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Notizie brevi 10/08/2007

In caso di incidente stradale il Cid non ha valore di prova

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che ha rifiutato il ricorso di un automobilista milanese

Foto dalla rete


(ASAPS) - Le assicurazioni non sono tenute a riconoscere il valore di prova piena ai moduli del Cid (constatazione amichevole del sinistro), sottoscritti anche in maniera incompleta dagli automobilisti coinvolti in un incidente stradale e non coincidenti con altre dichiarazioni contenute nel fascicolo del sinistro. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza numero 17160 della III Sez. Civile. La Suprema Corte ha respinto il ricorso di un guidatore contro la “Zurigo Assicurazioni”, affermando che “la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (Cid), resa dal responsabile del danno, proprietario del veicolo assicurato, non ha valore di prova piena ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice”. Il caso affrontato dai giudici del “Palazzaccio” vedeva come protagonista un automobilista milanese P.B. che protestava contro la decisione con cui la Corte di Appello di Milano, nel 2002, gli aveva riconosciuto il diritto a vedersi liquidata solo la metà dei danni riportati dalla sua auto in un incidente. I giudici rilevavano che il Cid era incompleto e che la “funzione accertativa del modulo di constatazione si poneva in assoluto contrasto con il contesto delle uniche dichiarazioni rinvenibili in atti provenienti dai protagonisti del sinistro”. La Suprema Corte ha confermato che il Cid non può essere considerato una prova inoppugnabile della dinamica degli incidenti. (ASAPS)


© asaps.it
Venerdì, 10 Agosto 2007
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