Il
trasporto di convogli di dimensioni straordinarie, c.d. trasporto
eccezionale" può avvenire, ai sensi dell’art. 10 del codice della strada,
solo previo rilascio di apposita autorizzazione, a meno che non si tratti della
sola urgente rimozione di un veicolo in avaria, costituente pericolo per la
circolazione degli altri veicoli, effettuata lungo l’itinerario necessario per
raggiungere la più vicina officina.
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Svolgimento del
processo
§1. La società V. G. & C. snc, di V. G. e P. C. proponeva opposizione, innanzi al Giudice
di Pace di Arezzo, avverso il verbale (elevato dalla Polizia Stradale di Arezzo
in data 2.5.2003), con il quale le era stato contestato di avere fatto
circolare, senza autorizzazione, un convoglio di dimensioni straordinarie, trainato
da un veicolo di sua proprietà (in particolare, si era trattato del traino di
un camion in avaria, sul quale erano state in precedenza caricate delle auto da
competizione, destinate ad un autodromo). La ricorrente, deducendone la illegittimità, chiedeva
l’annullamento del provvedimento impugnato. In giudizio venivano evocati la Polizia Stradale nonché il
Prefetto di Arezzo: Ufficio, questo, che si costituiva in causa, chiedendo il
rigetto dell’opposizione. Con sentenza n. 3222/2003, depositata il 29.09.2003, il Giudice
adito riteneva di dovere confermare il provvedimento impugnato ed applicare le sanzioni
- principale ed accessoria -nella misura del minimo edittale. Ad avviso del Giudice di Pace si era trattato di un vero e proprio
trasporto eccezionale, che necessitava di autorizzazione - e non della sola urgente rimozione di un veicolo in avaria,
costituente pericolo per la circolazione degli altri veicoli,con destinazione
alla più vicina officina - posto che l’avaria si era verificata il giorno
precedente quello di accertamento dell’infrazione e che il traino aveva per
destinazione l’autodromo dove il carico di auto sportive era diretto.
§2. Avverso tale
sentenza ha proposto ricorso per tassazione la società V. - evocando in giudizio la Polizia Stradale di Arezzo nonché il Prefetto
di Arezzo, con atto notificato in data 11.12.2003 al Prefetto stesso ed il
6.12.2003 al Ministero dell’Interno, presso l’Avvocatura Generale dello Stato
in Roma. L’impugnazione è sostenuta da due
motivi. I soggetti intimati non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
§3. Preliminarmente deve
essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza della esposizione dei fatti di causa,
sollevata dal PM all’odierna
udienza. Invero, l’esposizione dei fatti, pur non essendo opportunamente
premessa ai motivi di doglianza, è tuttavia egualmente desumibile dal contenuto
dei motivi: sicchè deve ritenersi sostanzialmente osservato il requisito di cui
all’art. 366 n. 3 cpc circa la necessità della esposizione sommaria dei fatti
di causa.
§4. Può quindi passarsi
all’esame dei motivi del ricorso. §4.1 Con un primo motivo
la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. l0, 12 comma dodicesimo, 6l e 62 D.Lgs. 285/1992; nonché degli artt. 12 e 308 comma quarto DPR 495/1992. Il primo Giudice erroneamente avrebbe ritenuto di qualificare come
trasporto eccezionale il traino de quo solo perché avvenuto il giorno successivo
al verificarsi dell’avaria del mezzo: non avendo tenuto conto che il veicolo
incidentato veniva condotto in officina per le riparazioni e che comunque il
traino stesso non poteva essere compreso tra i trasporti eccezionali necessitanti
di preventiva autorizzazione, non rientrando tra quelli indicati dall’art. 10 commi 2, 3, e 7 del Codice
della Strada. §4.2 Con un secondo motivo
si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere il
Giudice di Pace omesso di prendere in esame, ai fini della formazione del
proprio convincimento, tutti gli elementi di prova emersi in causa: in
particolare, per non avere tenuto conto che dall’istruttoria espletata era
risultato che la massa e la lunghezza dei due distinti veicoli non superava i limiti
previsti dagli artt. 61 e 62 C.d.S.
e che comunque i carri attrezzi,ai sensi dell’art. 12 commi 1 e 2 del Regolamento
di attuazione sono esentati dall’osservanza delle disposizioni dei menzionati
artt. 61 e 62.
§5. Le censure - da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione – si risolvono sostanzialmente in doglianze in fatto, non consentite
in questa sede, e sono comunque prive di giuridico fondamento. Il Giudice di Pace, in relazione al trasporto de quo, si è correttamente posto il problema di accertare se sia trattato di
un’effettiva operazione di soccorso e rimozione di un veicolo fermo per avaria
ovvero di una semplice operazione di trasporto (eccezionale, per superamento
dei limiti di sagoma e massa di cui agli artt. 61 e 62 CdS). In base alle risultanze di causa, il primo Giudice ha ritenuto di
dover escludere che si sia trattato di un traino di soccorso: sul rilievo non
solo che il veicolo trainato era risultato essere in avaria fin dal giorno
precedente ma anche che il convoglio oggetto di controllo non era diretto alla
più vicina officina bensì all’autodromo di (originaria) destinazione. Trattasi di convincimento di stretto merito, fondato su
motivazione adeguata e non contraddittoria, come tale non sindacabile in questa
sede: al Giudice di legittimità spettando, pacificamente, soltanto di verificare l’adeguatezza e la coerenza
delle ragioni che sostengono la statuizione finale e non di riesaminare e
valutare nuovamente le risultanze di causa sulla base della diversa
interpretazione e lettura che delle stesse la parte interessata prospetta. D’altro canto, sulla base della accertata situazione di fatto, deve
escludersi che la sentenza impugnata sia affetta dai denunciati vizi di
violazione di legge. In particolare, deve escludersi la configurabilità, nella specie,
delle condizioni per ritenere applicabile il comma 12 dell’art.l0 CdS, ove è previsto che non costituisce trasporto eccezionale - e pertanto non necessita della relativa autorizzazione - il traino di veicoli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali
e di massa stabiliti dagli articoli 61 e 62, quando tale traino sia effettuato
con veicoli rispondenti alla caratteristiche costruttive e funzionali indicate
nel Regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la
più vicina officina. Al riguardo, la ricorrente società si duole che il Giudice di Pace
non abbia tenuto conto che dalla svolta istruttoria era emerso che la massa e
la lunghezza dei veicoli non superava i predetti limiti. Sul punto la doglianza si appalesa del tutto generica, non essendo
precisato di quale elemento di prova, favorevole alla tesi sostenuta dalla soc.
V. il primo Giudice non avrebbe tenuto conto; conseguentemente, non è dato a questa Corte di ritenere sussistente alcun vizio di omesso
esame degli elementi di prova raccolti. In ogni caso, è da rilevare che per l’applicabilità del comma 12
dell’art. 10 C.d.S. (e per ritenere quindi non configurabile un trasporto eccezionale, necessitante di apposita
autorizzazione) occorre che il traino di veicoli in avaria sia effettuato lungo
il “solo itinerario necessario per raggiungere la più vicina officina”,
mentre dalla impugnata sentenza risulta che il convoglio era diretto
all’autodromo di originaria destinazione del veicolo, poi fermatosi per avaria. Orbene, poiché un tale accertamento in fatto non risulta oggetto
di specifica doglianza - essendosi la ricorrente limitata sul punto (pag.
3), a ribadire, del tutto genericamente, che “il veicolo pesante veniva
trasportato dalla società ricorrente ad un’officina per le necessarie
riparazioni – ” ne consegue che, anche sotto l’indicato
profilo, la sentenza impugnata non merita censura.
§6. Alla stregua dei
rilievi tutti che precedono il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, poiché gli
intimati non hanno svolto attività difensiva.
PQM
La Corte, rigetta il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24.01.2007
Depositato in cancelleria il 15 giugno
2007.
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