Con il decreto-legge n.
355 del 24 dicembre 2003 il Governo ha prorogato alcuni termini
legislativi in scadenza fra questi:
* il termine previsto dal codice della strada dal quale è fatto obbligo
ai conducenti, in caso di veicolo fermo fuori dai centri abitati, di
scendere dal veicolo e circolare sulla strada solo indossando giubbotto
o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità è prorogato al 1° aprile
2004;
* la decorrenza dell’obbligo per i conducenti di autoveicoli adibiti al
trasporto di cose o per trasporti specifici di equipaggiarli con strisce
posteriori e laterali retroriflettenti è differita al 1° gennaio 2005. |
testo in vigore dal:
29-12-2003
DECRETO-LEGGE 24 dicembre
2003, n. 355
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (GU n. 300 del 29-12-2003)
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla
proroga ed al differimento di termini previsti da disposizioni
legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi
pubblici, al fine di consentire una più concreta e puntuale
attuazione dei medesimi adempimenti, nonché per corrispondere a
pressanti esigenze sociali ed organizzative;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per i rapporti con il Parlamento, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Benefici in favore dell’emittenza locale
1. Il termine del 31 gennaio previsto dal comma 19
dell’articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la
emanazione del bando di concorso ivi previsto, relativamente all’anno
2004, è prorogato al 31 maggio.
Art. 2.
Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi
1. Relativamente all’anno 2003, i versamenti previsti
dall’articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 625, possono essere effettuati entro il 30 giugno 2004, con
applicazione dell’interesse al saggio legale.
2. Relativamente all’anno 2003, la comunicazione di cui
all’articolo 19, comma 11, del medesimo decreto legislativo di cui al
comma 1 è trasmessa entro il 15 luglio 2004.
Art. 3.
Efficacia dei decreti di occupazione di urgenza
1. All’articolo 7, comma 1 del decreto-legge 25 ottobre 2002, n.
236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n.
284, le parole:"«31 dicembre 2003»" sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2004»."
Art. 4.
Validità attestazioni SOA
1. E’ prorogato al 30 aprile 2004 il termine triennale di validità
delle attestazioni di cui al comma 5 dell’articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, rilasciate dalle
Società Organismi di Attestazione (SOA), la cui scadenza interviene
prima di tale data.
Art. 5.
Codice della strada
1. All’articolo 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio
2004» sono sostituite dalle seguenti: «1° aprile 2004».
2. Al comma 5-bis dell’articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003,
n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.
214, le parole: «1° luglio 2004» sono sostituite dalle seguenti:
«1° gennaio 2005».
Nota di redazione: - art. 162, comma 4-ter (uso da parte del conducente, fuori dai centri abitati, di giubbotto o bretelle retroriflettenti, ecc.); - comma 2 è riferito all’equipaggiamento da parte degli autoveicoli, rimorchi e semirimorchi ecc.,di p.c. sup. a 3,5 t., di strisce posteriori e laterali retroriflettenti (art. 72, comma 2-bis C.d.S.)
Art. 6.
Edilizia residenziale pubblica
1. All’articolo 17-ter del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le
parole: «31 dicembre 2003»" sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2004».
Art. 7.
Interventi per incrementare il trasporto di merci per ferrovia
1. All’articolo 38, comma 5, primo periodo, della legge 1° agosto
2002, n. 166, come modificato dall’articolo 1-bis, comma 2, del
decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15 convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, le parole: «nel triennio
2003-2005»" sono sostituite dalle seguenti: «nel triennio 2004-2006».
Al comma 7, primo periodo, del medesimo articolo 38, le parole:
«Per il triennio 2003-2005»" sono sostituite dalle seguenti: «Per il
triennio 2004-2006».
Art. 8.
Comitato centrale e comitati regionali e provinciale per l’albo degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi
1. I componenti del comitato centrale e dei comitati regionali e
provinciali per l’albo degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto,
nella qualità di soggetti nominati ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e
6 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni,
restano in carica fino alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo in materia di organizzazione e funzioni delle strutture e
degli organismi pubblici operanti nel settore dell’autotrasporto di
merci, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2005. Alla
scadenza del mandato dei componenti dei comitati, determinata ai
sensi del presente articolo, si applica il disposto dell’articolo 7
della citata legge n. 298 del 1974.
Art. 9.
Rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale
1. Il termine di cui all’articolo 4, comma 14, del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 372, è prorogato al 30 ottobre 2005.
Le Autorità competenti definiscono o adeguano conseguentemente i
propri calendari delle scadenze per la presentazione delle domande di
autorizzazione integrata ambientale, da rilasciarsi nel rispetto di
quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, del medesimo decreto
legislativo n. 372 del 1999.
Art. 10
Obblighi di cui agli articoli 48 e 51 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22. Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di
beni in polietilene.
1. La decorrenza degli obblighi di cui agli articoli 48, comma 2, e
51, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni, nonché delle sanzioni previste dal
medesimo articolo 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies, è differita
al 31 marzo 2004.
Art. 11.
Gestioni fuori bilancio
1. Il termine di cui all’articolo 11 del decreto-legge 24 giugno
2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2003, n. 200, è differito al 1° luglio 2004.
Art. 12.
Servizio civile
1. All’articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 5 aprile 2002,
n. 77, le parole: «1° giugno 2004»" sono sostituite dalle seguenti:
«1° gennaio 2005».
Art. 13.
Completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni
colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219.
1. All’articolo 86, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro
ventiquattro mesi».
Art. 14.
Norme per la sicurezza degli impianti
1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005.
La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e
grado.
Art. 15.
Acque potabili trattate
1. L’entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 14-quater
dell’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
è differita alla data del 1° luglio 2004 e, comunque, a non prima
dell’approvazione delle disposizioni stesse da parte dei competenti
organi dell’Unione europea.
Art. 16.
Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei
tecnici sanitari di radiologia medica
1. Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare
l’emergenza infermieristica, le disposizioni previste
dall’articolo 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge
12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 gennaio 2002, n. 1, sono prorogate al 31 dicembre 2004, in armonia
con le disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti
di finanza pubblica.
Art. 17.
Privatizzazione, trasformazione e fusione di enti pubblici
1 . Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell’articolo
2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, è prorogato al
31 dicembre 2004, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del
medesimo decreto legislativo per i quali non sia intervenuto il
prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in
caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento da
emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
Art. 18.
Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di
competenza dell’ex Agensud
1. Al comma 2 dell’articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre
2003»" sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».
Art. 19.
Funzionamento del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio, Molise
1. Nelle more della definizione della nuova pianta organica e della
conclusione delle procedure concorsuali per la copertura delle
conseguenti vacanze, al fine di garantire il necessario funzionamento
del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, i contratti
individuali in essere alla data del 31 dicembre 2003, sono prorogati
di ventiquattro mesi.
2. La proroga di cui al comma 1 opera nel limite del contributo
speciale previsto per il Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise,
per gli anni 2003-2004-2005, dall’articolo 94, comma 12, della legge
27 dicembre 2002, n. 289.
Art. 20.
Proroga e completamento degli interventi per la ricostruzione nei
comuni colpiti da eventi sismici e da altre calamità.
1. I termini di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
258 del 4 novembre 2002, dell’8 novembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002, del 12 settembre
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre
2003, nonché il termine di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi
atmosferici nel territorio della provincia di Massa Carrara, sono
prorogati al 31 dicembre 2005; per la prosecuzione degli interventi
disposti in attuazione dei predetti provvedimenti il Dipartimento
della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi
quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare
allo scopo; a tale fine sono autorizzati due limiti di impegno di 5
milioni di euro ciascuno a decorrere rispettivamente dagli anni 2005
e 2006. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca
europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio
d’Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati
all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Alla ripartizione dei limiti
d’impegno si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge
24 febbraio 1992, n. 225, d’intesa con le regioni interessate. Le
norme contenute nel presente entrano in vigore il primo gennaio 2004.
2. All’onere di cui al comma 1, pari ad euro 5.000.000 per l’anno
2005 e ad euro 10.000.000 a decorrere dall’anno 2006, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, cosi’
come rifinanziata dall’articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre
2003, n. 350.
Art. 21.
Concessioni autostradali
1. Preso atto delle operazioni di riassetto societario effettuate
nell’anno 2003 da soggetti titolari di concessioni autostradali,
nonché del verbale di accordo stipulato il 23 dicembre 2002 con
l’ANAS, il termine del 31 dicembre 2003 relativo all’approvazione da
parte del CIPE del IV atto aggiuntivo, stipulato con l’ANAS il
23 dicembre 2002, ed all’emanazione del relativo decreto
interministeriale, viene prorogato al 31 gennaio 2004.
Art. 22.
Gestione dei servizi di trasporto ferroviario
1. I servizi ferroviari di interesse regionale e locale, con
esclusione dei servizi automobilistici integrativi di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e
successive modificazioni, per i quali non risulti raggiunto almeno il
rapporto dello 0,35 tra ricavi del traffico e costi operativi del
trasporto al netto di quelli di infrastruttura, continuano ad essere
affidati, unitamente alla gestione delle stesse infrastrutture, alle
aziende che attualmente li svolgono, fino al 31 dicembre 2004,
nell’ambito dei finanziamenti esistenti a legislazione vigente.
Art. 23.
Finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del trasporto
pubblico locale
1. Al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo
relativo al settore del trasporto pubblico locale è autorizzata la
spesa di euro 337.500.000 annui a decorrere dell’anno 2004; i
trasferimenti erariali conseguenti sono effettuati con le procedure e
le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. L’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 42, comma 3,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differita al
31 dicembre 2004. A tal fine è autorizzata la spesa di 2.000.000 di
euro per l’anno 2004.
3. All’onere complessivo, pari a euro 339.500.000 per l’anno 2004 e
a euro 337.500.000 annui a decorrere dall’anno 2005 derivante dal
presente articolo, si provvede con le maggiori entrate per accisa
conseguenti all’aumento a euro 558,64 per mille litri dell’aliquota
di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo di cui
all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
Art. 24.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 24 dicembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Giovanardi, Ministro per i rapporti
con il Parlamento
Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli Castelli
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