(omissis)
Fatto e diritto
Con atto notificato il 19.7.2005, il Comune di Cavallino ricorre per
cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Lecce del 24.5.2005, che,
in accoglimento del ricorso avanzato da …….., aveva annullato la sanzione
amministrativa a questi irrogata per violazione dall’art. 146 comma 3 cod.
della strada (per avere proseguita la marcia con semaforo che segnalava luce
rossa), ritenendo il verbale di contestazione illegittimo in quanto
l’accertamento era avvenuto mediante apparecchiatura elettronica del tipo
Photored F17/A che era risultata utilizzata senza essere stata la stessa tarata
ai sensi di legge.
L’intimato non si è costituito.
Attivata procedura ex art. 375 cod. proc. civ. - gli atti sono stati trasmessi
al procuratore Generale, che ha concluso per la trattazione del ricorso in
camera di consiglio e per il suo rigetto per manifesta infondatezza.
Con un unico motivo, il ricorso denunzia violazione e falsa applicazione
dell’art. 146 (comma 3) e 201 (commi bis e 1 ter) codice della strada e degli
artt. 384 e 385 del relativo regolamento di esecuzione e omessa, insufficiente
e contraddittoria motivazione, censurando la sentenza impugnata per avere
ritenuto illegittimo l’accertamento della violazione in quanto effettuato
tramite un apparecchio di rilevazione non soggetto a taratura da parte di un
Centro SIT autorizzato, operazione che invece non è prescritta dalla legge né
da disposizioni amministrative, che invece si limitano richiedere la mera
omologazione del modello utilizzato.
Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha già da tempo chiarito che la necessità di omologazione delle
apparecchiature di accertamento automatico delle infrazioni va riferita al
singolo modello e non al singolo esemplare, come si desume sui piano logico e
letterale dall’art. 345, comma 2, reg. esec. codice della strada (Cass. n. 8649
del 2006 - Cass. n. 5889 del 2004) e che, ai fini dell’accoglimento della
opposizione una volta che il dispositivo utilizzato appartenga al modello
omologato, è l’opponente a dover dimostrare, nel caso concreto il malfunzionamento
del dispositivo utilizzato, per inconveniente tecnico o altra causa (Cass. n.
9441 del 2001; Cass. n. 287 del 2005).
Ciò posto, l’affermazione che si legge nella sentenza impugnata, secondo cui
l’accertamento compiuto con apparecchio non sottoposto a taratura è
inattendibile, appare priva di fondamento normativo, dal momento che nessuna
disposizione normativa impone la taratura periodica o prima dell’uso delle
apparecchiature di rilevazione automatica dell’infrazione di cui all’art. 146
codice della strada.
La sentenza va pertanto cassata, con rinvio ad altro giudice di pace di Lecce
che si atterrà, nel decidere, al principio di diritto sopra esposto e
provvederà anche sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altro giudice di pace di
Lecce, che provvederà anche sulle spese di giudizio.
(omissis)
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