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Decreti Legge 22/03/2004

Attuario incaricato:regolamento per attività all’interno delle compagnie RC auto (Decreto Ministero Attività Produttive, 28.01.2004 nƒ 67, G.U. 17.03.2004 )

Da "Altalex"

Attuario incaricato:regolamento per attività all’interno delle compagnie RC auto

(Decreto Ministero Attività Produttive, 28.01.2004 nƒ 67, G.U. 17.03.2004 )


Con il Decreto 67/2004 pubblicato sulla G.U. del 17.03.2004, il Ministero delle Attività Produttive regola l’attività dell’ "Attuario Incaricato", figura prevista dalla legge 273/2002.

Le imprese di assicurazione che esercitano nel ramo RC auto, dovranno nominare un Attuario per la verifica delle basi tecniche, delle metodologie statistiche, dei parametri e dei criteri di calcolo tariffario dei premi RC auto. Ogni modifica di tariffa dovrà essere accompagnata da una relazione dell’attuario. L’attuario relazionerà altresì sulle riserve tecniche dei rami RC auto e sui criteri del loro calcolo.

L’attuario lavorerà a stretto contatto con l’ISVAP per segnalare eventuali discrepanze e irregolarità.

(Altalex, 19 marzo 2004)


MINISTERO DELLE ATTIVITà PRODUTTIVE

DECRETO 28 gennaio 2004, n.67

Regolamento in materia di attività dell’attuario incaricato, previsto dall’articolo 20 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, concernente misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.


IL MINISTRO DELLE ATTIVITà PRODUTTIVE


Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373;
Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273;
Visto l’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP in data 8 aprile 2003 e 3 ottobre 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 21 luglio 2003;
Ritenuto di dover accogliere le osservazioni contenute nel cennato parere del Consiglio di Stato, ad eccezione:
a) del ridimensionamento dei termini per procedere alla nomina dell’attuario di cui all’articolo 2, comma 3, per uniformità con il termine previsto per la nomina dell’attuario incaricato nei rami vita e tenuto conto dell’opportunità di prevedere un termine congruo per la predisposizione del rendiconto finale da parte dell’attuario incaricato uscente;
b) dell’eliminazione, nell’articolo 7, della espressione "a richiesta" riferita alla relazione tecnica sulle tariffe di cui all’articolo 5, in quanto ciò determinerebbe l’introduzione di una forma di controllo generalizzato e sistematico sulle tariffe adottate dalle imprese, in contrasto con la vigente normativa comunitaria;
c) dell’anticipazione, nell’articolo 9, al 1ƒ gennaio 2004 del termine ultimo per sottoporre tutte le tariffe in vigore alla verifica dell’attuario incaricato, per esigenze di coerenza con altri termini attuativi contenuti nel presente decreto;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 2355 del 31 ottobre 2003, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.
Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si intende per:
"Basi tecniche": tutti i dati statistici, relativi ai rischi assicurati ed ai sinistri, presi a riferimento per la costruzione tariffaria;
"Ipotesi tecniche": i valori attribuiti a tutti gli elementi presi in considerazione nella stima del costo futuro dei sinistri generati dai rischi che verranno assicurati nel periodo di validità della tariffa;
"Ipotesi finanziarie": le previsioni di natura finanziaria quali ad esempio quelle relative all’andamento dei tassi di rendimento derivanti dagli investimenti dell’impresa, utilizzate ai fini della costruzione della tariffa;
"Caricamenti": la quota delle spese generali di gestione (acquisizione, incasso e amministrative) ed ogni altro onere considerato dall’impresa nel processo di costruzione della tariffa nonchè il margine industriale compensativo dell’alea di impresa;
"Fabbisogno tariffario": la stima del costo complessivo dei rischi che si ritiene di assumere nel periodo di validità della tariffa;
"Premio medio di tariffa": il fabbisogno tariffario diviso il numero dei rischi che si ritiene di assumere nel periodo di validità della tariffa;
"Variabili di personalizzazione": gli elementi presi in considerazione ai fini della caratterizzazione e tariffazione dei singoli rischi assicurati;
"Premio di tariffa": il premio del singolo contratto determinato in funzione del fabbisogno tariffario, delle variabili di personalizzazione e dei criteri di mutualità adottati dall’impresa.



Art. 2.
Nomina dell’attuario incaricato

1. L’impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui ai rami 10 e 12 del punto A) dell’allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto nomina un attuario incaricato preposto a svolgere in via continuativa le funzioni disciplinate dal presente decreto. Della nomina dell’attuario è data comunicazione all’ISVAP entro quindici giorni.
2. L’attuario può essere un dipendente dell’impresa o di altra impresa appartenente allo stesso gruppo ovvero un professionista esterno. In ogni caso l’impresa deve garantire le condizioni affinchè l’attuario sia messo in grado di espletare le sue funzioni in piena autonomia e libertà di giudizio, avendo libero accesso ai dati e alle informazioni aziendali che l’impresa è tenuta a fornirgli. Qualora l’impresa non adempia agli obblighi di cui al presente comma l’attuario, previo avviso scritto all’impresa di ottemperare entro breve termine, comunica immediatamente all’ISVAP gli impedimenti rilevati nell’espletamento dei suoi compiti.
3. In caso di cessazione dell’incarico dell’attuario per qualsiasi causa l’impresa deve provvedere entro quarantacinque giorni a nominare un nuovo attuario e comunicare all’ISVAP le ragioni della sostituzione, fornendo, nei medesimi termini, all’ISVAP ed all’attuario subentrante una relazione dettagliata nella quale siano riassunti i fatti rilevanti della sua attività e i rilievi formulati all’impresa negli ultimi ventiquattro mesi.





Art. 3.
Requisiti dell’attuario incaricato e situazioni di incompatibilità

1. L’attuario incaricato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere iscritto all’albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194;
b) essere dotato di comprovata esperienza nel settore attuariale dell’assicurazione dei rami danni ed avere svolto, per almeno tre anni negli ultimi sette anni, attività professionale nel suddetto settore;
c) non essere stato revocato dall’incarico negli ultimi tre anni, ai sensi del comma 4.
2. L’incarico non può essere conferito ad un attuario che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità indicate dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, ad eccezione della condizione di cui al comma 1, n. 2.
3. La perdita dei requisiti previsti dal comma 1 e la sussistenza o la sopravvenienza di cause di incompatibilità indicate nel comma 2 determinano la decadenza dall’incarico, della quale l’attuario deve dare immediata comunicazione all’impresa e all’ISVAP.
4. In caso di gravi inadempienze da parte dell’attuario alle norme di legge e regolamentari ed alle disposizioni dell’ISVAP, nonchè alle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dallo stesso ISVAP, la nomina dell’attuario è revocata dall’impresa direttamente o su richiesta dell’ISVAP stesso. La revoca è comunicata dall’impresa entro dieci giorni all’ISVAP che ne informa l’Ordine degli attuari.



Art. 4.
Funzioni dell’attuario incaricato

1. Nei rami di cui all’articolo 2, comma 1, esercitati nel territorio della Repubblica l’attuario incaricato è preposto alla verifica preventiva delle basi tecniche, delle metodologie statistiche, delle ipotesi tecniche e finanziarie utilizzate ai fini della determinazione del fabbisogno tariffario e degli ulteriori elementi considerati nonchè alla preventiva valutazione della coerenza dei premi di tariffa con i parametri di riferimento adottati. L’attuario incaricato procede a dette verifiche preventive sui premi di tariffa che l’impresa intende praticare sul territorio della Repubblica ed in occasione di ogni loro successivo aggiornamento o revisione.
2. Ogni tariffa o modifica tariffaria adottata dall’impresa deve essere accompagnata da una relazione tecnica dell’attuario incaricato, rilasciata ai sensi dell’articolo 5.
3. L’attuario, ove ne sia venuto a conoscenza, informa tempestivamente l’ISVAP dell’applicazione da parte dell’impresa di una tariffa che non è stata sottoposta alle verifiche di cui al comma 1 del presente articolo.
4. L’attuario incaricato verifica preventivamente la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall’impresa per il calcolo delle riserve tecniche che essa intende iscrivere nel bilancio d’esercizio, nonchè la corretta determinazione delle relative stime in conformità alle norme di legge e regolamentari ed alle disposizioni dell’ISVAP.



Art. 5.
Relazione tecnica sulle tariffe

1. Il procedimento seguito dall’attuario per le operazioni di cui all’articolo 4 forma oggetto di una relazione tecnica che viene predisposta e sottoscritta dal medesimo almeno sessanta giorni prima dell’entrata in vigore della tariffa. La relazione tecnica è trasmessa all’amministratore delegato dell’impresa o, in mancanza, al presidente del consiglio di amministrazione.
2. La relazione tecnica descrive la metodologia, i criteri e le ipotesi tecniche e finanziarie utilizzati per la determinazione del fabbisogno tariffario e quindi del premio medio di tariffa. Illustra altresi’ per ciascuna tariffa, in relazione ai singoli settori tariffari e ad ogni formula tariffaria adottata, il modello tariffario utilizzato, il periodo di validità della tariffa, le basi tecniche utilizzate e le metodologie applicate per l’impiego delle variabili di personalizzazione dei premi di tariffa.
3. Ai fini di quanto previsto al comma 2, la relazione tecnica indica, tra l’altro, in funzione del modello tariffario adottato, elementi quali la frequenza sinistri utilizzata, il costo medio dei sinistri, il costo complessivo dei sinistri presi in considerazione, l’eventuale rendimento finanziario degli investimenti, i caricamenti di tariffa con l’indicazione dei singoli elementi assunti, del loro ammontare, del peso percentuale di ciascuno e del modello adottato per la sua imputazione, il premio medio di tariffa e le singole variabili di personalizzazione utilizzate specificandone i criteri di valorizzazione nonchè le modalità di calcolo dei premi di tariffa.
4. La relazione tecnica riporta altresi’ la valutazione dell’attuario sulla coerenza dei premi di tariffa alle basi tecniche, al fabbisogno tariffario ed altri elementi di riferimento. Se la valutazione è negativa, l’attuario è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’ISVAP.
5. Alla relazione tecnica è allegata una sintesi significativa dei dati, delle informazioni e delle statistiche utilizzati dall’attuario, desunti dal portafoglio aziendale o di gruppo e, eventualmente, da elaborazioni e fonti statistiche di mercato, ai fini della verifica della costruzione tariffaria dell’impresa.
6. L’impresa è tenuta a conservare la relazione tecnica trasmessa dall’attuario per un periodo di almeno cinque anni. L’impresa è altresi’ tenuta a conservare per un periodo di almeno due anni ogni informazione di dettaglio relativa all’intero procedimento di costruzione dei premi di tariffa.



Art. 6.
Relazione tecnica sulle riserve

1. L’attuario incaricato:
a) descrive in una relazione tecnica le fasi del processo di formazione ed i metodi di calcolo delle riserve tecniche dei rami di cui all’articolo 2, comma 1, che l’impresa intende iscrivere nel bilancio di esercizio;
b) illustra le procedure e le metodologie da esso applicate nonchè le valutazioni effettuate per la verifica delle riserve stesse;
c) attesta la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall’impresa per il calcolo delle riserve tecniche nonchè la corretta determinazione delle relative stime in conformità alle norme di legge e regolamentari ed alle disposizioni dell’ISVAP.
2. La relazione tecnica sottoscritta dall’attuario è trasmessa almeno dieci giorni prima dell’approvazione del progetto di bilancio di esercizio all’amministratore delegato dell’impresa o, in mancanza, al presidente del consiglio di amministrazione ed è conservata presso l’impresa per almeno cinque anni dalla data di sottoscrizione.
3. Se non intende rilasciare l’attestazione prevista nel comma 1, l’attuario informa tempestivamente l’ISVAP rimettendo copia della relazione tecnica corredata delle specifiche motivazioni.



Art. 7.
Rapporti con l’ISVAP, con la società di revisione e con il collegio sindacale

1. La relazione tecnica di cui all’articolo 5 è trasmessa, a richiesta, all’ISVAP, alla società di revisione dell’impresa ed al collegio sindacale; la relazione tecnica di cui all’articolo 6 è trasmessa all’ISVAP insieme con il bilancio di esercizio nonchè alla società di revisione ed al collegio sindacale nel termine di cui all’articolo 6, comma 2. L’ISVAP può richiedere all’attuario incaricato notizie, informazioni e dati sullo svolgimento dei suoi compiti e può disporne la convocazione.
2. L’attuario incaricato e la società di revisione si scambiano i dati e le informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti.



Art. 8.
Imprese con sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea

1. Ai fini dell’accertamento del rispetto delle disposizioni normative italiane in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le imprese di cui al presente articolo trasmettono all’ISVAP, a richiesta, la documentazione tecnica di supporto dei premi di tariffa praticati in Italia.



Art. 9.
Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente decreto ad eccezione di quelle di cui all’articolo 2, comma 1, si applicano alle tariffe e alle modifiche tariffarie che entrano in vigore novanta giorni dopo la nomina dell’attuario incaricato. A decorrere dal 1ƒ giugno 2004 tutte le tariffe in vigore sono comunque sottoposte alla verifica dell’attuario.
2. Le disposizioni relative alle riserve tecniche si applicano a decorrere dal bilancio dell’esercizio 2003.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Roma, 28 gennaio 2004 Il Ministro: Marzano

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2004

Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 225






Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 24 dicembre 1969, n. 990 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 1970, n. 2) concerne l’"Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti".
- La legge 12 agosto 1982, n. 576 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1982, n. 229) concerne la
"Riforma della vigilanza sulle assicurazioni".
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1995, n. 114, S.O.) concerne l’"Attuazione della direttiva 92/96/CE in materia di assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita".
- Il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1998, n. 253) riguarda la "Razionalizzazione delle norme concernenti l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- La legge 12 dicembre 2002, n. 273 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2002, n. 293, S.O.)
concerne: "Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.)
concerne la "Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio del Ministri";
in particolare il testo dell’art. 17 è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchè dei regolamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu’ Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d’intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l’osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l’amministrazione;
b) dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell’organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali generali".

Nota all’art. 2:
- Il punto A dell’Allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, è il seguente:
"A) classificazione dei rischi per ramo:
1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali):
prestazioni forfettarie;
indennità temporanee;
forme miste;
persone trasportate.
2. Malattia:
prestazioni forfettarie;
indennità temporanee;
forme miste.
3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari):
ogni danno subito da:
veicoli terrestri automotori;
veicoli terrestri non automotori.
4. Corpi di veicoli ferroviari:
ogni danno subito da veicoli ferroviari.
5. Corpi di veicoli aerei:
ogni danno subito da veicoli aerei.
6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali:
ogni danno subito da:
veicoli fluviali;
veicoli lacustri;
veicoli marittimi.
7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene):
ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto.
8. Incendio ed elementi naturali:
ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da:
incendio;
esplosione;
tempesta;
elementi naturali diversi dalla tempesta;
energia nucleare;
cedimento del terreno.
9. Altri danni ai beni:
ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o gelo, nonchè da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8.
10. R.C. autoveicoli terrestri:
ogni responsabilità risultante dall’uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore).
11. R.C. aeromobili:
ogni responsabilità risultante dall’uso di veicoli aerei (compresa la responsabilità del vettore).
12. R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali:
ogni responsabilità risultante dall’uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilità del vettore).
13. R.C. generale:
ogni responsabilità diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12.
14. Credito:
perdite patrimoniali derivanti da insolvenze;
credito all’esportazione;
vendita a rate;
credito ipotecario;
credito agricolo.
15. Cauzione:
cauzione diretta;
cauzione indiretta.
16. Perdite pecuniarie di vario genere:
rischi relativi all’occupazione;
insufficienza di entrate (generale);
intemperie;
perdite di utili;
persistenza di spese generali;
spese commerciali impreviste;
perdita di valore venale;
perdita di fitti o di redditi;
perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente;
perdite pecuniarie non commerciali;
altre perdite pecuniarie.
17. Tutela giudiziaria:
tutela giudiziaria.
18. Assistenza:
assistenza alle persone in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.
I rischi compresi in un ramo non possono essere classificati in un altro ramo, salvo nei casi contemplati al punto C)".

Note all’art. 3:
- La legge 9 febbraio 1942, n. 194 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 1942, n. 69) concerne la
"Disciplina giuridica della professione di attuario".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1975, n. 119) concerne l’"Attuazione della delega di cui all’art. 2, lettera a), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa"; in particolare il testo dell’art. 3, che è stato abrogato dall’art. 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "Testo unico in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52", ma che continua ad applicarsi fino al termine ivi previsto, è il seguente:
"Art. 3 (Incompatibilita). - L’incarico non può essere conferito a società di revisione che si trovino in situazioni di incompatibilità derivanti da rapporti contrattuali o da partecipazioni o i cui soci, amministratori, sindaci o direttori generali:
1) siano parenti o affini entro il quarto grado degli amministratori, dei sindaci o dei direttori generali della società che conferisce l’incarico o di altre società o enti che la controllano;
2) siano legati alla società che conferisce l’incarico o ad altre società o enti che la controllano da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell’incarico;
3) siano amministratori o sindaci della società che conferisce l’incarico o di altre società o enti che la controllano, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell’incarico;
4) si trovino in altra situazione che ne comprometta, comunque, l’indipendenza nei confronti della società.
I soci, gli amministratori, i sindaci o i dipendenti della società di revisione alla quale è stato conferito l’incarico a norma dell’art. 2 non possono esercitare le funzioni di amministratore o di sindaco della società che ha conferito l’incarico, nè possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore della società stessa, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell’incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori, sindaci o dipendenti della società di revisione.
Il divieto di cui al quarto comma dell’art. 2372 del codice civile si applica anche alla società di revisione alla quale sia stato conferito l’incarico e ai soci, amministratori, sindaci e dipendenti della società stessa".
Lunedì, 22 Marzo 2004
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