Di recente, numerose sentenze si
sono occupate della portata applicativa della disciplina degli autovelox
(art. 4, D.L. 20.06.2002 n. 12 coordinato con le
modifiche introdotte dalla legge 01.08.2002 n° 168), ovvero di quelle
apparecchiature deputate a calcolare la velocità di andamento dell’autovettura. Informazioni circa l’esistenza di
autovelox In particolare, Cassazione 12833/2007 ha ritenuto che “dell’utilizzazione
ed installazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità deve
esser data informazione agli automobilisti”, per merito dell’art. 4 del
D.L. 12/2002; id est: l’automobilista deve essere informato circa il
tratto di strada in cui sono presenti sistemi di rilevamento della velocità. Illegittimità di apparecchi di
rilevazione dell’autovelox L’automobilista non può da solo
predisporre apparecchi di rilevamento dell’esistenza di sistemi di autovelox,
perché comportamento contra legem, come ricordato da Cassazione 12150/2007: è vietata “la
produzione, la commercializzazione e l’uso di dispositivi che, direttamente o
indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle
apposite apparecchiature di rilevamento di cui all’articolo 142, comma 6,
utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni”. Presenza degli agenti vicino agli
autovelox La legge, poi, non richiede la
presenza di vigili vicino alle apparecchiature di rilevamento di velocità,
giustificando anche un eventuale accertamento differito; in questo senso, in
particolare, Cassazione 15348/2005 ha avuto modo di
sottolineare che: “l’unico limite posto dal codice della strada e dal suo
regolamento di esecuzione alla possibilità di utilizzare dispositivi operanti
senza la presenza degli organi di polizia della strada per l’accertamento e il
rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ivi
compresi i dispositivi per il rilevamento della velocità, è rappresentato dalla
necessità che tali dispositivi siano omologati ed approvati”. Le apparecchiature di rilevazione
della velocità possono essere utilizzate anche senza l’assistenza di polizia,
purchè tali apparecchiature siano approvate ed omologate. La contestazione immediata Più volte si è discusso circa la
necessità che vi dovesse essere la contestazione immediata, relativamente
all’eccesso di velocità rilevato con apparecchiatura autovelox, lasciando
ipotizzare un profilo di incostituzionalità in ordine al diritto di difesa;
recentemente, tuttavia, la Corte Costituzionale 155/2007 ha sgombrato
il campo da dubbi interpretativi ed equivoci, confermando che le
apparecchiature di rilevamento della velocità non richiedono la contestazione
immediata, tanto più che, in generale, l’omissione della “contestazione
immediata di un’infrazione punita con una misura amministrativa non integra di
per sé una violazione del diritto di difesa”. Necessaria taratura degli
autovelox Come accennato gli autovelox
devono essere omologati; diversamente, se l’apparecchiatura di rilevamento non
è “tarata” la relativa multa può essere annullata. In particolare, in questo senso
il Giudice di Pace di Recco (sentenza
07.06.2006) ha ritenuto che “non vi è certezza, in mancanza della
taratura dell’apparecchio che ha rilevato la velocità, che la velocità
impiegata dal veicolo del ricorrente potesse corrispondere a quella indicata
nel verbale”. Da Altalex |
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