Nellíimminenza
di un generale riordino dellíordinamento del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, con il D.P.R. n. 200 del 10 giugno 2004 sono state apportate
alcune innovazioni tese a rendere pi˜ efficace la funzione di formazione
e di ricerca in tema di prevenzione degli incendi ed a favorire un pi˜
corretto funzionamento del Comitato tecnico-scientifico, di peculiare
importanza per líattivitý del Corpo.
(Altalex,
12 agosto 2004)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 2004, n.200
Regolamento
recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577, concernenti l’attivita’ di formazione e studio affidata
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la composizione del Comitato
tecnico-scientifico ed il certificato di prevenzione incendi.
(GU
n. 184 del 7-8-2004)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni;
Vista la legge 18 luglio 1980, n. 406, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.
37;
Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’interno in data 16 febbraio 1982,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982;
Visto il decreto del Ministro dell’interno in data 8 marzo 1985, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile
1985;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, cosi’ come modificato
ed integrato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell’adunanza del 26 gennaio 2004;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 19 marzo 2004;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati;
Considerato che, secondo quanto previsto dall’articolo 39 del regolamento
del Senato, le competenti commissioni hanno reputato di non dover esprimere
alcun parere, attesa la decorrenza dei termini fissati ai sensi dell’articolo
139-bis dello stesso regolamento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 7 maggio 2004;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali;
Emana
il
seguente regolamento:
Art.
1.
Campo di applicazione e finalita’
1.
Il presente decreto modifica le norme del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, riguardanti le attivita’ di formazione,
studio, ricerca, sperimentazione e controllo, affidate al Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, la composizione del comitato centrale tecnico
scientifico di prevenzione incendi dei vigili del fuoco ed il certificato
di prevenzione incendi.
Art.
2.
Attivita’ formative
1.
L’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
n. 577, e’ sostituito dal seguente:
´Art. 7.
Attivita’ formative 1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile promuove la formazione del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche’ la verifica dei risultati
conseguiti, e la diffusione della cultura in materia di sicurezza antincendi,
anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti
con le istituzioni, le strutture scolastiche, quelle universitarie,
anche internazionali, e la comunita’ scientifica.
2. In relazione alle esigenze connesse all’espletamento delle attivita’
in materia di prevenzione incendi dei tecnici dipendenti delle altre
amministrazioni dello Stato, dei liberi professionisti e degli addetti
ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro, il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, anche attraverso apposite convenzioni, definisce i
contenuti e le modalita’ per lo svolgimento dell’attivita’ formativa,
a pagamento, in materia. Le attivita’ di cui al presente comma sono
svolte nei confronti delle Forze armate a seguito di richiesta dell’Amministrazione
della difesa.
3. Le attivita’ didattiche e quelle di cui al comma 2 sono svolte dalla
Direzione centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e dalle strutture
territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La Direzione
centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, fornisce le indicazioni
attinenti alle esigenze e agli obiettivi del servizio di prevenzione
incendi.ª.
Art.
3.
Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi
1.
Il primo comma dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577, concernente la composizione del comitato centrale
tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, e’ sostituito dal seguente:
´1. E’ istituito, con decreto del Ministro dell’interno, il comitato
centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, avente i compiti
indicati nell’articolo 11 e cosi’ composto:
a) ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
che lo presiede;
b) direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, vicepresidente;
c) tre dirigenti scelti fra i direttori regionali dei vigili del fuoco
del soccorso pubblico e della difesa civile;
d) un dirigente della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza
tecnica;
e) un dirigente della Direzione centrale per l’emergenza e il soccorso
tecnico;
f) un dirigente della Direzione centrale per la formazione;
g) tre dirigenti scelti fra i comandanti provinciali dei vigili del
fuoco;
h) un dirigente della carriera prefettizia dell’ufficio affari legislativi
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile;
i) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile;
l) un rappresentante del Ministero delle attivita’ produttive;
m) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;
n) un rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio;
o) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
p) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
q) un rappresentante dell’Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro;
r) due esperti delle istituzioni scientifiche universitarie designati
dal Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
s) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche;
t) quattro esperti designati rispettivamente dai consigli nazionali
degli ordini e dei collegi professionali degli ingegneri, degli architetti,
dei geometri e dei periti industriali;
u) un esperto dell’organizzazione sindacale dei dirigenti dello Stato
maggiormente rappresentativa sul piano nazionale;
v) tre esperti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale;
z) quattro esperti delle confederazioni dell’industria del commercio,
dell’agricoltura e dell’artigianato, maggiormente rappresentative sul
piano nazionale;
aa) un esperto dell’associazione nazionale delle imprese assicuratrici
(ANIA);
bb) un esperto della "piccola industria";
cc) un esperto della "proprieta’ edilizia".ª.
Art.
4.
Attivita’ di studio, ricerca e sperimentazione di prevenzione incendi
1.
L’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577, e’ sostituito dal seguente:
´Art. 12.
Attivita’ di studio, ricerca e sperimentazione di prevenzione incendi
1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, attraverso la competente Direzione centrale, cura la
promozione e l’attuazione degli studi, della ricerca, della sperimentazione
e della normazione nel settore della prevenzione incendi, ivi compresa
la cooperazione con altri istituti, enti, aziende, anche di rilievo
internazionale, che operano nel settore della ricerca. La Direzione
centrale competente adotta, per le predette finalita’, specifici programmi
annuali e pluriennali sottoposti all’ispettore generale capo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
2. Le attivita’ di studio, ricerca e sperimentazione promosse dal Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile concorrono
a fornire elementi tecnico-scientifici da porsi a base dei fondamenti
attuativi della prevenzione incendi, relativamente alla sicurezza delle
opere, dei prodotti, dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature
e dei luoghi di lavoro, in armonia con le disposizioni comunitarie.ª.
Art.
5.
Certificato di prevenzione incendi
1.
L’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577, e’ sostituito dal seguente:
´Art. 17.
Certificato di prevenzione incendi 1. Il certificato di prevenzione
incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa
di prevenzione degli incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza
antincendio richiesti.
2. Il certificato di cui al comma 1 e’ rilasciato a conclusione del
procedimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
1998, n. 37, e alle altre disposizioni vigenti, fermo restando quanto
previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico
dei soggetti responsabili delle attivita’ ed a carico dei soggetti responsabili
dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.ª.
Art.
6.
Invarianza degli oneri
1.
L’attuazione del presente regolamento non puo’ comportare in ogni caso
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato
a Roma, addi’ 10 giugno 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell’interno
Maroni, Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali
Visto,
il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 256
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