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Notizie brevi 04/08/2007

Approvato il Ddl sulla sicurezza stradale

Alcune anticipazioni
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Foto Blaco - archivio Asaps

Nel nuovo decreto legge chi guida senza aver conseguito la patente sarà punito con l’ammenda da 2.257 a 9.032 euro. Nell’ipotesi di recidiva nel biennio è previsto l’arresto fino a un anno. L’autorizzazione a guidare moto di potenza superiore a 25 kW o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 kW/kg è subordinata al conseguimento della patente A da almeno due anni. I patentati entro i tre anni non potranno guidare autoveicoli con potenza superiore a 50 kW per tonnellata. Divieto di trasportare minori di 4 anni sulle moto. Chiunque supera di 40-60 km/h i limiti di velocità è soggetto al pagamento di una somma da 370 a 1.458 euro e alla sospensione della patente da tre a sei mesi. Oltre i 60 km/h la multa può arrivare da 500 a 2 mila euro e la sospensione della patente va da sei a dodici mesi. Il Codice della strada prevede il divieto per il conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici o di usare cuffie sonore, ma consente l’utilizzo di apparecchi a viva voce, o dotati di auricolare purché il conducente per il loro funzionamento non debba usare le mani. Inasprite le sanzioni per guida in stato di ebbrezza o sotto droghe.
Ci riserviamo di pubblicare il testo del DL appena possibile. Si prevede che il provvedimento sarà pubblicato sulla GU non prima di lunedì. Appena sarà ufficializzato riporteremo sul portale www.asaps.it il testo integrale.
Il decreto sul Codice della strada approvato nel Consiglio dei ministri 
Multe, ritiro patente, carcere: le nuove norme 
La guida senza patente punita con l’ammenda da 2.257 a 9.032 euro. In caso di recidiva è prevista la detenzione fino a un anno
 

ROMA - Il decreto Bianchi inasprisce «in maniera sensibile» le sanzioni per le infrazioni più comuni e più pericolose, responsabili del maggior numero di incidenti mortali: dal superamento dei limiti di velocità alla guida in stato di ebbrezza, sotto effetto di droghe. Più severe anche le sanzioni per l’uso dei telefonini durante la guida.
ECCESSO VELOCITA’ - Per l’eccesso di velocità, aumentano le multe e la durata della sospensione della patente. Sono state rimodulate le fasce di eccesso di velocità oltre il limite consentito. Chiunque supera, ad esempio, di 40 chilometri orari, ma di non oltre i 60 km/h i limiti massimi di velocità, è soggetto al pagamento di una somma da 370 a 1.458 euro con sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Se in un periodo di due anni viene nuovamente sanzionato per eccesso di velocità, la sospensione della patente va da 8 a 18 mesi. Se si superano i limiti di oltre 60 km/h, la multa da pagare va da 500 a 2.000 euro e la sospensione della patente va da 6 a 12 mesi con possibile revoca della patente.
ALCOL E DROGHE - Sono previsti tre diversi livelli di sanzioni. Per la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro (g/l), la multa diventa da 500 a 2.000 euro. Confermata la pena dell’arresto fino a un mese e la sospensione della patente che può variare da 3 a 6 mesi (non più 15 giorni/tre mesi).
 Per la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro (caso non previsto finora dalla legge), la sanzione pecuniaria sale a 800-3.200 euro, con detenzione fino a 3 mesi e sospensione della patente da 6 mesi a un anno. Per la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, la sanzione pecuniaria prevista parte da un minimo di 1.500 euro per arrivare a un massimo di 6.000 euro. La pena dell’arresto è prevista fino a 6 mesi e la sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a due anni. In ogni caso, la pena detentiva può essere commutata nello svolgimento di un’attività a titolo gratuito. Le pene raddoppiano quando il conducente in stato di ebbrezza (di qualsiasi entità) provoca un incidente stradale (multa da 3.000 a 12.000 euro, sospenzione della patente da 6 mesi a 2 anni). Chiunque guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da 1.000 a 4.000 euro e l’arresto fino a tre mesi e sospensione della patente da 6 mesi a un anno.
VENDITA ALCOLICI - È previsto l’obbligo per i titolari e i gestori di locali in cui si svolgano spettacoli o altre forme di intrattenimento di esporre delle tabelle che indichino i sintomi correlati a diversi gradi di concentrazione di alcol nel sangue e le quantità delle bevande alcoliche più comuni che fanno superare i limiti previsti per la guida in stato di ebbrezza.
GUIDA SENZA PATENTE - Chi guida senza patente, con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti, sarà punito con l’ammenda da 2.257 a 9.032 euro. In caso di recidiva nel biennio, è previsto l’arresto fino a un anno. L’infrazione sarà punita come «fattispecie di rilevanza penale».
MOTOCICLI - L’articolo 117 del Codice della strada, relativo alle limitazioni alla guida di motocicli, è stato riformulato in modo da operare come rinvio automatico alle norme europee in materia. L’ultima direttiva Ue di riferimento prevede ad esempio che «l’autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 kilowatt o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 Kw/kg è subordinata al conseguimento della patente A da almeno due anni».
NEOPATENTATI -
Per le persone a cui la patente è stata rilasciata dal 180esimo giorno dall’entrata in vigore del dl, è stata introdotta una nuova limitazione alla guida, relativa alla potenza dei veicoli (riferita alla tara), che non può essere superiore superiore a 50 chilowatt per tonnellata.
TRASPORTO MINORI - È stato introdotto il divieto assoluto di trasportare minori di 4 anni su veicoli a due ruote, divieto sanzionato con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 148 a 594 euro.
TELEFONINI - Il Codice della strada prevede il divieto per il conducente di usare apparecchi radiotelefonici, ma consente l’uso di apparecchi a viva voce o con auricolare, purché non implichi l’uso delle mani. Le multe vanno da 148 a 594 euro. Si può arrivare alla sospensione della patente di guida, da 1 a 3 mesi, se la violazione viene ripetuta nel corso di un biennio.

© asaps.it
Sabato, 04 Agosto 2007
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