Giurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. II, 6 novembre 2006, n. 23614 Depenalizzazione -
Ordinanza - Ingiunzione - Opposizione - Erronea indicazione del termine per
l’opposizione - Conseguenze - Effetti preclusivi dell’opposizione - Esclusione
In tema di sanzioni
amministrative, con riferimento alla impugnazione del provvedimento irrogativo,
l’erronea indicazione nel!’ ordinanza-ingiunzione o nella cartella di pagamento di un
termine per l’opposizione più lungo di quello fissato dalla legge impedisce il
verificarsi di qualsiasi preclusione alla proposizione dell’opposizione stessa
per mancato rispetto del termine di cui all’articolo 22 della legge 24 novembre
1981 n. 689. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Con
ricorso ex art. 22 L. 24 novembre 1981 n. 689 M. T. S. proponeva
opposizione presso il Giudice di pace di Roma avverso una cartella esattoriale
emessa dal Comune di Roma per il pagamento di Euro 133,30 per una infrazione al
Codice della strada relativa all’anno 1998. Con ordinanza del 6 maggio 2003
il Giudice di pace adìto ha dichiarato inammissibile l’opposizione in quanto
proposta il 22 febbraio 2003 oltre il termine di giorni 30 previsto dall’art.
22 L. 24 novembre 1981 n. 689 decorrente dalla notifica della cartella
esattoriale avvenuta il 21 gennaio 2003. Per la cassazione di tale
ordinanza la S. ha proposto un ricorso basato su due motivi; il Comune di Roma
ed il Monte dei Paschi di Siena non hanno svolto attività difensiva in questa
sede. MOTIVI DELLA DECISIONE - Con il
primo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art.
132 c.p.c. e vizio di motivazione, assume che il Giudice di pace adìto ha
espresso il suo convincimento con una semplicistica ed ermetica argomentazione
facendo riferimento ad una norma ormai obsoleta e comunque superata dalla
interpretazione giurisprudenziale. Con il secondo motivo la
ricorrente denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 22-23
della L. 689/1981, assume che la cartella esattoriale in oggetto indicava quale
termine per l’opposizione quello di giorni 60 e non di giorni 30, cosicché
l’esponente era stata indotta a proporre l’azione giudiziaria secondo tale
indicazione ritenendola corretta; pertanto il Giudice di pace avrebbe dovuto
verificare la regolarità del contenuto della cartella esattoriale e sulla base
di tale esame accertare le proponibilità dell’ atto di opposizione. Le enunciate censure, da
esaminare contestualmente in quanto connesse, sono fondate. Premesso che dall’esame diretto degli atti la cartella in oggetto risulta effettivamente indicare il termine di giorni 60 invece che quello corretto di giorni 30 per proporre opposizione, occorre in proposito osservare che l’avvertimento che l’eventuale opposizione alla cartella esattoriale dovrà essere proposta all’autorità giudiziaria ordinaria con le modalità e nei termini previsti dalla legge soddisfa l’esigenza sancita nella disposizione di cui all’art. 3 quarto comma della legge 7 agosto 1990 n. 241, in quanto appare idoneo a far conoscere al destinatario della cartella medesima i rimedi che egli può esperire e la procedura da seguire, tale essendo la finalità perseguita dalla citata legge n. 241/1990. Pertanto secondo l’orientamento
consolidato di questa Corte in tema di sanzioni amministrative l’erronea
indicazione nell’ordinanza-ingiunzione o nella cartella di pagamento di un
termine per l’opposizione più lungo di quello fissato dalla legge impedisce il
verificarsi di qualsiasi preclusione alla proposizione dell’opposizione stessa
per mancato rispetto del termine di cui all’art. 22 della legge 689/1981
(Cass. 25 maggio 1999 n. 5050; Casso 6 marzo 2003 n. 3340); erroneamente
quindi l’ordinanza impugnata non si è attenuta
a tale principio di diritto. |
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