Dal 3 0ttobre 2006, in forza dell’art. 2 comma 168 del D.L.
3.10.2006 n. 262, convertito dalla Legge 24.11.2006 n. 286, al conducente di un
veicolo a due ruote sprovvisto di casco protettivo, è comminata la sanzione
pecuniaria da euro 70,00 a euro 285,00 e il conseguente fermo amministrativo
del veicolo per sessanta giorni. La modifica normativa dell’art. 171 del codice
della strada era stata chiesta da più parti. Il Decreto Legge 262/2006 ha
recepito quindi le istanze che con forza provenivano da tutti gli ambienti
giuridici e dagli operatori del diritto. Prima della riforma, il conducente
sorpreso senza casco protettivo subiva la confisca del veicolo. La severità della
norma ora modificata ha fatto sorgere non pochi dubbi sulla sua
costituzionalità sol che si consideri che se la finalità del casco protettivo è
la salvaguardia pisco-fisica del conducente, non si comprendeva come invece il
guidatore di un autoveicolo sprovvisto ad esempio di cintura di sicurezza
(anch’essa finalizzata alla incolumità psico-fisica), non subiva invece la
confisca dell’autoveicolo. Questa indubbia disparità di trattamento, ha indotto
molti Giudici di Pace a sollevare la questione di rilevanza costituzionale
dinanzi al Giudice delle Leggi ma, a seguito della riforma, la Corte
Costituzionale non si è più pronunciata. E’ pacifico quindi che dal 3 ottobre
2006, il conducente di veicolo a due ruote sorpreso senza casco, subirà la
sanzione pecuniaria e il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni.
Il nodo giuridico da sciogliere, riguarda i procedimenti di opposizione alla
confisca instauratisi dinanzi ai Giudici di Pace prima del Decreto Legge
262/2006. E’ necessario esaminare due ipotesi distinte.
1) Sentenza già emessa dal Giudice di Pace, ma non ancora passata in giudicato
alla data dell’entrata in vigore della riforma. Si faccia il caso che il
conducente sorpreso senza casco abbia presentato opposizione alla confisca del
veicolo a due ruote dinanzi al Giudice di Pace. Normalmente, tranne casi
particolari, il Giudice di Pace avrà rigettato l’opposizione e confermato la
confisca. Ma se la sentenza non è ancora passata in giudicato, perché ad
esempio non notificata, che diritti avrà l’utente alla luce della modifica
normativa nel frattempo intervenuta ? Non v’è dubbio che è ancora competente
sulla confisca la Prefettura del luogo della commessa violazione. L’utente, a
mio modesto avviso, dovrà inoltrare domanda alla Prefettura e chiedere la
restituzione del veicolo giustificandola con l’esistenza della nuova normativa.
La Prefettura, però, a sua volta potrà accogliere l’istanza e quindi restituire
il veicolo oppure rigettarla. Nel caso di rigetto, non v’è ulteriore dubbio che
la Prefettura emetterà un’ordinanza-ingiunzione, a sua volta impugnabile
dinanzi il Giudice di Pace entro trenta giorni dalla notifica.
2) Procedimenti pendenti alla data dell’entrata in vigore della riforma. Per i
procedimenti pendenti, invece, valgano alcune brevi considerazioni. A onor del
vero, il secondo comma dell’art. 1 della Legge 689/1981 specifica senza
equivoci che “Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano
soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”. Applicando alla lettera
tale principio di legalità, anche in presenza della nuova normativa meno severa
che prevede il fermo e non la confisca, per le infrazioni compiute prima della
riforma si applicherebbe la confisca (principio ribadito pressoché
costantemente dalla Suprema Corte di Cassazione; vedi ex multis Cass.
civ., Sez. I, 27/06/2006, n.14828 in Mass. Giur. It., 2006 secondo la quale
‘In materia di illeciti amministrativi, l’adozione, risultante dall’art. 1
della legge 24 novembre 1981, n. 689, dei principi di legalità, di irretroattività
e di divieto di applicazione dell’analogia, comporta l’assoggettamento del
comportamento, rilevante anche ai fini della prescrizione, alla legge del tempo
del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina
posteriore più favorevole e preclusione - a ragione della differenza
qualitativa delle situazioni considerate - anche della possibilità
dell’applicazione analogica dell’opposta regolamentazione di cui all’art. 2,
commi secondo e terzo, cod. pen.’). Se ci fossimo trovati dinanzi a un
illecito penale, secondo quanto dispone l’art. 2 comma 4 c.p., sarebbe
applicabile la legge successiva più favorevole. Secondo la Cassazione, invece,
in presenza di illecito amministrativo non si applica la legge successiva più
favorevole. Lo scrivente non condivide tale principio della inapplicabilità
della legge più favorevole in presenza di illeciti amministrativi. Non può
disconoscersi che il Legislatore, proprio perché considerata norma che
prevedeva una assoluta sproporzionalità tra l’infrazione commessa e la sanzione
conseguente, ha trasformato la confisca in fermo amministrativo. Si faccia il
caso che un individuo, il 2 ottobre 2006, sia stato sorpreso senza casco e
abbia subito la confisca del veicolo; il giorno dopo, 3 ottobre 2006, un altro
individuo, anch’esso sorpreso senza casco, avrà subito invece solo il fermo
amministrativo e già il 2 dicembre 2006 riavrà nella sua disponibilità il
veicolo: il primo individuo sarà privato della proprietà del suo veicolo e il
secondo individuo no. Sarebbe illogico negare che siamo in presenza di una
forte ed ingiustificata disparità di trattamento, vigente la nuova normativa.
Se il cittadino utente non percepisce la sanzione per l’illecito commesso come
“giusta e proporzionata”, o subisce una forte disparità di trattamento in
presenza di identiche situazioni giuridiche con altri soggetti, non deve
negarsi che il sistema sanzionatorio vigente suscita almeno forti perplessità.
La diversità della sanzione, così diversa rispetto al tempo della commissione
dell’infrazione, non raggiunge certamente lo scopo suo proprio, punitivo e
preventivo nello stesso tempo. Con buona pace delle migliori dottrine sulla
finalità della pena e del sistema sanzionatorio. Nella pratica, dunque, per i
procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa, per
lo scrivente dovrà applicarsi la sanzione del fermo amministrativo e non della
confisca, applicando conseguentemente la sanzione pecuniaria e ordinando la
immediata restituzione del veicolo al proprietario se sono stati superati i
sessanta giorni (e matematicamente sarà così) tra l’opposizione alla confisca e
la sentenza del Giudice.
Avv. Prof.
Carlo Crapanzano
Da “Il
Centauro”, n.113
|