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Obbligo di custodia della strada e responsabilità del Comune

Focus di Altalex Massimario agg. al 6 giugno 2007

Codice Civile

Art. 2051. Danno cagionato da cosa in custodia

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

L’art. 2051 c.c., spesso, trova applicazione nell’ambito della manutenzione delle strade, in quanto grava, secondo l’impostazione più recente, sulla Pubblica amministrazione l’obbligo di custodia, al fine di evitare che possano “formarsi” insidie e trabocchetti idonei a cagionare danni, anche significativi, ai cittadini.
Secondo lo schema giuridico di tale articolo, è il danneggiante che deve provare l’eventuale caso fortuito per essere ritenuto non responsabile dell’eventuale danno, ribaltando lo schema probatorio classico (in tema di responsabilità aquilana) suggerito dall’art. 2043 c.c. (dove è il danneggiato a dover dimostrare l’eventuale colpa del danneggiante).

Limiti all’applicabilità della fattispecie

La giurisprudenza più recente ha ben individuato i limiti dell’applicabilità dell’art. 2051 c.c. alle strade.
In particolare, Cassazione civile , sez. III, sentenza 27.03.2007 n° 7403 ha ritenuto che:

Il comune è obbligato a custodire le strade, con la conseguenza che è responsabile dei danni cagionati alle persone e cose, nei limiti in cui non vi sia l’impossibilità di governo del territorio.
L’obbligo di custodia sussiste se vi è:

· il potere di controllare la cosa;

· il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa si è determinata;

· il potere di escludere qualsiasi terzo dall’ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno.

Se anche il danneggiato ha avuto un ruolo causale nella determinazione dell’evento dannoso troverà applicazione l’art. 1227 c.c.
Nello stesso senso si era già espressa Cassazione civile , sez. III, sentenza 23.02.2005 n° 3745: la presunzione di responsabilità ex art. 2051 non è applicabile nei confronti della P.A. per quelle categorie di beni che sono oggetto di utilizzo generale e diretto da parte di terzi perché in questi casi non è possibile un efficace controllo ed una continua vigilanza da parte della P.A. tale da impedire l’insorgere di cause di pericolo per i cittadini, con la conseguenza che, al più, troverà applicazione l’art. 2043 c.c..

Anche parte della giurisprudenza di merito aveva accolto tale ricostruzione; Tribunale Monza 24.05.2001 n° 1356 riteneva ammissibile l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. alla P.A. anche con riferimento ai beni demaniali, nei casi in cui il luogo in cui il danno si era verificato fosse di un’estensione tale da rendere possibile un effettivo controllo da parte della stessa e ciò anche per quanto concerne il demanio stradale. Dalla proprietà pubblica del Comune sulle strade poste all’interno dell’abitato discende per l’ente non solo l’obbligo della manutenzione, come stabilito dell’art. 5 r.d. 15.11.1923 n. 2506 ma anche quello della custodia, con conseguente operatività nei confronti dell’ente stesso, della presunzione di responsabilità di cui all’art. 2051 c.c..

In senso contrario, parte della giurisprudenza ha ritenuto non applicabile l’art. 2051 c.c. alle strade, preferendo l’art. 2043 c.c., con conseguente diverso riparto dell’onere probatorio.
Cassazione civile , sez. III, sentenza 30.07.2002 n° 11250: sussiste la responsabilità della P.A. e dell’Ente concessionario ex art. 2043 cc per i danni subiti dall’utente stradale allorché la insidia non sia visibile e prevedibile.
Tribunale Brindisi, sentenza 03.11.2005 n° 1041: la buca stradale per giustificare un risarcimento del danno, ex art. 2043 c.c., deve rappresentare un pericolo occulto (definito anche insidia o trabocchetto), caratterizzato dalla coesistenza dell’elemento oggettivo della non visibilità e dell’elemento soggettivo della imprevedibilità.

Natura pericolosa della cosa custodita

D’altronde la P.A. non è responsabile ex se, ma nella misura in cui, con la propria omissione sulle strade “controllabili” (perché non eccessivamente estese), abbia creato un pericolo per il cittadino.
Sul punto è stato detto da Cassazione civile, sez. III, sentenza 19.07.2005 n° 15224 che: la non conformità dello stato di manutenzione della strada pubblica è fonte di responsabilità della P.A. solo se determina l’insorgere di una situazione di pericolo, con i caratteri propri dell’insidia.
Parte della giurisprudenza di merito, come il Tribunale di Varese 149/2005 ha affermato che: la responsabilità della pubblica amministrazione proprietaria della strada o del concessionario della strada medesima può essere affermata solo quando il danno sia riconducibile ad una insidia, cioè ad un pericolo oggettivamente non prevedibile ed oggettivamente non visibile.

Prova a carico del danneggiato

Dal punto di vista della prova, è stato detto da Cassazione civile, sez. III, sentenza 30.06.2005 n° 13974 che: in tema di insidia e trabocchetto vanno valutate le singole risultanze probatorie, non potendosi agganciare a mere ricostruzioni astratte.
Altresì, la III sezione della Cassazione, con la pronuncia 19653/2004 ha affermato che: l’applicabilità dell’art. 2051 cod.civ. (nei confronti della P.A o del gestore) non è automaticamente esclusa allorquando il bene demaniale o patrimoniale da cui si sia originato l’evento dannoso, risulti adibito all’uso diretto da parte della collettività (anche per il tramite di pagamento di una tassa o di un corrispettivo) e si presenti di notevole estensione, ipotesi quest’ultima comunque non ravvisabile ove si tratti di edificio. Queste caratteristiche del bene, infatti, quando ricorrano congiuntamente, rilevano soltanto come circostanze le quali - in ragione dell’incidenza che abbiano potuto avere sull’espletamento della vigilanza connessa alla relazione di custodia del bene ed avuto riguardo alle peculiarità dell’evento - possono assumere rilievo sulla base di una specifica e adeguata valutazione del caso concreto, ai fini dell’individuazione del caso fortuito e, quindi, dell’onere che la P.A. (o il gestore) deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità, una volta che sia dimostrata l’esistenza del nesso causale.

Comportamento del danneggiato

Dal punto di vista, poi, del comportamento del danneggiato è stato detto dalla III sezione della Cassazione, con la pronuncia 16527/2003 che: il comportamento abnorme del danneggiato esclude l’applicabilità dell’art. 2051 c.c., perché la cosa diviene mera occasione del danno e non causa, che è invece da rinvenire nel comportamento del danneggiato.
Diversamente, se il comportamento del danneggiato non è la causa del danno, ma concorre alla causazione del danno non si può escludere la responsabilità della P.A. (Cassazione 17152/2002).

Approfondimenti

Si veda Responsabilità da buche stradali di Renato Amoroso.

Da Altalex Massimario
(Luigi Viola)
© asaps.it
Lunedì, 30 Luglio 2007
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