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Decreti Legge 15/06/2004

Assicurazioni - Dal primo giugno applicabile a sinistri tra due veicoli e per risarcimenti non oltre 15.000 euro La Cid estesa ai danni a persone e cose trasportate (Articolo 23 Legge 12.12.2002, n.273)

Da "AltaLex"
Assicurazioni - Dal primo giugno applicabile a sinistri tra due veicoli e per risarcimenti non oltre 15.000 euro La Cid estesa ai danni a persone e cose trasportate (Articolo 23 Legge 12.12.2002, n.273)
Assicurazioni -Dal primo giugno applicabile a sinistri tra due veicoli e per risarcimenti non oltre 15.000 euro La Cid estesa ai danni a persone e cose trasportate (Articolo 23 Legge 12.12.2002, n.273) Estesa anche ai danni alle persone e alle cose trasportate la procedura di constatazione amichevole. La nuova Convenzione indennizzo diretto (CID) è applicabile dal 1° giugno 2004 limitatamente ai sinistri tra due veicoli e ad un risarcimento non superiore al valore pro capite di 15000 euro, comprensivo del danno biologico, morale, delle spese mediche, del danno patrimoniale e alle cose trasportate. La CID, come si sa, nasce il 15 maggio 1978 ed è la convenzione che prevede una procedura semplice e rapida per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un incidente stradale direttamente dal proprio assicuratore invece che dall‚assicuratore del veicolo responsabile. L‚Assemblea consortile CID, come concordato nell‚ambito del Protocollo d‚intesa Ania-Governo- Associazioni Consumatori del 5 maggio 2003, ha approvato quindi un nuovo ambito di indennizzo diretto, che fino ad oggi era riservato ai soli danni ai veicoli. La novità è possibile grazie all‚articolo 23 della legge 273 del 2002 che ha cambiato la normativa in materia.
Con il modulo blu di constatazione amichevole compilato e firmato dai due conducenti, il proprietario della vettura danneggiata potrà rivolgersi direttamente al proprio assicuratore (interlocutore certo e conosciuto) per l‚indennizzo dei danni al veicolo, mentre il conducente e i passeggeri che abbiano subito danni alla persona, potranno rivolgersi direttamente all‚assicuratore del veicolo su cui stavano viaggiando. Dal 27 giugno e fino al mese di settembre 2004 partirà una imponente campagna di informazione destinata a tutti gli automobilisti. (14 giugno 2004)
 
Legge 12 dicembre 2002, n.273

La fonte normativa
Che cosa succede
Articolo 23 Legge 12 dicembre 2002, n.273
Misure per favorire l‚iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza
(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2002, n.293 - Suppl. Ord.)
(Modalità di risarcimento del danno)

1. Il modello di denuncia di sinistro, previsto dall‚articolo 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, si applica anche nel caso di danni a persona.
2. All‚articolo 3 del citato decreto-legge n. 857 del 1976, come modificato dall‚articolo 5, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo l‚ottavo comma è inserito il seguente:
"Il danneggiato che ha ottenuto il risarcimento dei danni subiti dal veicolo è tenuto a trasmettere all‚assicuratore la fattura, o documento fiscale equivalente, relativa alla riparazione dei danni risarciti entro tre mesi dal risarcimento. Nel caso in cui il danneggiato non ottemperi a tale obbligo, l‚assicuratore ha diritto a richiedere la restituzione dell‚importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la disposizione di cui all‚articolo 642 del codice penale. Nel caso di rottamazione del veicolo l‚obbligo di presentazione della fattura è sostituito dall‚obbligo di presentazione della documentazione attestante l‚avvenuta rottamazione".
3. Il comma 4 dell‚articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente:
"4. L‚ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 2 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato".
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio dello Stato:
a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti;
b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all‚età del soggetto leso.
Cartella stampa CID
1° GIUGNO 2004 : NASCE LA CID-LESIONI
Risarcimenti più semplici e rapidi grazie all‚estensione dell‚utilizzo del modulo blu di constatazione amichevole anche ai danni alle persone.
Per i sinistri accaduti dal 1° giugno 2004, anche i feriti in incidenti stradali tra due veicoli potranno essere risarciti direttamente dall‚assicuratore del veicolo sul quale stavano viaggiando per i danni subiti da ciascuno di loro fino ad un importo di 15.000 euro.
Grazie all‚azione del Governo che ha portato alla definizione di valori uniformi per la valutazione economica e medico legale del danno alla persona, il Mercato Assicurativo Italiano ha infatti provveduto ad estendere la procedura di indennizzo diretto, fino ad oggi riservata ai soli danni ai veicoli, anche ai danni alla persona, come concordato nell‚ambito del Protocollo d‚intesa Ania-Governo- Associazioni Consumatori del 5 maggio 2003.
Unica condizione richiesta per applicare la CID: il modulo blu di constatazione amichevole compilato e firmato dai due conducenti.
Grazie all‚estensione della procedura d‚indennizzo diretto:
1. Il proprietario della vettura danneggiata potrà rivolgersi direttamente al proprio assicuratore (interlocutore certo e conosciuto) per l‚indennizzo dei danni al veicolo (senza limiti di valore).
2. Anche il conducente e i passeggeri che abbiano subito danni alla persona, potranno rivolgersi direttamente all‚assicuratore del veicolo su cui stavano viaggiando e non dovranno quindi più andare alla ricerca dell‚assicurazione del responsabile dell‚incidente per il risarcimento delle lesioni eventualmente subite.
Con la nuova procedura di indennizzo diretto, oltre il 95% delle lesioni (cioè quelle di valore fino a 15.000 euro) potrà essere gestite senza contenzioso e quindi, grazie alle tabelle economiche e medico legali predisposte dal Governo in materia di valutazione del "danno biologico", i danneggiati potranno contare su un risarcimento certo ed in tempi rapidi (45 giorni contro i 90 previsti dalla legge)

Martedì, 15 Giugno 2004
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