Codice Civile
Art. 2051. Danno cagionato da cosa in custodia
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che
ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
L’art. 2051 c.c., spesso, trova applicazione nell’ambito della
manutenzione delle strade, in quanto grava, secondo l’impostazione più recente,
sulla Pubblica amministrazione l’obbligo di custodia, al fine di evitare che
possano “formarsi” insidie e trabocchetti idonei a cagionare danni, anche
significativi, ai cittadini. Secondo lo schema giuridico di tale articolo, è il danneggiante
che deve provare l’eventuale caso fortuito per essere ritenuto non responsabile
dell’eventuale danno, ribaltando lo schema probatorio classico (in tema di
responsabilità aquilana) suggerito dall’art.
2043 c.c. (dove è il danneggiato a dover dimostrare l’eventuale
colpa del danneggiante).
Limiti all’applicabilità della fattispecie
La giurisprudenza più recente ha ben individuato i limiti
dell’applicabilità dell’art. 2051 c.c. alle strade. In particolare, Cassazione
civile , sez. III, sentenza 27.03.2007 n° 7403 ha ritenuto che:
Il comune è obbligato a custodire le strade, con la
conseguenza che è responsabile dei danni cagionati alle persone e cose, nei
limiti in cui non vi sia l’impossibilità di governo del territorio. L’obbligo di custodia sussiste se vi è:
· il potere di controllare la cosa;
· il potere di modificare la situazione di pericolo insita
nella cosa o che in essa si è determinata;
· il potere di escludere qualsiasi terzo dall’ingerenza
sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno.
Se anche il danneggiato ha avuto un ruolo causale nella
determinazione dell’evento dannoso troverà applicazione l’art. 1227 c.c. Nello stesso senso si era già espressa Cassazione
civile , sez. III, sentenza 23.02.2005 n° 3745: la presunzione di
responsabilità ex art. 2051 non è applicabile nei confronti della P.A. per
quelle categorie di beni che sono oggetto di utilizzo generale e diretto da
parte di terzi perché in questi casi non è possibile un efficace controllo ed
una continua vigilanza da parte della P.A. tale da impedire l’insorgere di
cause di pericolo per i cittadini, con la conseguenza che, al più, troverà
applicazione l’art. 2043 c.c..
Anche parte della giurisprudenza di merito aveva accolto tale
ricostruzione; Tribunale Monza 24.05.2001 n° 1356 riteneva ammissibile
l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. alla P.A. anche con riferimento ai beni
demaniali, nei casi in cui il luogo in cui il danno si era verificato fosse di
un’estensione tale da rendere possibile un effettivo controllo da parte della
stessa e ciò anche per quanto concerne il demanio stradale. Dalla proprietà
pubblica del Comune sulle strade poste all’interno dell’abitato discende per
l’ente non solo l’obbligo della manutenzione, come stabilito dell’art. 5 r.d.
15.11.1923 n. 2506 ma anche quello della custodia, con conseguente operatività
nei confronti dell’ente stesso, della presunzione di responsabilità di cui
all’art. 2051 c.c..
In senso contrario, parte della giurisprudenza ha ritenuto non
applicabile l’art. 2051 c.c. alle strade, preferendo l’art.
2043 c.c., con conseguente diverso riparto dell’onere probatorio. Cassazione civile , sez. III, sentenza 30.07.2002 n° 11250:
sussiste la responsabilità della P.A. e dell’Ente concessionario ex art.
2043 cc per i danni subiti dall’utente stradale allorché la insidia non sia
visibile e prevedibile. Tribunale Brindisi, sentenza 03.11.2005 n° 1041:
la buca stradale per giustificare un risarcimento del danno, ex art.
2043 c.c., deve rappresentare un pericolo occulto (definito anche
insidia o trabocchetto), caratterizzato dalla coesistenza dell’elemento
oggettivo della non visibilità e dell’elemento soggettivo della
imprevedibilità.
Natura pericolosa della cosa custodita
D’altronde la P.A. non è responsabile ex se, ma nella
misura in cui, con la propria omissione sulle strade “controllabili” (perché
non eccessivamente estese), abbia creato un pericolo per il cittadino. Sul punto è stato detto da Cassazione
civile, sez. III, sentenza 19.07.2005 n° 15224 che: la non
conformità dello stato di manutenzione della strada pubblica è fonte di
responsabilità della P.A. solo se determina l’insorgere di una situazione di
pericolo, con i caratteri propri dell’insidia. Parte della giurisprudenza di merito, come il Tribunale
di Varese 149/2005 ha affermato che: la responsabilità della
pubblica amministrazione proprietaria della strada o del concessionario della
strada medesima può essere affermata solo quando il danno sia riconducibile ad
una insidia, cioè ad un pericolo oggettivamente non prevedibile ed
oggettivamente non visibile.
Prova a carico del danneggiato
Dal punto di vista della prova, è stato detto da Cassazione
civile, sez. III, sentenza 30.06.2005 n° 13974 che: in tema di
insidia e trabocchetto vanno valutate le singole risultanze probatorie, non
potendosi agganciare a mere ricostruzioni astratte. Altresì, la III sezione della Cassazione, con la pronuncia
19653/2004 ha affermato che: l’applicabilità dell’art. 2051
cod.civ. (nei confronti della P.A o del gestore) non è automaticamente esclusa
allorquando il bene demaniale o patrimoniale da cui si sia originato l’evento
dannoso, risulti adibito all’uso diretto da parte della collettività (anche per
il tramite di pagamento di una tassa o di un corrispettivo) e si presenti di
notevole estensione, ipotesi quest’ultima comunque non ravvisabile ove si
tratti di edificio. Queste caratteristiche del bene, infatti, quando ricorrano
congiuntamente, rilevano soltanto come circostanze le quali - in ragione
dell’incidenza che abbiano potuto avere sull’espletamento della vigilanza
connessa alla relazione di custodia del bene ed avuto riguardo alle peculiarità
dell’evento - possono assumere rilievo sulla base di una specifica e adeguata
valutazione del caso concreto, ai fini dell’individuazione del caso fortuito e,
quindi, dell’onere che la P.A. (o il gestore) deve assolvere per sottrarsi alla
responsabilità, una volta che sia dimostrata l’esistenza del nesso causale.
Comportamento del danneggiato
Dal punto di vista, poi, del comportamento del danneggiato
è stato detto dalla III sezione della Cassazione, con la pronuncia
16527/2003 che: il comportamento abnorme del danneggiato esclude
l’applicabilità dell’art. 2051 c.c., perché la cosa diviene mera occasione del
danno e non causa, che è invece da rinvenire nel comportamento del danneggiato. Diversamente, se il comportamento del danneggiato non è la
causa del danno, ma concorre alla causazione del danno non si può escludere la
responsabilità della P.A. (Cassazione
17152/2002).
Approfondimenti
Si veda Responsabilità
da buche stradali di Renato Amoroso.
Da Altalex Massimario
(Luigi Viola)
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