Giovedì 21 Novembre 2024
area riservata
ASAPS.it su
Circolari 11/08/2007

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Obbligo del possesso e rilascio della carta di qualificazione del conducente.

Circolare Prot. Div6 77898/8.3 del 10 agosto 2007

Con circolare prot. 29092/23.18.03 del 27 marzo 2007 la scrivente Direzione Generale ha fornito indicazioni in ordine all’applicazione delle norme in materia di formazione dei conducenti professionali.

 A seguito di ulteriori approfondimenti con i rappresentanti dei SIIT e con gli operatori del settore, si rende necessario fornire nuovi chiarimenti in materia di obbligo del possesso della CQC, nonché di rilascio della stessa. Le disposizioni contenute nella presente circolare abrogano le disposizioni in contrasto previste dalla circolare prot. 29092/23.18.03 del 27 marzo 2007.

1. Conducenti esentati dall’obbligo di possedere la carta di qualificazione del conducente.

Ai sensi dell’art. 16 del D. L.vo 286/2005, la CQC non è richiesta ai conducenti:

a) di veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;

b) di veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico, o messi a loro disposizione;

c) di veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;

d) di veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;

e) di veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;

f) di veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;

g) di veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente.

Per quanto riguarda le esenzioni previste ai punti f) e g) riferentesi ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio, va chiarito che detta esenzione non si applica nel caso in cui il conducente del veicolo risulti assunto alle dipendenze di un’impresa con la qualifica di autista. In tal caso, infatti, non vi è dubbio che la guida del veicolo viene effettuata a carattere professionale.

Va, inoltre, chiarito che non sono esentati dall’obbligo del possesso della CQC i conducenti di scuolabus per i quali era richiesto il CAP KD, a prescindere dal fatto che l’attività sia esercitata in conto proprio o per conto di terzi.

 2. Rilascio della carta di qualificazione del conducente per documentazione

L’art. 17 del D. L.vo 286/2005 individua i conducenti che possono ottenere la CQC per documentazione, in esenzione, dunque, dall’obbligo di frequentare corsi di formazione iniziale e di sostenere l’esame.

 Con circolare prot. MOT3/761/M350 del 3 febbraio 2006 la scrivente Amministrazione aveva già chiarito che sono “fatti salvi i diritti acquisiti dai conducenti che si trovano, alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione nelle condizioni previste dall’art. 17 del D. L.vo. 286/2005”.

L’art. 2 del D.D. 7 febbraio 2007 concernente il rilascio della CQC ha stabilito che possono ottenere il rilascio della carta per “documentazione” i conducenti:

a) residenti in Italia, titolari del certificato di abilitazione professionale di tipo KD rilascianto antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

b) residenti in Italia, titolari della patente di guida della categoria C ovvero C+E rilasciata antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

c) residenti in altri Stati appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un’impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, della patente di guida delle categorie C, C+E, D e D+E e relative sottocategorie;

d) residenti in Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo dipendenti da un’impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia, titolari di patente di guida, anche se rilasciata all’estero, equivalente alle categorie C, C+E, D e D+E e relative sottocategorie, alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

 Si sottolinea che sarà possibile rilasciare per documentazione la CQC esclusivamente a conducenti titolari di patente di guida della categoria C o del CAP KD rilasciati entro il 4 aprile 2007.

 Possono, invece, richiedere il rilascio della CQC i titolari di patente della categoria C o di CAP KD rilasciati successivamente al 4 aprile, per duplicato di patente o di CAP rilasciate antecedentemente a tale data.

Il citato art. 2 stabilisce il seguente calendario sulla base del quale i conducenti possono presentare domande per ottenere il rilascio della CQC in esenzione dall’obbligo di frequentare il corso e sostenere i relativi esami:

a) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere A, B, C, D, E, F dal 5 aprile 2007;

b) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere G, H, I, J, K, L, M dal 5 luglio 2007;

c) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere N, O, P, Q, R dal 5 ottobre 2007;

 d) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere S, T, U, V, W, X, Y, Z, dal 5 gennaio 2008.

 La “calendarizzazione” è stata prevista per programmare l’afflusso degli utenti presso gli Uffici Motorizzazione civile.

La richiesta di rilascio della CQC “per documentazione” deve essere redatta sul modello TT746C cui sono allegate:

- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870;

- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla domanda ed alla CQC);

- una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco;

- fotocopia della patente di guida.

Si ricorda che ai sensi delle norme vigenti, l’istanza di rilascio può essere presentata all’Ufficio Motorizzazione civile dall’interessato, da una persona munita di delega, da un’autoscuola o da uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

I conducenti residenti in Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, che svolgono la loro attività alle dipendenze di un’impresa di autotrasporto, devono produrre altresì l’attestazione del rapporto di lavoro intercorrente con una impresa di autotrasporto avente sede in Italia, redatta secondo il modello allegato alla presente circolare. Su tale dichiarazione gli Uffici effettueranno accertamenti a campione per verificarne la veridicità.

 Si sottolinea il fatto che un utente non può in alcun modo anticipare la richiesta di rilascio della CQC rispetto alle date fissate dal decreto, ma può, in ogni caso posticiparla, fermo restando che, trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto dirigenziale 7 febbraio 2007 e, cioè, dal 5 aprile 2010, non sarà in alcun modo possibile ottenere la CQC per documentazione (art. 2 comma 3, del D.M. citato).

 Al momento del rilascio della CQC per trasporto di persone deve essere ritirato il CAP di tipo KD.

 Al momento del rilascio della CQC per trasporto di merci, deve essere ritirato, se posseduto dal conducente di età inferiore a ventuno anni, il CAP di tipo KC.

 Il conducente titolare di patente comprendente le categorie C e D e del certificato di abilitazione professionale di tipo KD che ha richiesto la CQC “per documentazione” solo per il trasporto di cose, potrà, successivamente, richiedere anche il rilascio della carta di qualificazione per il trasporto di persone (o viceversa) ancora in esenzione dall’obbligo di frequentare il corso e sostenere l’esame, a condizione che la seconda richiesta venga presentata all’Ufficio entro il 5 aprile 2010. Il tal caso, il rilascio della nuova CQC, contenente entrambe le abilitazioni, è subordinata al ritiro della precedente CQC.

 Nel caso in cui, a corredo di una richiesta di rilascio di CQC venga esibita una patente di guida le cui categorie non corrispondono alle categorie previste dalla Direttiva 91/439/CEE, l’Ufficio dovrà richiedere al Consolato o all’Ambasciata dello Stato che ha emanato la patente una traduzione della stessa per verificare la corrispondenza con una delle categorie C, CE, D e DE o relative sottocategorie. Nel caso dalla traduzione non sia possibile accertare con precisione l’esatta corrispondenza della categoria, dovrà essere posto specifico quesito alla Divisione 6 di questa Direzione Generale.

Ai fini del computo del quinquennio di validità delle CQC rilasciate in esenzione dall’obbligo di frequentare il corso di qualificazione iniziale e di sostenere il relativo esame, la scadenza di validità va calcolata a partire dal 10 settembre 2008 per le CQC che abilitano al trasporto di persone, ovvero dal 10 settembre 2009 se abilitano al trasporto di cose (ad esempio, una CQC per il trasporto di persone rilasciata “per documentazione” il 1 ottobre 2007 scadrà di validità il 9 settembre 2013, mentre una CQC per il trasporto di cose rilasciata “per documentazione” il 1 ottobre 2007 scadrà il 9 settembre 2014).

Poiché il certificato di abilitazione professionale di tipo KD è valido anche, ai sensi dell’art. 310, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, anche per la guida dei veicoli cui abilita il CAP di tipo KB, il conducente titolare del CAP di tipo KD potrà, al momento di presentare l’istanza per il rilascio della CQC per “documentazione”, presentare anche istanza per il rilascio del certificato KB. All’uopo, il conducente, oltre alla documentazione sopra elencata prevista per il rilascio della CQC, dovrà presentare, sul modello TT746C, contestuale domanda di rilascio della CQC e del CAP KB cui sono allegate:

- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, delle tariffe di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 relative a:

a) assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla domanda;

b) assolvimento di due imposte di bollo relative alla CQC e al CAP KB;

- una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco.

- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, di due tariffe di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870, relative a:

a) rilascio CQC;

b) rilascio CAP di tipo KB.

- fotocopia della patente di guida.

È comunque consentito, al titolare di CAP di tipo KD che svolge attività di taxi o di noleggio di autovettura con conducente, di continuare la propria attività utilizzando il suddetto certificato, senza obbligo di richiedere la CQC ed il CAP di tipo KB, a condizione che non richieda la CQC (in tal caso infatti, il rilascio della CQC è subordinato al ritiro del CAP di tipo KD). In ogni caso, alla scadenza della validità del CAP di tipo KD i conducenti che svolgono attività di taxi o di noleggio di autovettura con conducente, devono sostituire il CAP di tipo KD con il CAP di tipo KB. La data di scadenza di validità del CAP KB rilasciato in sostituzione del CAP di tipo KD sarà la stessa della patente della categoria D posseduta dal richiedente.

3. Duplicato della carta di qualificazione del conducente

Il duplicato della CQC può essere rilasciato, oltre che per rinnovo di validità allo scadere del quinquennio, con le modalità indicate al paragrafo 5, anche:

a) per deterioramento;

b) per smarrimento, furto o distruzione.

 Si fa presente che è possibile duplicare CQC rilasciate da altri Stati comunitari ovvero da Stati facenti parte dello Spazio economico europeo. A tal proposito, poiché la direttiva 2003/59/CE prevede che la formazione iniziale o periodica possa essere attestata anche con il codice comunitario “95” apposto sulla patente di guida, in corrispondenza della categoria posseduta dal conducente, sarà possibile rilasciare la CQC ai conducenti comunitari che richiedono il duplicato della patente di guida sulla quale è inserito il suddetto codice.

I conducenti titolari della CQC che richiedono, a qualsiasi titolo, il duplicato della patente di guida, ovvero ne estendano la validità anche ad altre categorie (ad esempio da C a CE) hanno l’obbligo, al momento del rilascio della nuova patente di guida, di richiedere anche il duplicato della CQC (presentando la stessa documentazione prevista per il rilascio di un duplicato per deterioramento). Tale esigenza nasce dal fatto che sulla CQC deve essere indicato il numero della patente di guida.

Nelle ipotesi di duplicato o di estensione della patente di guida, dunque, la nuova patente sarà rilasciata al titolare solo al momento in cui sarà predisposta anche la nuova CQC. A tal uopo, al fine di non penalizzare i conducenti professionali che, per svolgere la loro attività lavorativa, hanno necessità di avere la CQC, gli Uffici Motorizzazione civile daranno priorità alla predisposizione delle CQC in parola.

 La richiesta di duplicato per deterioramento dovrà essere presentata ad un Ufficio Motorizzazione civile su modello TT746C, allegando:

- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870;

- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla domanda ed alla CQC);

- una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco.

 La richiesta di duplicato per smarrimento, furto o distruzione dovrà essere presentata ad un Ufficio Motorizzazione civile su modello TT746C, allegando:

- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870;

- la denuncia di perdita del possesso resa ad un organo di polizia.

 L’Ufficio cui sia richiesto, da conducente che ha acquisito la residenza in Italia ovvero che lavora alle dipendenze di un’impresa di autotrasporto avente sede in Italia, il duplicato di una CQC rilasciata da altro Stato comunitario o appartenente al SEE, dovrà verificare, ai sensi dell’art 6, comma 2, del D.D. 7 febbraio 2007 sul rilascio della CQC, previo accertamento presso le competenti autorità dello Stato di rilascio, che la CQC da duplicare sia in corso di validità e su di essa non gravino disposizioni sanzionatorie.

 Nel caso in cui un conducente debba procedere al duplicato della CQC, mentre è in corso la procedura di duplicato della patente di guida, il rilascio della CQC sarà subordinato al previo rilascio della patente.

La richiesta di duplicato della CQC, in caso di richiesta di duplicato della patente di guida dovrà essere presentata ad un Ufficio Motorizzazione civile su modello TT746C, allegando:

- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870;

- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla domanda ed alla CQC);

- una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco.


4. Conversione della carta di qualificazione del conducente

 E’ possibile convertire la CQC, in corso di validità, rilasciata in altri Stati comunitari.

 La richiesta di conversione dovrà essere presentata ad un Ufficio Motorizzazione civile su modello TT746C, allegando:

- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870;

- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla domanda ed alla CQC);

- una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco.

 La CQC convertita non deve essere restituita allo Stato rilasciante.


5. Termini di applicazione

 L’art. 8 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri 7 febbraio 2007 (relativo al rilascio della CQC) stabilisce che:

- per quel che concerne il trasporto persone, l’obbligo di condurre veicoli con la CQC decorre dal 10 settembre 2008;

- per quel che concerne il trasporto di cose, l’obbligo di condurre veicoli con la CQC decorre dal 10 settembre 2009.

 I conducenti che hanno conseguito la patente di guida della categoria C o CE, ovvero il certificato di abilitazione professionale di tipo KD dal 5 aprile 2007, non potranno ottenere, per documentazione, la CQC, ma dovranno seguire il corso e sostenere il relativo esame.

 Dal 10 settembre 2008 non saranno più rilasciati (né per conseguimento né per duplicato) i certificati di abilitazione professionale di tipo KD. Parimenti, a decorrere dal 10 settembre 2009 non saranno più rilasciati i certificati di abilitazione professionale di tipo KC. I conducenti che conseguono la patente di guida della categoria C o CE, ovvero il certificato di abilitazione professionale di tipo KD a partire dal 5 aprile 2007, potranno pur senza aver conseguito la CQC, condurre veicoli adibiti al trasporto di persone, fino al 9 settembre 2008, ovvero adibiti al trasporto di merci fino al 9 settembre 2009.

    IL DIRETTORE GENERALE


© asaps.it
Sabato, 11 Agosto 2007
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK