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Autovelox: i recenti orientamenti giurisprudenziali

Focus di Altalex Massimario agg. all’ 11 luglio 2007

Di recente, numerose sentenze si sono occupate della portata applicativa della disciplina degli autovelox (art. 4, D.L. 20.06.2002 n. 12 coordinato con le modifiche introdotte dalla legge 01.08.2002 n° 168), ovvero di quelle apparecchiature deputate a calcolare la velocità di andamento dell’autovettura.

Informazioni circa l’esistenza di autovelox

In particolare, Cassazione 12833/2007 ha ritenuto che “dell’utilizzazione ed installazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità deve esser data informazione agli automobilisti”, per merito dell’art. 4 del D.L. 12/2002; id est: l’automobilista deve essere informato circa il tratto di strada in cui sono presenti sistemi di rilevamento della velocità.

Illegittimità di apparecchi di rilevazione dell’autovelox

L’automobilista non può da solo predisporre apparecchi di rilevamento dell’esistenza di sistemi di autovelox, perché comportamento contra legem, come ricordato da Cassazione 12150/2007: è vietata “la produzione, la commercializzazione e l’uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di cui all’articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni”.

Presenza degli agenti vicino agli autovelox

La legge, poi, non richiede la presenza di vigili vicino alle apparecchiature di rilevamento di velocità, giustificando anche un eventuale accertamento differito; in questo senso, in particolare, Cassazione 15348/2005 ha avuto modo di sottolineare che: “l’unico limite posto dal codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione alla possibilità di utilizzare dispositivi operanti senza la presenza degli organi di polizia della strada per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ivi compresi i dispositivi per il rilevamento della velocità, è rappresentato dalla necessità che tali dispositivi siano omologati ed approvati”.

Le apparecchiature di rilevazione della velocità possono essere utilizzate anche senza l’assistenza di polizia, purchè tali apparecchiature siano approvate ed omologate.

La contestazione immediata

Più volte si è discusso circa la necessità che vi dovesse essere la contestazione immediata, relativamente all’eccesso di velocità rilevato con apparecchiatura autovelox, lasciando ipotizzare un profilo di incostituzionalità in ordine al diritto di difesa; recentemente, tuttavia, la Corte Costituzionale 155/2007 ha sgombrato il campo da dubbi interpretativi ed equivoci, confermando che le apparecchiature di rilevamento della velocità non richiedono la contestazione immediata, tanto più che, in generale, l’omissione della “contestazione immediata di un’infrazione punita con una misura amministrativa non integra di per sé una violazione del diritto di difesa”.

Necessaria taratura degli autovelox

Come accennato gli autovelox devono essere omologati; diversamente, se l’apparecchiatura di rilevamento non è “tarata” la relativa multa può essere annullata.

In particolare, in questo senso il Giudice di Pace di Recco (sentenza 07.06.2006) ha ritenuto che “non vi è certezza, in mancanza della taratura dell’apparecchio che ha rilevato la velocità, che la velocità impiegata dal veicolo del ricorrente potesse corrispondere a quella indicata nel verbale”.

Da Altalex
(Luigi Viola)


© asaps.it
Sabato, 28 Luglio 2007
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