Con circolare prot. 29092/23.18.03 del 27 marzo 2007 la
scrivente Direzione Generale ha fornito indicazioni in ordine all’applicazione
delle norme in materia di formazione dei conducenti professionali. A
seguito di ulteriori approfondimenti con i rappresentanti dei SIIT e con gli
operatori del settore, si rende necessario fornire nuovi chiarimenti in materia
di obbligo del possesso della CQC, nonché di rilascio della stessa. Le
disposizioni contenute nella presente circolare abrogano le disposizioni in
contrasto previste dalla circolare prot. 29092/23.18.03 del 27 marzo 2007. 1. Conducenti esentati
dall’obbligo di possedere la carta di qualificazione del conducente. Ai sensi dell’art. 16 del D.
L.vo 286/2005, la CQC non è richiesta ai conducenti: a) di veicoli la cui velocità
massima autorizzata non supera i 45 km/h; b) di veicoli ad uso delle forze
armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del
mantenimento dell’ordine pubblico, o messi a loro disposizione; c) di veicoli sottoposti a prove
su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei
veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione; d) di veicoli utilizzati in
servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio; e) di veicoli utilizzati per le
lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei
certificati di abilitazione professionale; f) di veicoli utilizzati per il
trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali; g) di veicoli che trasportano
materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell’esercizio della
propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca
l’attività principale del conducente. Per quanto riguarda le esenzioni
previste ai punti f) e g) riferentesi ai conducenti di veicoli adibiti ad uso
proprio, va chiarito che detta esenzione non si applica nel caso in cui il
conducente del veicolo risulti assunto alle dipendenze di un’impresa con la
qualifica di autista. In tal caso, infatti, non vi è dubbio che la guida del
veicolo viene effettuata a carattere professionale. Va, inoltre, chiarito che non
sono esentati dall’obbligo del possesso della CQC i conducenti di scuolabus per
i quali era richiesto il CAP KD, a prescindere dal fatto che l’attività sia
esercitata in conto proprio o per conto di terzi. 2.
Rilascio della carta di qualificazione del conducente per documentazione L’art.
17 del D. L.vo 286/2005 individua i
conducenti che possono ottenere la CQC per documentazione, in esenzione,
dunque, dall’obbligo di frequentare corsi di formazione iniziale e di sostenere
l’esame. L’art. 2
del D.D. 7 febbraio 2007 concernente il rilascio della CQC ha stabilito che
possono ottenere il rilascio della carta per “documentazione” i conducenti: a) residenti in Italia, titolari
del certificato di abilitazione professionale di tipo KD rilascianto
antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto stesso; b) residenti in Italia, titolari
della patente di guida della categoria C ovvero C+E rilasciata antecedentemente
alla data di entrata in vigore del decreto stesso; c)
residenti in altri Stati appartenenti all’Unione europea o allo Spazio
economico europeo ma dipendenti da un’impresa di autotrasporto di persone o di
cose avente sede in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del
decreto stesso, della patente di guida delle categorie C, C+E, D e D+E e relative sottocategorie; d) residenti in Stati non
appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo dipendenti da
un’impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia, titolari
di patente di guida, anche se rilasciata all’estero, equivalente alle categorie
C, C+E, D e D+E e relative sottocategorie, alla data di entrata in vigore del
decreto stesso. Si
sottolinea che sarà possibile rilasciare per documentazione la CQC
esclusivamente a conducenti titolari di patente di guida della categoria C o
del CAP KD rilasciati entro il 4 aprile 2007. Possono,
invece, richiedere il rilascio della CQC i titolari di patente della categoria
C o di CAP KD rilasciati successivamente al 4 aprile, per duplicato di patente
o di CAP rilasciate antecedentemente a tale data. Il
citato art. 2 stabilisce il seguente calendario sulla base del quale i
conducenti possono presentare domande per ottenere il rilascio della CQC in
esenzione dall’obbligo di frequentare il corso e sostenere i relativi esami: a)
conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere A, B, C, D, E, F dal 5 aprile
2007; b)
conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere G, H, I, J, K, L, M dal 5
luglio 2007; c)
conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere N, O, P, Q, R dal 5 ottobre
2007; d)
conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere S, T, U, V, W, X, Y, Z, dal 5 gennaio 2008. La “calendarizzazione” è stata prevista per
programmare l’afflusso degli utenti presso gli Uffici Motorizzazione civile. La
richiesta di rilascio della CQC “per documentazione” deve essere redatta sul
modello TT746C cui sono allegate: - un’attestazione di versamento,
su conto corrente n. 9001, della
tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870; - un’attestazione di versamento,
su conto corrente n. 4028, della
tariffa di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20
agosto 1992 (assolvimento dell’imposta
di bollo relativa alla domanda ed alla CQC); - una fotografia recente del
volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco; - fotocopia della patente di
guida. Si
ricorda che ai sensi delle norme vigenti, l’istanza di rilascio può essere
presentata all’Ufficio Motorizzazione civile dall’interessato, da una persona
munita di delega, da un’autoscuola o da uno studio di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto. I conducenti residenti in Stati
non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, che
svolgono la loro attività alle dipendenze di un’impresa di autotrasporto,
devono produrre altresì l’attestazione del rapporto di lavoro intercorrente con
una impresa di autotrasporto avente sede in Italia, redatta secondo il modello
allegato alla presente circolare. Su tale dichiarazione gli Uffici
effettueranno accertamenti a campione per verificarne la veridicità. Si
sottolinea il fatto che un utente non può in alcun modo anticipare la richiesta
di rilascio della CQC rispetto alle date fissate dal decreto, ma può, in ogni
caso posticiparla, fermo restando che, trascorsi tre anni dalla data di entrata
in vigore del decreto dirigenziale 7 febbraio 2007 e, cioè, dal 5 aprile 2010,
non sarà in alcun modo possibile ottenere la CQC per documentazione (art. 2
comma 3, del D.M. citato). Al
momento del rilascio della CQC per trasporto di persone deve essere ritirato il
CAP di tipo KD. Al
momento del rilascio della CQC per trasporto di merci, deve essere ritirato, se
posseduto dal conducente di età inferiore a ventuno anni, il CAP di tipo KC. Il
conducente titolare di patente comprendente le categorie C e D e del
certificato di abilitazione professionale di tipo KD che ha richiesto la CQC
“per documentazione” solo per il trasporto di cose, potrà, successivamente,
richiedere anche il rilascio della carta di qualificazione per il trasporto di
persone (o viceversa) ancora in esenzione dall’obbligo di frequentare il corso
e sostenere l’esame, a condizione che la seconda richiesta venga presentata all’Ufficio
entro il 5 aprile 2010. Il tal caso, il rilascio della nuova CQC, contenente
entrambe le abilitazioni, è subordinata al ritiro della precedente CQC. Nel
caso in cui, a corredo di una richiesta di rilascio di CQC venga esibita una
patente di guida le cui categorie non corrispondono alle categorie previste
dalla Direttiva 91/439/CEE, l’Ufficio dovrà richiedere al Consolato o
all’Ambasciata dello Stato che ha emanato la patente una traduzione della
stessa per verificare la corrispondenza con una delle categorie C, CE, D e DE o
relative sottocategorie. Nel caso dalla traduzione non sia possibile accertare
con precisione l’esatta corrispondenza della categoria, dovrà essere posto
specifico quesito alla Divisione 6 di questa Direzione Generale. Ai fini
del computo del quinquennio di validità delle CQC rilasciate in esenzione
dall’obbligo di frequentare il corso di qualificazione iniziale e di sostenere
il relativo esame, la scadenza di validità va calcolata a partire dal 10
settembre 2008 per le CQC che abilitano al trasporto di persone, ovvero dal 10
settembre 2009 se abilitano al trasporto di cose (ad esempio, una CQC per il
trasporto di persone rilasciata “per documentazione” il 1 ottobre 2007 scadrà
di validità il 9 settembre 2013, mentre una CQC per il trasporto di cose
rilasciata “per documentazione” il 1 ottobre 2007 scadrà il 9 settembre 2014). Poiché
il certificato di abilitazione professionale di tipo KD è valido anche, ai
sensi dell’art. 310, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del
codice della strada, anche per la guida dei veicoli cui abilita il CAP di tipo
KB, il conducente titolare del CAP di tipo KD potrà, al momento di presentare
l’istanza per il rilascio della CQC per “documentazione”, presentare anche
istanza per il rilascio del certificato KB. All’uopo, il conducente, oltre alla
documentazione sopra elencata prevista per il rilascio della CQC, dovrà
presentare, sul modello TT746C, contestuale domanda di rilascio della CQC e del
CAP KB cui sono allegate: - un’attestazione di versamento,
su conto corrente n. 4028, delle
tariffe di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20
agosto 1992 relative a: a)
assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla domanda; b)
assolvimento di due imposte di bollo relative alla CQC e al CAP KB; - una fotografia recente del
volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco. - un’attestazione di versamento,
su conto corrente n. 9001, di due
tariffe di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870,
relative a: a)
rilascio CQC; b)
rilascio CAP di tipo KB. - fotocopia della patente di
guida. 3. Duplicato della carta di qualificazione del conducente Il
duplicato della CQC può essere rilasciato, oltre che per rinnovo di validità
allo scadere del quinquennio, con le modalità indicate al paragrafo 5, anche: a) per deterioramento; b) per smarrimento, furto o
distruzione. Si
fa presente che è possibile duplicare CQC rilasciate da altri Stati comunitari
ovvero da Stati facenti parte dello Spazio economico europeo. A tal proposito,
poiché la direttiva 2003/59/CE prevede che la formazione iniziale o periodica
possa essere attestata anche con il codice comunitario “95” apposto sulla
patente di guida, in corrispondenza della categoria posseduta dal conducente, sarà
possibile rilasciare la CQC ai conducenti comunitari che richiedono il
duplicato della patente di guida sulla quale è inserito il suddetto codice. I
conducenti titolari della CQC che richiedono, a qualsiasi titolo, il duplicato
della patente di guida, ovvero ne estendano la validità anche ad altre
categorie (ad esempio da C a CE) hanno l’obbligo, al momento del rilascio della
nuova patente di guida, di richiedere anche il duplicato della CQC (presentando
la stessa documentazione prevista per il rilascio di un duplicato per
deterioramento). Tale esigenza nasce dal fatto che sulla CQC deve essere
indicato il numero della patente di guida. Nelle
ipotesi di duplicato o di estensione della patente di guida, dunque, la nuova
patente sarà rilasciata al titolare solo al momento in cui sarà predisposta
anche la nuova CQC. A tal uopo, al fine di non penalizzare i conducenti
professionali che, per svolgere la loro attività lavorativa, hanno necessità di
avere la CQC, gli Uffici Motorizzazione civile daranno priorità alla
predisposizione delle CQC in parola. La
richiesta di duplicato per deterioramento dovrà essere presentata ad un Ufficio
Motorizzazione civile su modello TT746C, allegando: - un’attestazione di versamento,
su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3
della legge 1 dicembre 1986, n. 870; - un’attestazione di versamento,
su conto corrente n. 4028, della
tariffa di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20
agosto 1992 (assolvimento dell’imposta
di bollo relativa alla domanda ed alla CQC); - una fotografia recente del
volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco. La
richiesta di duplicato per smarrimento, furto o distruzione dovrà essere
presentata ad un Ufficio Motorizzazione civile su modello TT746C, allegando: - un’attestazione di versamento,
su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3
della legge 1 dicembre 1986, n. 870; - la denuncia di perdita del
possesso resa ad un organo di polizia. L’Ufficio
cui sia richiesto, da conducente che ha acquisito la residenza in Italia ovvero
che lavora alle dipendenze di un’impresa di autotrasporto avente sede in
Italia, il duplicato di una CQC rilasciata da altro Stato comunitario o
appartenente al SEE, dovrà verificare, ai sensi dell’art 6, comma 2, del D.D. 7
febbraio 2007 sul rilascio della CQC, previo accertamento presso le competenti
autorità dello Stato di rilascio, che la CQC da duplicare sia in corso di
validità e su di essa non gravino disposizioni sanzionatorie. Nel
caso in cui un conducente debba procedere al duplicato della CQC, mentre è in
corso la procedura di duplicato della patente di guida, il rilascio della CQC
sarà subordinato al previo rilascio della patente. La
richiesta di duplicato della CQC, in caso di richiesta di duplicato della
patente di guida dovrà essere presentata ad un Ufficio Motorizzazione civile su
modello TT746C, allegando: - un’attestazione di versamento,
su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3
della legge 1 dicembre 1986, n. 870; - un’attestazione di versamento,
su conto corrente n. 4028, della
tariffa di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20
agosto 1992 (assolvimento dell’imposta
di bollo relativa alla domanda ed alla CQC); - una fotografia recente del
volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco.
E’
possibile convertire la CQC, in corso di validità, rilasciata in altri Stati
comunitari. La
richiesta di conversione dovrà essere presentata ad un Ufficio Motorizzazione
civile su modello TT746C, allegando: - un’attestazione di versamento,
su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3
della legge 1 dicembre 1986, n. 870; - un’attestazione di versamento,
su conto corrente n. 4028, della
tariffa di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20
agosto 1992 (assolvimento dell’imposta
di bollo relativa alla domanda ed alla CQC); - una fotografia recente del
volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco. La
CQC convertita non deve essere restituita allo Stato rilasciante. 5. Termini di applicazione L’art.
8 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri 7 febbraio 2007
(relativo al rilascio della CQC) stabilisce che: - per quel che concerne il
trasporto persone, l’obbligo di condurre veicoli con la CQC decorre dal 10
settembre 2008; - per quel che concerne il
trasporto di cose, l’obbligo di condurre veicoli con la CQC decorre dal 10
settembre 2009. I
conducenti che hanno conseguito la patente di guida della categoria C o CE,
ovvero il certificato di abilitazione professionale di tipo KD dal 5 aprile
2007, non potranno ottenere, per documentazione, la CQC, ma dovranno seguire il
corso e sostenere il relativo esame. Dal
10 settembre 2008 non saranno più rilasciati (né per conseguimento né per
duplicato) i certificati di abilitazione professionale di tipo KD. Parimenti, a
decorrere dal 10 settembre 2009 non saranno più rilasciati i certificati di
abilitazione professionale di tipo KC. I conducenti che conseguono la patente
di guida della categoria C o CE, ovvero il certificato di abilitazione
professionale di tipo KD a partire dal 5 aprile 2007, potranno pur senza aver
conseguito la CQC, condurre veicoli adibiti al trasporto di persone, fino al 9
settembre 2008, ovvero adibiti al trasporto di merci fino al 9 settembre 2009. IL DIRETTORE
GENERALE
Dott. Ing. Sergio DONDOLINI
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