DECRETO-LEGGE 16 marzo 2004, n. 66
Interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall’impiego
a causa
di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento.
(G.U. n. 64 del 17-3-2004)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di rendere effettiva l’operativita’
della norma introdotta nell’ordinamento dal citato articolo 3, comma 57,
della legge n. 350 del 2003, allo scopo di consentire il ripristino o
la continuazione del rapporto di impiego per il personale della pubblica
amministrazione colpito da procedimento penale conclusosi con il proscioglimento,
anche in dipendenza dell’avvenuta scadenza del termine previsto per l’emanazione
del regolamento attuativo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 5 marzo 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della giustizia e
dell’economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Al comma 57 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: ´sentenza definitiva di proscioglimentoª sono inserite
le seguenti: ´perche’ il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso
ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di
reato, anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio, e, comunque,
nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente
leggeª;
b) le parole: ´oltre i limiti di eta’ previsti dalla leggeª sono sostituite
dalle seguenti: ´anche oltre i limiti di eta’ previsti dalla legge, comprese
eventuali prorogheª;
c) dopo le parole: ´sospensione ingiustamente subitaª sono inserite le
seguenti: ´e del periodo di servizio non espletato per l’anticipato collocamento
in quiescenza, cumulati tra loro,ª;
d) le parole: ´secondo modalita’ stabilite con regolamento da adottare
ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente leggeª
sono soppresse;
e) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ´Alle sentenze di proscioglimento
di cui al presente comma sono equiparati i provvedimenti che dichiarano
non doversi procedere per una causa estintiva del reato pronunciati dopo
una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perche’ il fatto non
sussiste o perche’ non lo ha commesso. Ove la sentenza irrevocabile di
proscioglimento sia stata emanata anteriormente ai cinque anni antecedenti
alla data di entrata in vigore della presente legge, il pubblico dipendente
puo’ chiedere il riconoscimento del migliore trattamento pensionistico
derivante dalla ricostruzione della carriera con il computo del periodo
di sospensione dal servizio o dalla funzione o del periodo di servizio
non espletato per l’anticipato collocamento in quiescenza.ª.
2. Dopo il comma 57 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
e’ inserito il seguente:
´57-bis. Ove il procedimento penale di cui al comma 57, ricorrendo ogni
altra condizione ivi indicata, si sia concluso con provvedimento di proscioglimento
diverso da decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di
reato o sentenza di proscioglimento perche’ il fatto non sussiste o l’imputato
non lo ha commesso, anche pronunciati dopo la cessazione dal servizio,
l’amministrazione di appartenenza ha facolta’, a domanda dell’interessato,
di prolungare e ripristinare il rapporto di impiego per un periodo di
durata pari a quella della sospensione e del servizio non prestato, secondo
le modalita’ indicate nel comma 57, purche’ non risultino elementi di
responsabilita’ disciplinare o contabile all’esito di specifica valutazione
che le amministrazioni competenti compiono entro dodici mesi dalla presentazione
dell’istanza di riammissione in servizio.ª.
3. Gli effetti delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dal
1ƒ gennaio 2004.
Art. 2.
1. Le domande di cui all’articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, sono presentate, a pena di decadenza, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all’amministrazione
di appartenenza. L’amministrazione provvede entro sessanta giorni dalla
presentazione della domanda di cui al comma 57 del citato articolo 3,
ovvero dalla definizione del procedimento di cui al comma 57-bis del medesimo
articolo.
2. Fatte salve le competenze delle regioni, le modalita’ per il ripristino
del rapporto di lavoro per il personale di cui all’articolo 2, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono disciplinate ai sensi
del comma 3 dell’articolo 2 dello stesso decreto legislativo n. 165 del
2001, nel rispetto dei principi del presente decreto.
3. In caso di ripristino del rapporto di impiego dei magistrati ordinari,
disposto dal Consiglio superiore della magistratura, ai sensi del comma
57-bis dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, previo l’accertamento
ivi previsto, al magistrato riammesso in servizio e’ conferita, se possibile
e comunque nell’ambito dei posti disponibili, una funzione dello stesso
livello di quella da ultimo esercitata. In caso di ripristino del rapporto
di impiego ai sensi del comma 57 dello stesso articolo 3 della legge n.
350 del 2003, al magistrato riammesso in servizio che, al momento dell’anticipato
collocamento in quiescenza, aveva maturato nell’ultima funzione esercitata
un’anzianita’ non inferiore a dodici anni e’ attribuita dal Consiglio
superiore della magistratura, anche in soprannumero, una funzione di livello
immediatamente superiore a tale ultima funzione, previa valutazione, da
parte dello stesso Consiglio, dell’anzianita’ in ruolo al momento della
cessazione del servizio e delle attitudini desunte dalle funzioni da ultimo
esercitate; non possono, tuttavia, essere attribuite in soprannumero funzioni
di livello superiore a presidente aggiunto o procuratore generale aggiunto
della Corte di cassazione, nonche’ funzioni apicali di uffici giudiziari
di qualsiasi livello; al magistrato riammesso in servizio ai sensi del
comma 57 dell’articolo 3 della legge n. 350 del 2003 che, al momento dell’anticipato
collocamento in quiescenza, aveva maturato nell’ultima funzione esercitata
un’anzianita’ inferiore a dodici anni e’ conferita, anche in soprannumero,
una funzione dello stesso livello di tale ultima funzione. Il Consiglio
superiore della magistratura dispone altresi’ la continuazione del servizio
per il periodo corrispondente alla sospensione ingiustamente subita e
per il periodo di attivita’ non prestata in dipendenza della cessazione
anticipata del rapporto di impiego, ai sensi dei commi 57 e 57-bis del
citato articolo 3; in ogni caso di riammissione in servizio o di ripresa
del servizio dopo la sospensione, ai sensi dei predetti commi, al magistrato
e’ attribuita la posizione in ruolo che avrebbe avuto, ove il servizio
non avesse subito interruzione, nel rispetto della normativa relativa
alla progressione in carriera. Le norme del presente comma si applicano
anche ai magistrati militari, nel rispetto dei principi posti e ferme
restando le competenze stabilite dal relativo ordinamento.
4. Per il personale militare e delle forze di polizia, nonche’ per quello
del settore operativo e aeronavigante del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco addetto all’attivita’ di soccorso, in caso di ripristino del rapporto
di impiego ai sensi del comma 57-bis dell’articolo 3 della legge 24 dicembre
2003, n. 350, al dipendente riammesso in servizio, se possibile e comunque
nell’ambito dei posti disponibili, sono attribuiti il grado o la qualifica
posseduti al momento dell’anticipato collocamento in quiescenza e gli
e’ conferita una funzione corrispondente ai predetti grado o qualifica.
In caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57 dello
stesso articolo 3 della legge n. 350 del 2003, i predetti gradi, qualifica
e funzione sono attribuiti anche in soprannumero, escluso comunque il
conferimento plurimo delle funzioni apicali individuate da ciascuna amministrazione
in conformita’ ai rispettivi ordinamenti, e con riassorbimento all’atto
della cessazione dal servizio per qualsiasi causa. Per il personale delle
forze di polizia ad ordinamento civile, nonche’ per il personale del settore
operativo e aeronavigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetto
all’attivita’ di soccorso, il servizio non puo’ in ogni caso protrarsi
oltre gli otto anni eccedenti il limite di eta’ previsto dai rispettivi
ordinamenti per il collocamento in quiescenza d’ufficio. In caso di prolungamento,
di ripristino del rapporto di impiego e di riammissione in servizio del
personale delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare, da
considerare in soprannumero riassorbibile all’atto della cessazione dal
servizio dello stesso per qualsiasi causa, non puo’ essere in ogni caso
superato il limite di eta’ per il collocamento in congedo assoluto e si
applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di reclutamento,
stato giuridico ed avanzamento; non si da’ luogo a valutazione ai fini
dell’avanzamento al grado superiore per gli anni di prolungamento o di
ripristino del rapporto di impiego oltre il limite di eta’ previsto per
il ruolo e il grado di appartenenza e, fino al definitivo collocamento
a riposo, cessano di avere efficacia le promozioni conferite in conseguenza
del collocamento in congedo e sono sospesi il relativo trattamento economico
e il decorso dell’ausiliaria.
5. In caso di ripristino del rapporto di impiego di personale diverso
da quello di cui ai commi 2, 3 e 4, ai sensi del comma 57-bis dell’articolo
3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al dipendente riammesso in servizio
e’ attribuita la qualifica posseduta al momento dell’anticipato collocamento
in quiescenza e gli e’ conferita, se possibile e comunque nell’ambito
dei posti disponibili, una funzione corrispondente alla predetta qualifica.
In caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57 dello
stesso articolo 3 della legge n. 350 del 2003, le predette qualifica e
funzione sono attribuite anche in soprannumero, escluso comunque il conferimento
delle funzioni apicali individuate da ciascuna amministrazione in conformita’
ai rispettivi ordinamenti.
6. In ogni caso di ripristino del rapporto di impiego e’ sospeso il trattamento
pensionistico. In caso di ripristino del rapporto di impiego con attribuzione
di una funzione in soprannumero rispetto alle previsioni della pianta
organica, le amministrazioni diverse da quelle di cui al quarto periodo
del comma 4 rendono indisponibili nella qualifica iniziale del ruolo di
appartenenza il numero di posti idonei ad assicurare l’equivalenza della
spesa.
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 16 marzo 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Con il decreto-legge n. 66 del 16 marzo 2004 Ë stata data attuazione alla previsione contenuta nella legge finanziaria per il 2004 con la quale viene sancito e disciplinato il reintegro in servizio, nella funzione o nell’impiego, del pubblico dipendente prosciolto in sede di procedimento penale.
La norma originaria viene parzialmente modificata dall’intervento normativo d’urgenza con la previsione di un diritto soggettivo al reintegro limitatamente ai casi di proscioglimento con formula piena (il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso) e corrispondenti ipotesi di archiviazione durante le indagini preliminari, avvenuti entro i cinque anni precedenti lìentrata in vigore del provvedimento. In ogni altro caso di proscioglimento o di archiviazione, è facoltà dell’Amministrazione decidere caso per caso, su domanda dell’interessato, purché non risultino elementi di responsabilità disciplinare o contabile; il reintegro è limitato, comunque, al periodo di sospensione dal servizio.
(Altalex, 19 marzo 2004)