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Corte di Cassazione 06/08/2007

Giurisprudenza di legittimità - Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni Cause di esclusione della responsabilità - Stato di necessità - Sussistenza - Onere della prova Produzione di certificato medico risalente ad un anno prima - Sufficienza - Esclusione

Cass. Civ. Sezione II, 26 marzo 2007, n. 7357
 

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE

Sezione II, 26 marzo 2007, n. 7357


Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni ­Cause di esclusione della responsabilità - Stato di necessità - Sussistenza - Onere della prova ­Produzione di certificato medico risalente ad un anno prima - Sufficienza - Esclusione

In tema di sanzioni amministrative per violazio­ne dell’art. 176 c.s. (per aver circolato nella corsia d’emergenza), per accertare la sussistenza o meno delle cause di esclusione della responsabilità pre­viste dall’art.
4 L. n. 689/8/, in mancanza di ulte­riori precisazioni, occorre fare riferimento alle di­sposizioni che disciplinano i medesimi istituti nel diritto penale: per quanto concerne lo stato di ne­cessità, all’articolo 54 C.p. Ove il ricorrente deduca una determinata situazione di fatto a sostegno dell’ operatività di un’esimente reale o putativa è su di lui che grava l’onere di provarne la sussistenza: non essendo sufficiente una mera asserzione sfor­nita di qualsiasi sussidio probatorio. (Nella specie la S. C. ha escluso la sussistenza dello stato di ne­cessità non ritenendolo convenientemente docu­mentato dato che il ricorrente aveva prodotto un certificato medico risalente ad un anno prima, at­testante una forma di ipoacusia neurosensoriale bi­laterale).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. – C. T. ha proposto ricorso per cassazione contro il Ministero dell’Interno avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma del 6 novembre 2004 che aveva rigettato il suo ricorso, convalidando il verbale opposto n. 268201 elevato, dalla polizia stra­dale, per violazione dell’articolo 176 c.d.s. per aver circolato nella corsia di emergenza. Non ha svolto difese il Ministero. Il ricorrente ha presentato memoria.
Attivata procedura ex articolo 375 c.p.c., il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infonda­tezza.
La richiesta merita adesione.
Con unico motivo il ricorrente deduce che si era trovato a transitare nella zona contestata in quanto, soffrendo di una forma di ipoacusia neurosensoriale bilaterale, era venuto a trovarsi imbottigliato nel traf­fico con pregiudizievoli conseguenze per il suo stato di salute e, anche se il certificato prodotto in giudizio era di circa un anno prima, la patologia non era scom­parsa.
Al riguardo la sentenza ha affermato che la docu­mentazione medica, anteriore di almeno un anno, non certificava che il ricorrente fosse stato colto da crisi al momento del fatto e che nessuna giustificazione era stata fornita all’atto della contravvenzione.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che, ai fini dell’accertamento della sussistenza o meno delle cause di esclusione della responsabilità in tema di san­zioni amministrative, previste dall’articolo 4 della legge 689/81, in mancanza di ulteriori precisazioni, occorre fare riferimento alle disposizioni che discipli­nano i medesimi istituti nel diritto penale e, segnata­mente, per quanto concerne lo stato di necessità, all’articolo 54 c.p. (Cass. 5877/04, 3524/03, 9254/00, etc.); si è, altresì, ritenuto che sia idonea ad escludere la responsabilità anche la semplice supposizione erro­nea degli elementi concretizzanti lo stato di necessità, cioè di una situazione concreta che, ove esistesse re­almente, integrerebbe il modello legale dello stato di necessità, in quanto l’articolo 3, secondo comma della legge 689/81 esclude la responsabilità quando la vio­lazione è commessa per errore sul fatto, ipotesi questa nella quale rientra anche il semplice convincimento della sussistenza di una causa di giustificazione, il cui onere probatorio, tuttavia, grava su colui che invochi l’errore (Cass. 4710/99, la quale fa discendere l’am­missibilità, anche in tema di illecito amministrativo, delle esimenti putative dall’articolo 59 c.p., a norma del quale «se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sem­pre valutate a favore di lui»; Cass. 5866/93, 4710/85).
Puntualizzando, peraltro, in sede penale, che, ove l’imputato deduca una determinata situazione di fatto a sostegno dell’operatività di una esimente reale o pu­tativa, è su di lui che incombe l’errore di provarne la sussistenza, non essendo sufficiente una mera asser­zione sfornita di qualsiasi sussidio, e l’allegazione da parte dell’imputato dell’erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità deve basarsi, non già su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d’animo dell’agente, bensì su dati di fatto concreti, i quali siano tali da giustificare l’erroneo convincimento in capo all’imputato di trovarsi in tale stato (Cass. pen., 28325/03).
Nella specie è del tutto evidente che non ricorresse alcuna necessità di salvare sè o altri dal pericolo attuale ed immediato di un danno grave alla persona con l’unico mezzo della commissione dell’illecito, dato che la produzione di un certificato anteriore di un anno è inidonea alla tesi prospettata, con la conseguenza che bene ha fatto il giudice a ritenere non conveniente­mente documentato lo stato di necessità.
Peraltro il ricorrente ammette di non aver fatto di­chiarazioni al momento della contestazione.

Il ricorso va, conseguentemente, rigettato, mentre la mancata costituzione del Ministero esime dalla pronuncia delle spese.


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Lunedì, 06 Agosto 2007
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