordine di iscrizione
in ruolo.
3. Al personale di cui al comma 1, ai fini della maturazione del requisito
temporale per il conferimento della qualifica di luogotenente, si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 4 e 5, del decreto legislativo
28 febbraio 2001, n. 83.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli
appartenenti al ruolo degli ispettori dell’Arma dei carabinieri che successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, al venire meno delle
cause impeditive di cui all’articolo 35, commi 2 e 3, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 198, conseguono il grado di maresciallo aiutante s.u.p.s.
con decorrenza compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001.
Art.
5.
Personale
appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo della guardia di finanza
1.
Ai marescialli aiutanti appartenenti al ruolo ispettori del Corpo della
guardia di finanza con anzianita’ di grado compresa tra il 2 gennaio 2001
e il 31 dicembre 2001, in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto, e’ attribuita, ai soli effetti giuridici, anzianita’
di grado 1ƒ gennaio 2001.
2. Il personale di cui al comma 1 prende posto in ruolo dopo i pari grado
promossi con decorrenza dal 1ƒ gennaio 2001 a seguito della procedura
di avanzamento a scelta per esami, mantenendo l’attuale ordine di iscrizione
in ruolo.
3. Al personale di cui al comma 1, ai fini della maturazione del requisito
temporale per il conferimento della qualifica di luogotenente, si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo
28 febbraio 2001, n. 67.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli
appartenenti al ruolo degli ispettori del Corpo della guardia di finanza
che successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
al venire meno delle cause impeditive di cui all’articolo 55, comma 2,
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni,
conseguono il grado di maresciallo aiutante con decorrenza compresa tra
il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001.
Art.
6.
Clausola
copertura finanziaria
1.
All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto, complessivamente
valutato in euro 11.509.000 per l’anno 2004, in euro 3.586.000 per l’anno
2005 ed in euro 2.996.000 a decorrere dall’anno 2006, si provvede a valere
sugli stanziamenti previsti dall’articolo 3, comma 155, secondo periodo,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri derivanti dall’applicazione del presente decreto, anche ai
fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati
da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo
7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.
Art.
7.
Entrata
in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 10 settembre 2004
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell’interno
Martino, Ministro della difesa
Siniscalco, Ministro dell’economia e delle finanze
Castelli, Ministro della giustizia
Alemanno Ministro delle politiche agricole e forestali
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Visto,
il Guardasigilli: Castelli
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