Giurisprudenza di legittimità In tema di sanzioni amministrative per violazione dell’art. 176 c.s. (per aver circolato nella corsia d’emergenza), per accertare la sussistenza o meno delle cause di esclusione della responsabilità previste dall’art. 4 L. n. 689/8/, in mancanza di ulteriori precisazioni, occorre fare riferimento alle disposizioni che disciplinano i medesimi istituti nel diritto penale: per quanto concerne lo stato di necessità, all’articolo 54 C.p. Ove il ricorrente deduca una determinata situazione di fatto a sostegno dell’ operatività di un’esimente reale o putativa è su di lui che grava l’onere di provarne la sussistenza: non essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di qualsiasi sussidio probatorio. (Nella specie la S. C. ha escluso la sussistenza dello stato di necessità non ritenendolo convenientemente documentato dato che il ricorrente aveva prodotto un certificato medico risalente ad un anno prima, attestante una forma di ipoacusia neurosensoriale bilaterale). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. – C. T. ha proposto ricorso per cassazione contro il Ministero dell’Interno avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma del 6 novembre 2004 che aveva rigettato il suo ricorso, convalidando il verbale opposto n. 268201 elevato, dalla polizia stradale, per violazione dell’articolo 176 c.d.s. per aver circolato nella corsia di emergenza. Non ha svolto difese il Ministero. Il ricorrente ha presentato memoria. Attivata procedura ex articolo 375 c.p.c., il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. Con unico motivo il ricorrente deduce che si era trovato a transitare nella zona contestata in quanto, soffrendo di una forma di ipoacusia neurosensoriale bilaterale, era venuto a trovarsi imbottigliato nel traffico con pregiudizievoli conseguenze per il suo stato di salute e, anche se il certificato prodotto in giudizio era di circa un anno prima, la patologia non era scomparsa. Al riguardo la sentenza ha affermato che la documentazione medica, anteriore di almeno un anno, non certificava che il ricorrente fosse stato colto da crisi al momento del fatto e che nessuna giustificazione era stata fornita all’atto della contravvenzione. Puntualizzando, peraltro, in sede penale, che, ove l’imputato deduca una determinata situazione di fatto a sostegno dell’operatività di una esimente reale o putativa, è su di lui che incombe l’errore di provarne la sussistenza, non essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di qualsiasi sussidio, e l’allegazione da parte dell’imputato dell’erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità deve basarsi, non già su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d’animo dell’agente, bensì su dati di fatto concreti, i quali siano tali da giustificare l’erroneo convincimento in capo all’imputato di trovarsi in tale stato (Cass. pen., 28325/03). Nella specie è del tutto evidente che non ricorresse alcuna necessità di salvare sè o altri dal pericolo attuale ed immediato di un danno grave alla persona con l’unico mezzo della commissione dell’illecito, dato che la produzione di un certificato anteriore di un anno è inidonea alla tesi prospettata, con la conseguenza che bene ha fatto il giudice a ritenere non convenientemente documentato lo stato di necessità. Peraltro il ricorrente ammette di non aver fatto dichiarazioni al momento della contestazione. Il ricorso va, conseguentemente, rigettato, mentre la mancata costituzione del Ministero esime dalla pronuncia delle spese. |
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