Assicurazioni
-Dal primo giugno applicabile a sinistri tra due veicoli e per risarcimenti
non oltre 15.000 euro La Cid estesa ai danni a persone e cose trasportate
(Articolo 23 Legge 12.12.2002, n.273) Estesa anche ai danni alle persone
e alle cose trasportate la procedura di constatazione amichevole. La nuova
Convenzione indennizzo diretto (CID) è applicabile dal 1° giugno
2004 limitatamente ai sinistri tra due veicoli e ad un risarcimento non
superiore al valore pro capite di 15000 euro, comprensivo del danno biologico,
morale, delle spese mediche, del danno patrimoniale e alle cose trasportate.
La CID, come si sa, nasce il 15 maggio 1978 ed è la convenzione
che prevede una procedura semplice e rapida per ottenere il risarcimento
dei danni subiti in un incidente stradale direttamente dal proprio assicuratore
invece che dall‚assicuratore del veicolo responsabile. L‚Assemblea
consortile CID, come concordato nell‚ambito del Protocollo d‚intesa
Ania-Governo- Associazioni Consumatori del 5 maggio 2003, ha approvato
quindi un nuovo ambito di indennizzo diretto, che fino ad oggi era riservato
ai soli danni ai veicoli. La novità è possibile grazie all‚articolo
23 della legge 273 del 2002 che ha cambiato la normativa in materia.
Con il modulo blu di constatazione amichevole compilato e firmato dai
due conducenti, il proprietario della vettura danneggiata potrà
rivolgersi direttamente al proprio assicuratore (interlocutore certo e
conosciuto) per l‚indennizzo dei danni al veicolo, mentre il conducente
e i passeggeri che abbiano subito danni alla persona, potranno rivolgersi
direttamente all‚assicuratore del veicolo su cui stavano viaggiando.
Dal 27 giugno e fino al mese di settembre 2004 partirà una imponente
campagna di informazione destinata a tutti gli automobilisti. (14 giugno
2004)
Legge 12 dicembre 2002, n.273
La
fonte normativa
Che cosa succede
Articolo 23 Legge 12 dicembre 2002, n.273
Misure per favorire l‚iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza
(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2002, n.293 - Suppl.
Ord.)
(Modalità di risarcimento del danno)
1. Il modello di denuncia di sinistro, previsto dall‚articolo
5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, si applica anche nel caso di danni
a persona.
2. All‚articolo 3 del citato decreto-legge n. 857 del 1976,
come modificato dall‚articolo 5, comma 1, della legge 5 marzo 2001,
n. 57, dopo l‚ottavo comma è inserito il seguente:
"Il danneggiato che ha ottenuto il risarcimento dei danni subiti
dal veicolo è tenuto a trasmettere all‚assicuratore la fattura,
o documento fiscale equivalente, relativa alla riparazione dei danni risarciti
entro tre mesi dal risarcimento. Nel caso in cui il danneggiato non ottemperi
a tale obbligo, l‚assicuratore ha diritto a richiedere la restituzione
dell‚importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, fatta
salva la disposizione di cui all‚articolo 642 del codice penale.
Nel caso di rottamazione del veicolo l‚obbligo di presentazione della
fattura è sostituito dall‚obbligo di presentazione della documentazione
attestante l‚avvenuta rottamazione".
3. Il comma 4 dell‚articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n.
57, è sostituito dal seguente:
"4. L‚ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma
2 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un
quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del
danneggiato".
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
delle attività produttive, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione
di una specifica tabella unica su tutto il territorio dello Stato:
a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 10
e 100 punti;
b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità
comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all‚età
del soggetto leso.
Cartella stampa CID
1° GIUGNO 2004 : NASCE LA CID-LESIONI
Risarcimenti più semplici e rapidi grazie all‚estensione dell‚utilizzo
del modulo blu di constatazione amichevole anche ai danni alle persone.
Per i sinistri accaduti dal 1° giugno 2004, anche i feriti in incidenti
stradali tra due veicoli potranno essere risarciti direttamente dall‚assicuratore
del veicolo sul quale stavano viaggiando per i danni subiti da ciascuno
di loro fino ad un importo di 15.000 euro.
Grazie all‚azione del Governo che ha portato alla definizione di
valori uniformi per la valutazione economica e medico legale del danno
alla persona, il Mercato Assicurativo Italiano ha infatti provveduto ad
estendere la procedura di indennizzo diretto, fino ad oggi riservata ai
soli danni ai veicoli, anche ai danni alla persona, come concordato nell‚ambito
del Protocollo d‚intesa Ania-Governo- Associazioni Consumatori del
5 maggio 2003.
Unica condizione richiesta per applicare la CID: il modulo blu di constatazione
amichevole compilato e firmato dai due conducenti.
Grazie all‚estensione della procedura d‚indennizzo diretto:
1. Il proprietario della vettura danneggiata potrà rivolgersi
direttamente al proprio assicuratore (interlocutore certo e conosciuto)
per l‚indennizzo dei danni al veicolo (senza limiti di valore).
2. Anche il conducente e i passeggeri che abbiano subito danni
alla persona, potranno rivolgersi direttamente all‚assicuratore del
veicolo su cui stavano viaggiando e non dovranno quindi più andare
alla ricerca dell‚assicurazione del responsabile dell‚incidente
per il risarcimento delle lesioni eventualmente subite.
Con la nuova procedura di indennizzo diretto, oltre il 95% delle lesioni
(cioè quelle di valore fino a 15.000 euro) potrà essere
gestite senza contenzioso e quindi, grazie alle tabelle economiche e medico
legali predisposte dal Governo in materia di valutazione del "danno
biologico", i danneggiati potranno contare su un risarcimento certo
ed in tempi rapidi (45 giorni contro i 90 previsti dalla legge)
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