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Corte di Cassazione 31/07/2007

Giurisprudenza di legittimità - SANZIONI AMMINISTRATIVE - TRASPORTI ECCEZIONALI

(Cass. Civ., sezione II, 15 giugno 2007, n. 14032)

Il trasporto di convogli di dimensioni straordinarie, c.d. trasporto eccezionale" può avvenire, ai sensi dell’art. 10 del codice della strada, solo previo rilascio di apposita autorizzazione, a meno che non si tratti della sola urgente rimozione di un veicolo in avaria, costituente pericolo per la circolazione degli altri veicoli, effettuata lungo l’itinerario necessario per raggiungere la più vicina officina.

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Svolgimento del processo

§1. La società V. G. & C. snc, di V. G. e P. C. proponeva opposizione, innanzi al Giudice di Pace di Arezzo, avverso il verbale (elevato dalla Polizia Stradale di Arezzo in data 2.5.2003), con il quale le era stato contestato di avere fatto circolare, senza autorizzazione, un convoglio di dimensioni straordinarie, trainato da un veicolo di sua proprietà (in particolare, si era trattato del traino di un camion in avaria, sul quale erano state in precedenza caricate delle auto da competizione, destinate ad un autodromo).
La ricorrente, deducendone la illegittimità, chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato.
In giudizio venivano evocati la Polizia Stradale nonché il Prefetto di Arezzo: Ufficio, questo, che si costituiva in causa, chiedendo il rigetto dell’opposizione.
Con sentenza n. 3222/2003, depositata il 29.09.2003, il Giudice adito riteneva di dovere confermare il provvedimento impugnato ed applicare le sanzioni
- principale ed accessoria -nella misura del minimo edittale.
Ad avviso del Giudice di Pace si era trattato di un vero e proprio trasporto eccezionale, che necessitava di autorizzazione
- e non della sola urgente rimozione di un veicolo in avaria, costituente pericolo per la circolazione degli altri veicoli,con destinazione alla più vicina officina - posto che l’avaria si era verificata il giorno precedente quello di accertamento dell’infrazione e che il traino aveva per destinazione l’autodromo dove il carico di auto sportive era diretto.

§2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per tassazione la società V. - evocando in giudizio la Polizia Stradale di Arezzo nonché il Prefetto di Arezzo, con atto notificato in data 11.12.2003 al Prefetto stesso ed il 6.12.2003 al Ministero dell’Interno, presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma.
L’impugnazione
è sostenuta da due motivi.
I soggetti intimati non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

§3. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza della esposizione dei fatti di causa, sollevata dal PM all’odierna udienza.
Invero, l’esposizione dei fatti, pur non essendo opportunamente premessa ai motivi di doglianza, è tuttavia egualmente desumibile dal contenuto dei motivi: sicchè deve ritenersi sostanzialmente osservato il requisito di cui all’art. 366 n. 3 cpc circa la necessità della esposizione sommaria dei fatti di causa.

§4. Può quindi passarsi all’esame dei motivi del ricorso.
§4.1 Con un primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. l0, 12 comma dodicesimo, 6l e 62 D.Lgs. 285/1992; nonché degli artt. 12 e 308 comma quarto DPR 495/1992.
Il primo Giudice erroneamente avrebbe ritenuto di qualificare come trasporto eccezionale il traino de quo solo perché avvenuto il giorno successivo al verificarsi dell’avaria del mezzo: non avendo tenuto conto che il veicolo incidentato veniva condotto in officina per le riparazioni e che comunque il traino stesso non poteva essere compreso tra i trasporti eccezionali necessitanti di preventiva autorizzazione, non rientrando
tra quelli indicati dall’art. 10 commi 2, 3, e 7 del Codice della Strada.
§4.2 Con un secondo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere il Giudice di Pace omesso di prendere in esame, ai fini della formazione del proprio convincimento, tutti gli elementi di prova emersi in causa: in particolare, per non avere tenuto conto che dall’istruttoria espletata era risultato che la massa e la lunghezza dei due distinti veicoli non superava i limiti previsti dagli artt. 61 e 62 C.d.S. e che comunque i carri attrezzi,ai sensi dell’art. 12 commi 1 e 2 del Regolamento di attuazione sono esentati dall’osservanza delle disposizioni dei menzionati artt. 61 e 62.

§5. Le censure - da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione si risolvono sostanzialmente in doglianze in fatto, non consentite in questa sede, e sono comunque prive di giuridico fondamento.
Il Giudice di Pace, in relazione al trasporto de quo, si
è correttamente posto il problema di accertare se sia trattato di un’effettiva operazione di soccorso e rimozione di un veicolo fermo per avaria ovvero di una semplice operazione di trasporto (eccezionale, per superamento dei limiti di sagoma e massa di cui agli artt. 61 e 62 CdS).
In base alle risultanze di causa, il primo Giudice ha ritenuto di dover escludere che si sia trattato di un traino di soccorso: sul rilievo non solo che il veicolo trainato era risultato essere in avaria fin dal giorno precedente ma anche che il convoglio oggetto di controllo non era diretto alla più vicina officina bensì all’autodromo di (originaria) destinazione.
Trattasi di convincimento di stretto merito, fondato su motivazione adeguata e non contraddittoria, come tale non sindacabile in questa sede: al Giudice di legittimità
spettando, pacificamente, soltanto di verificare l’adeguatezza e la coerenza delle ragioni che sostengono la statuizione finale e non di riesaminare e valutare nuovamente le risultanze di causa sulla base della diversa interpretazione e lettura che delle stesse la parte interessata prospetta.
D’altro canto, sulla base della accertata situazione di fatto, deve escludersi che la sentenza impugnata sia affetta dai denunciati vizi di violazione di legge.
In particolare, deve escludersi la configurabilità, nella specie, delle condizioni per ritenere applicabile il comma 12 dell’art.l0 CdS, ove
è previsto che non costituisce trasporto eccezionale - e pertanto non necessita della relativa autorizzazione - il traino di veicoli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61 e 62, quando tale traino sia effettuato con veicoli rispondenti alla caratteristiche costruttive e funzionali indicate nel Regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la più vicina officina.
Al riguardo, la ricorrente società si duole che il Giudice di Pace non abbia tenuto conto che dalla svolta istruttoria era emerso che la massa e la lunghezza dei veicoli non superava i predetti limiti.
Sul punto la doglianza si appalesa del tutto generica, non essendo precisato di quale elemento di prova, favorevole alla tesi sostenuta dalla soc. V. il primo Giudice non avrebbe tenuto conto; conseguentemente, non
è dato a questa Corte di ritenere sussistente alcun vizio di omesso esame degli elementi di prova raccolti.
In ogni caso, è da rilevare che per l’applicabilità del comma 12 dell’art. 10 C.d.S. (e per ritenere quindi non configurabile un trasporto
eccezionale, necessitante di apposita autorizzazione) occorre che il traino di veicoli in avaria sia effettuato lungo il solo itinerario necessario per raggiungere la più vicina officina”, mentre dalla impugnata sentenza risulta che il convoglio era diretto all’autodromo di originaria destinazione del veicolo, poi fermatosi per avaria.
Orbene, poiché un tale accertamento in fatto non risulta oggetto di specifica doglianza
- essendosi la ricorrente limitata sul punto (pag. 3), a ribadire, del tutto genericamente, che “il veicolo pesante veniva trasportato dalla società ricorrente ad un’officina per le necessarie riparazioni – ” ne consegue che, anche sotto l’indicato profilo, la sentenza impugnata non merita censura.

§6. Alla stregua dei rilievi tutti che precedono il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, poiché gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24.01.2007

 Depositato in cancelleria il 15 giugno 2007.

© asaps.it
Martedì, 31 Luglio 2007
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