Quali
sono i mezzi obbligati a portare i paraspruzzi (non intendo i riduttori di
nebulizzazione in vigore dal 01.01.2007 - ma la gomma posta dietro le ruote in
particolare a quelle gemellari)?
E-mail: Marco di Rovereto
(TN)
***
(ASAPS) L’articolo 72, comma 2-ter del codice
della strada dispone che "Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi,
abilitati al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico
superiore a 7,5 t., sono equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato,
atti a ridurre la nebulizzazione dell’acqua in caso di precipitazioni. La
prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere
dal 1° gennaio 2007 ….omissis…….”.
Si precisa che i dispositivi antispruzzo di cui
al presente comma devono essere conformi alle prescrizioni del D.M. 02 dicembre
1994 (G.U. 21 dicembre 1994, n. 297) come integrato dal D.M. 07 agosto 2006
(G.U. 28 settembre 2006, n. 226) .
La Direttiva 91/226/CE del Consiglio europeo
(G.U.C.E. 23 aprile 1991, n. 103) definisce con i termini:
Sistema
antispruzzi = sistema atto a ridurre la polverizzazione dell’acqua
verso l’alto da parte dei pneumatici del veicolo in movimento. A seconda dei
casi, il sistema antispruzzi è costituito da parafanghi, paraspruzzi, bordi
esterni muniti di un dispositivo antispruzzi;
Paraspruzzi
= elemento flessibile fissato verticalmente dietro la ruota, sulla parte
inferiore del telaio, della superficie di carico o sul parafango. Esso deve
anche ridurre il rischio che i pneumatici sollevino da terra piccoli oggetti ed
in particolare ciottoli proiettandoli verso l’alto o lateralmente contro altri
utenti della strada.
Alla
luce di quanto esposto ed entrando nei contenuti del quesito, si rappresenta
che i veicoli soggetti al montaggio dei dispositivi antispruzzi sono i seguenti
(vedi articolo 2 del D.M. 7 agosto 2006):
1) Categoria N2 di
massa massima superiore a 7,5 t. ;
2) Categoria N3 ; 3) Categoria O3 di
massa massima superiore a 7,5 t. ;
4) Categoria O4. |