Sabato 02 Novembre 2024
area riservata
ASAPS.it su
Notizie brevi 01/08/2007

Gli ausiliari del traffico possono elevare solo multe per divieto di sosta

A stabilirlo una sentenza della Corte di Cassazione

Foto Coraggio –archivio Asaps


(ASAPS) - Gli ausiliari del traffico possono elevare multe soltanto per violazioni di divieto di sosta. Lo ribadisce la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di un’automobilista contro una sentenza del giudice di pace di Roma. Alla donna era arrivata una contravvenzione perché circolava nella corsia di percorrenza riservata ai mezzi pubblici. Il ricorso della signora al giudice di pace si basava “sull’incompetenza assoluta” dell’accertatore, in quanto quest’ultimo era un ausiliare del traffico. La Suprema Corte (seconda sezione civile, sentenza n. 16777) ha dunque dato ragione alla ricorrente con la seguente motivazione: “il legislatore ha avuto cura di puntualizzare che le funzioni dell’ausiliari riguardano soltanto le ‘violazioni in materia di sosta’ e ‘limitatamente alle aree oggetto di concessione’ poiché la loro attribuzione è apparsa strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei parcheggi, che concorre a ridurre, se non a evitare, il grave problema del congestionamento della circolazione nei centri abitati”. “Al personale in esame – si legge nella sentenza - può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, ma esclusivamente nei casi in cui venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta, o in seconda fila, oppure negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli. Laddove, invece, le violazioni consistano in condotte diverse, l’accertamento può essere compiuto dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari del traffico”. Ora il Comune di Roma dovrà sostenere tutte le spese processuali. (ASAPS) 


© asaps.it
Mercoledì, 01 Agosto 2007
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK