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Codice della strada Modifiche agli art.723162 del C.d.S. - DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2003, n. 355

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.(GU n. 300 del 29-12-2003)

CASSETTO: LEGGI/D.LEGGE FILE: WEB: 0018


Con il decreto-legge n. 355 del 24 dicembre 2003 il Governo ha prorogato alcuni termini legislativi in scadenza fra questi:
* il termine previsto dal codice della strada dal quale è fatto obbligo ai conducenti, in caso di veicolo fermo fuori dai centri abitati, di scendere dal veicolo e circolare sulla strada solo indossando giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità è prorogato al 1° aprile 2004;
* la decorrenza dell’obbligo per i conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di cose o per trasporti specifici di equipaggiarli con strisce posteriori e laterali retroriflettenti è differita al 1° gennaio 2005.

 

testo in vigore dal: 29-12-2003
DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2003, n. 355

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
(GU n. 300 del 29-12-2003)
  
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla
proroga  ed  al  differimento  di  termini  previsti  da disposizioni
legislative,   concernenti   adempimenti  di  soggetti  ed  organismi
pubblici,  al  fine  di  consentire  una  più  concreta  e  puntuale
attuazione  dei  medesimi  adempimenti,  nonché  per corrispondere a
pressanti esigenze sociali ed organizzative;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  i  rapporti  con  il  Parlamento,  di  concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze;
 
                              E m a n a
 
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
 
              Benefici in favore dell’emittenza locale
 
  1.    Il    termine    del   31 gennaio   previsto   dal   comma 19
dell’articolo 145  della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  per la
emanazione del bando di concorso ivi previsto, relativamente all’anno
2004, è prorogato al 31 maggio.
 
                               Art. 2.
 
       Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi
 
  1.    Relativamente    all’anno   2003,   i   versamenti   previsti
dall’articolo 19,  comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 1996,
n.  625,  possono  essere  effettuati  entro  il  30 giugno 2004, con
applicazione dell’interesse al saggio legale.
  2.   Relativamente   all’anno   2003,   la   comunicazione  di  cui
all’articolo 19, comma 11, del medesimo decreto legislativo di cui al
comma 1 è trasmessa entro il 15 luglio 2004.
 
                               Art. 3.
 
           Efficacia dei decreti di occupazione di urgenza
 
  1. All’articolo 7,  comma 1  del  decreto-legge 25 ottobre 2002, n.
236,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n.
284,  le  parole:"«31 dicembre 2003»" sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2004»."
 
                               Art. 4.
 
                     Validità attestazioni SOA
 
  1. E’ prorogato al 30 aprile 2004 il termine triennale di validità
delle attestazioni di cui al comma 5 dell’articolo 15 del decreto del
Presidente  della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, rilasciate dalle
Società  Organismi di Attestazione (SOA), la cui scadenza interviene
prima di tale data.
 
                               Art. 5.
 
                         Codice della strada
 
  1. All’articolo 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni, le parole: «1° gennaio
2004» sono sostituite dalle seguenti: «1° aprile 2004».
  2. Al comma 5-bis dell’articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003,
n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.
214,  le  parole:  «1° luglio  2004»  sono sostituite dalle seguenti:
«1° gennaio 2005».
 
 Nota di redazione: 
- art. 162, comma 4-ter (uso da parte del conducente,
fuori dai centri abitati, di giubbotto o bretelle retroriflettenti, ecc.);
- comma 2 è riferito all’equipaggiamento da parte degli autoveicoli, rimorchi
e semirimorchi ecc.,di p.c. sup. a 3,5 t., di strisce posteriori e laterali
retroriflettenti (art. 72, comma 2-bis C.d.S.)
 
 
                               Art. 6.
 
                   Edilizia residenziale pubblica
 
  1.  All’articolo 17-ter  del  decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le
parole:   «31 dicembre   2003»"   sono   sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2004».
 
                               Art. 7.
 
   Interventi per incrementare il trasporto di merci per ferrovia
 
  1.  All’articolo 38,  comma 5, primo periodo, della legge 1° agosto
2002,  n.  166,  come  modificato  dall’articolo 1-bis,  comma 2, del
decreto-legge  7 febbraio  2003, n. 15 convertito, con modificazioni,
dalla   legge   8 aprile  2003,  n.  62,  le  parole:  «nel  triennio
2003-2005»" sono sostituite dalle seguenti: «nel triennio 2004-2006».
  Al  comma 7,  primo  periodo,  del medesimo articolo 38, le parole:
«Per  il triennio 2003-2005»" sono sostituite dalle seguenti: «Per il
triennio 2004-2006».
 
                               Art. 8.
 
Comitato centrale e comitati regionali e provinciale per l’albo degli
            autotrasportatori di cose per conto di terzi
 
  1.  I  componenti  del comitato centrale e dei comitati regionali e
provinciali  per  l’albo degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto,
nella qualità di soggetti nominati ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e
6  della  legge  6 giugno  1974,  n. 298, e successive modificazioni,
restano  in  carica  fino  alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo in materia di organizzazione e funzioni delle strutture e
degli  organismi  pubblici operanti nel settore dell’autotrasporto di
merci,  e  comunque  non  oltre  la  data  del 31 dicembre 2005. Alla
scadenza  del  mandato  dei  componenti  dei comitati, determinata ai
sensi  del  presente articolo, si applica il disposto dell’articolo 7
della citata legge n. 298 del 1974.
 
                               Art. 9.
 
          Rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale
 
  1.   Il  termine  di  cui  all’articolo 4,  comma 14,  del  decreto
legislativo  4 agosto  1999, n. 372, è prorogato al 30 ottobre 2005.
Le  Autorità  competenti  definiscono  o adeguano conseguentemente i
propri calendari delle scadenze per la presentazione delle domande di
autorizzazione  integrata  ambientale, da rilasciarsi nel rispetto di
quanto   previsto  dall’articolo 5,  comma 4,  del  medesimo  decreto
legislativo n. 372 del 1999.
 
                               Art. 10
 
Obblighi  di  cui  agli  articoli 48  e  51  del  decreto legislativo
5 febbraio  1997,  n. 22. Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di
                        beni in polietilene.
 
  1. La decorrenza degli obblighi di cui agli articoli 48, comma 2, e
51,  comma  6-ter,  del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive   modificazioni,   nonché  delle  sanzioni  previste  dal
medesimo  articolo 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies, è differita
al 31 marzo 2004.
 
                              Art. 11.
 
                       Gestioni fuori bilancio
 
  1.  Il  termine  di cui all’articolo 11 del decreto-legge 24 giugno
2003,  n.  147,  convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2003, n. 200, è differito al 1° luglio 2004.
 
                              Art. 12.
 
                           Servizio civile
 
  1.  All’articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 5 aprile 2002,
n.  77,  le parole: «1° giugno 2004»" sono sostituite dalle seguenti:
«1° gennaio 2005».
 
                              Art. 13.
 
Completamento  degli  interventi  per  la  ricostruzione  nei  comuni
 colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219.
 
  1.  All’articolo 86, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
le  parole:  «entro  sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro
ventiquattro mesi».
 
                              Art. 14.
 
                Norme per la sicurezza degli impianti
 
  1.  Le  disposizioni  del capo quinto della parte seconda del testo
unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in materia
edilizia,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005.
La  proroga  non  si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e
grado.
 
                              Art. 15.
 
                       Acque potabili trattate
 
  1. L’entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 14-quater
dell’articolo   39  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n.  269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
è  differita  alla  data del 1° luglio 2004 e, comunque, a non prima
dell’approvazione  delle  disposizioni stesse da parte dei competenti
organi dell’Unione europea.
 
                              Art. 16.
 
Prestazioni  aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei
                tecnici sanitari di radiologia medica
 
  1.  Per  garantire  la  continuità  assistenziale  e  fronteggiare
l’emergenza     infermieristica,     le     disposizioni     previste
dall’articolo 1,   commi  1,  2,  3,  4,  5  e  6  del  decreto-legge
12 novembre  2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 gennaio  2002, n. 1, sono prorogate al 31 dicembre 2004, in armonia
con le disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti
di finanza pubblica.
 
                              Art. 17.
 
     Privatizzazione, trasformazione e fusione di enti pubblici
 
  1  . Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell’articolo
2  del  decreto  legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, è prorogato al
31 dicembre  2004,  limitatamente agli enti di cui alla tabella A del
medesimo  decreto  legislativo  per  i  quali  non sia intervenuto il
prescritto  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri e, in
caso  di  fusione  o  unificazione  strutturale,  il  regolamento  da
emanarsi  ai  sensi  dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
 
                              Art. 18.
 
Definizione  transattiva  delle  controversie  per opere pubbliche di
                     competenza dell’ex Agensud
 
  1.  Al comma 2 dell’articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile
1993,  n.  96,  e  successive  modificazioni, le parole: «31 dicembre
2003»" sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».
 
                              Art. 19.
 
      Funzionamento del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio, Molise
 
  1. Nelle more della definizione della nuova pianta organica e della
conclusione  delle  procedure  concorsuali  per  la  copertura  delle
conseguenti vacanze, al fine di garantire il necessario funzionamento
del   Parco   nazionale   d’Abruzzo,  Lazio  e  Molise,  i  contratti
individuali  in essere alla data del 31 dicembre 2003, sono prorogati
di ventiquattro mesi.
  2.  La  proroga  di  cui al comma 1 opera nel limite del contributo
speciale  previsto  per il Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise,
per  gli anni 2003-2004-2005, dall’articolo 94, comma 12, della legge
27 dicembre 2002, n. 289.
 
                              Art. 20.
 
Proroga  e  completamento  degli  interventi per la ricostruzione nei
       comuni colpiti da eventi sismici e da altre calamità.
 
  1.  I  termini  di  cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri  del 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
258  del  4 novembre  2002,  dell’8 novembre  2002,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  267  del  14 novembre 2002, del 12 settembre
2003,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 217 del 18 settembre
2003,  nonché  il  termine  di  cui  al  decreto  del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  del  29 settembre  2003,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi
atmosferici  nel  territorio  della  provincia di Massa Carrara, sono
prorogati  al  31 dicembre 2005; per la prosecuzione degli interventi
disposti  in  attuazione  dei  predetti provvedimenti il Dipartimento
della  protezione  civile  è autorizzato a provvedere con contributi
quindicennali  ai  mutui  che i soggetti competenti possono stipulare
allo  scopo;  a tale fine sono autorizzati due limiti di impegno di 5
milioni  di euro ciascuno a decorrere rispettivamente dagli anni 2005
e  2006.  I  predetti  mutui  possono  essere  stipulati con la Banca
europea  per  gli  investimenti,  la  Banca di sviluppo del Consiglio
d’Europa,  la  Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati
all’esercizio   dell’attività   bancaria   ai   sensi   del  decreto
legislativo  1° settembre  1993, n. 385. Alla ripartizione dei limiti
d’impegno  si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  adottate  ai  sensi  dell’articolo 5, comma 2, della legge
24 febbraio  1992,  n.  225,  d’intesa con le regioni interessate. Le
norme contenute nel presente entrano in vigore il primo gennaio 2004.
  2.  All’onere  di cui al comma 1, pari ad euro 5.000.000 per l’anno
2005  e  ad  euro  10.000.000 a decorrere dall’anno 2006, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 13,  comma  1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, cosi’
come rifinanziata dall’articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre
2003, n. 350.
 
                              Art. 21.
 
                      Concessioni autostradali
 
  1.  Preso  atto delle operazioni di riassetto societario effettuate
nell’anno  2003  da  soggetti  titolari  di concessioni autostradali,
nonché  del  verbale  di  accordo  stipulato il 23 dicembre 2002 con
l’ANAS,  il termine del 31 dicembre 2003 relativo all’approvazione da
parte  del  CIPE  del  IV  atto  aggiuntivo,  stipulato con l’ANAS il
23 dicembre    2002,   ed   all’emanazione   del   relativo   decreto
interministeriale, viene prorogato al 31 gennaio 2004.
 
                              Art. 22.
 
            Gestione dei servizi di trasporto ferroviario
 
  1. I  servizi  ferroviari  di  interesse  regionale  e  locale, con
esclusione   dei   servizi   automobilistici   integrativi   di   cui
all’articolo  8  del  decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e
successive modificazioni, per i quali non risulti raggiunto almeno il
rapporto  dello  0,35  tra  ricavi del traffico e costi operativi del
trasporto  al netto di quelli di infrastruttura, continuano ad essere
affidati,  unitamente alla gestione delle stesse infrastrutture, alle
aziende  che  attualmente  li  svolgono,  fino  al  31 dicembre 2004,
nell’ambito dei finanziamenti esistenti a legislazione vigente.
 
                              Art. 23.
 
Finanziamento  del  rinnovo contrattuale per il settore del trasporto
                           pubblico locale
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  il  rinnovo  del contratto collettivo
relativo  al  settore del trasporto pubblico locale è autorizzata la
spesa  di  euro  337.500.000  annui  a  decorrere  dell’anno  2004; i
trasferimenti erariali conseguenti sono effettuati con le procedure e
le  modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture
e  dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  2.  L’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 42, comma 3,
del   decreto-legge   30 settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differita al
31 dicembre  2004. A tal fine è autorizzata la spesa di 2.000.000 di
euro per l’anno 2004.
  3. All’onere complessivo, pari a euro 339.500.000 per l’anno 2004 e
a  euro  337.500.000  annui  a decorrere dall’anno 2005 derivante dal
presente  articolo,  si  provvede  con le maggiori entrate per accisa
conseguenti  all’aumento  a euro 558,64 per mille litri dell’aliquota
di  accisa  sulla  benzina  e  sulla  benzina  senza  piombo  di  cui
all’allegato   I  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative
concernenti  le  imposte  sulla  produzione  e sui consumi e relative
sanzioni  penali  e amministrative, approvato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
 
                              Art. 24.
 
                          Entrata in vigore
 
  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi’ 24 dicembre 2003
 
                               CIAMPI
 
                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                     Consiglio dei Ministri
                                  Giovanardi, Ministro per i rapporti
                                     con il Parlamento
                                  Tremonti, Ministro dell’economia  e
                                     delle finanze
 
Visto, il Guardasigilli Castelli

 

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