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Coraggio –archivio Asaps
(ASAPS) - Gli
ausiliari del traffico possono elevare multe soltanto per violazioni di divieto
di sosta. Lo ribadisce la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di
un’automobilista contro una sentenza del giudice di pace di Roma. Alla donna
era arrivata una contravvenzione perché circolava nella corsia di percorrenza
riservata ai mezzi pubblici. Il ricorso della signora al giudice di pace si
basava “sull’incompetenza assoluta” dell’accertatore, in quanto quest’ultimo
era un ausiliare del traffico. La Suprema Corte (seconda
sezione civile, sentenza n. 16777) ha dunque dato ragione alla
ricorrente con la seguente motivazione: “il legislatore ha avuto cura di
puntualizzare che le funzioni dell’ausiliari riguardano soltanto le ‘violazioni
in materia di sosta’ e ‘limitatamente alle aree oggetto di concessione’ poiché
la loro attribuzione è apparsa strumentale rispetto allo scopo di garantire la
funzionalità dei parcheggi, che concorre a ridurre, se non a evitare, il grave
problema del congestionamento della circolazione nei centri abitati”. “Al
personale in esame – si legge nella sentenza - può essere conferita anche la
competenza a disporre la rimozione dei veicoli, ma esclusivamente nei casi in
cui venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta,
oppure lo spostamento dei veicoli in sosta, o in seconda fila, oppure negli
spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli. Laddove, invece,
le violazioni consistano in condotte diverse, l’accertamento può essere
compiuto dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di
persone, ma non anche dagli ausiliari del traffico”. Ora il Comune di Roma
dovrà sostenere tutte le spese processuali. (ASAPS)
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