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Corte di Cassazione 28/07/2007

Giurisprudenza di legittimità - Depenalizzazione - Ordinanza - Ingiunzione - Opposizione - Erronea indicazione del termine per l’opposizione - Conseguenze - Effetti preclusivi dell’opposizione - Esclusione

Cass. Civ. Sez. II, 6 novembre 2006, n. 23614

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. II, 6 novembre 2006, n. 23614

Depenalizzazione - Ordinanza - Ingiunzione - Opposizione - Erronea indicazione del termine per l’opposizione - Conseguenze - Effetti preclusivi dell’opposizione - Esclusione

In tema di sanzioni amministrative, con riferi­mento alla impugnazione del provvedimento irrogativo, l’erronea indicazione nel!’ ordinanza-in­giunzione o nella cartella di pagamento di un termine per l’opposizione più lungo di quello fissato dalla legge impedisce il verificarsi di qualsiasi pre­clusione alla proposizione dell’opposizione stessa per mancato rispetto del termine di cui all’articolo 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Con ricorso ex art. 22 L. 24 novembre 1981 n. 689 M. T. S. proponeva opposizione presso il Giudice di pace di Roma avverso una cartella esattoriale emessa dal Comune di Roma per il pagamento di Euro 133,30 per una infrazione al Codice della strada relativa all’anno 1998.

Con ordinanza del 6 maggio 2003 il Giudice di pace adìto ha dichiarato inammissibile l’opposizione in quanto proposta il 22 febbraio 2003 oltre il termine di giorni 30 previsto dall’art. 22 L. 24 novembre 1981 n. 689 decorrente dalla notifica della cartella esattoriale avvenuta il 21 gennaio 2003.

Per la cassazione di tale ordinanza la S. ha proposto un ricorso basato su due motivi; il Comune di Roma ed il Monte dei Paschi di Siena non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE - Con il primo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e vizio di motivazione, assume che il Giudice di pace adìto ha espresso il suo convincimento con una semplicistica ed ermetica argomentazione facendo riferimento ad una norma ormai obsoleta e comunque superata dalla interpreta­zione giurisprudenziale.

Con il secondo motivo la ricorrente denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 22-23 della L. 689/1981, assume che la cartella esattoriale in oggetto indicava quale termine per l’opposizione quello di giorni 60 e non di giorni 30, cosicché l’espo­nente era stata indotta a proporre l’azione giudiziaria secondo tale indicazione ritenendola corretta; pertanto il Giudice di pace avrebbe dovuto verificare la rego­larità del contenuto della cartella esattoriale e sulla base di tale esame accertare le proponibilità dell’ atto di opposizione.

Le enunciate censure, da esaminare contestual­mente in quanto connesse, sono fondate.

Premesso che dall’esame diretto degli atti la car­tella in oggetto risulta effettivamente indicare il termine di giorni 60 invece che quello corretto di giorni 30 per proporre opposizione, occorre in proposito os­servare che l’avvertimento che l’eventuale opposi­zione alla cartella esattoriale dovrà essere proposta all’autorità giudiziaria ordinaria con le modalità e nei termini previsti dalla legge soddisfa l’esigenza sancita nella disposizione di cui all’art. 3 quarto comma della legge 7 agosto 1990 n. 241, in quanto appare idoneo a far conoscere al destinatario della cartella medesima i rimedi che egli può esperire e la procedura da seguire, tale essendo la finalità perseguita dalla citata legge n. 241/1990.

Pertanto secondo l’orientamento consolidato di questa Corte in tema di sanzioni amministrative l’er­ronea indicazione nell’ordinanza-ingiunzione o nella cartella di pagamento di un termine per l’opposizione più lungo di quello fissato dalla legge impedisce il ve­rificarsi di qualsiasi preclusione alla proposizione dell’opposizione stessa per mancato rispetto del ter­mine di cui all’art. 22 della legge 689/1981 (Cass. 25 maggio 1999 n. 5050; Casso 6 marzo 2003 n. 3340); er­roneamente quindi l’ordinanza impugnata non si è at­tenuta a tale principio di diritto.

In definitiva quindi il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione dell’ordinanza impugnata e rinvio della causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altro Giudice di pace di Roma.

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Sabato, 28 Luglio 2007
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