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Stato di ebbrezza, da Torino un segnale allarmante - Ubriaco piomba contro l’autobus, ma rifiuta di soffiare nell’etilometro e la Procura chiederà l’archiviazione “senza la prova non è possibile determinare il grado di colpevolezza”



(ASAPS) ALA DI STURA (TORINO) – Definirla grottesca, la vicenda, sembra addirittura un eufemismo. La recente modifica al codice della strada, in materia di guida stato di ebbrezza, ha introdotto 3 fasce di trasgressione, da applicare in relazione alla quantità di alcol ingerito dall’indagato. Questo particolare renderebbe impercorribile da parte della Polizia Giudiziaria, secondo la Procura di Torino, procedere alla contestazione sintomatologica dell’ebbrezza, nel caso la persona oggetto del controllo si rifiuti di soffiare nell’etilometro. In effetti, pur essendo anche la fattispecie di sanzione relativa al rifiuto di sottoporsi al test estremamente severa, quale delle tre diverse ipotesi di reato previste nel corpo dell’articolo 186 del codice della strada dovrebbe essere applicata in caso di accertamento sintomatologico? Insomma, un poliziotto ferma una persona con il fiasco in mano, che non si regge in piedi, e tuttavia non può segnalare niente all’Autorità Giudiziaria, perché impossibilitato a completare l’acquisizione delle fonti di prova. Un bell’escamotage per gli ebbri: rifiutarsi di soffiare nell’etilometro comporta infatti “solo” una sanzione amministrativa di 2.500 euro, che arriva a 3mila in caso di incidente, alla quale si devono comunque aggiungere la sospensione della patente per un minimo di 6 mesi ed il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni. Severa, certo, ma a questo punto la persona in stato di ebrietà avrà maggior convenienza a non soffiare: non dovrà pagarsi l’avvocato, non finirà sotto processo e, formalmente, nessuno potrà mai attribuirgli un precedente di quel tipo. La vicenda è divenuta di pubblico dominio nei giorni scorsi, quando il Pubblico Ministero incaricato della trattazione della pratica ha dato questa interpretazione alla notizia di reato inoltrata dalla Polizia Giudiziaria relativamente alla vicenda di un 41enne coinvolto in un incidente stradale ad Ala di Stura, nelle Valli di Lanzo (Torino). L’uomo, in evidente (ma non comprovabile) stato di ebbrezza alcolica, era finito in sella al proprio scooter contro un pullman di linea. Un incidente a seguito del quale era rimasto lievemente ferito, senza gravi conseguenze. Interviene la Polizia Locale, che gli porge il boccaglio di un etilometro: il suo alito è fortemente vinoso, gli occhi sono lucidi ed arrossati, parla ingarbugliando le parole e si regge appena sulle gambe. Con molta cortesia, il sospetto rifiuta di soffiare, e allora l’agente redige un’annotazione nella quale rileva, sintomatologicamente, l’ebrietà dell’avvinazzato utente, procedendo alla redazione degli atti amministrativi ex articolo 186 comma 7° del codice della strada (Rifiuto di sottoporsi ad accertamenti). Il rapporto, inoltrato al magistrato di turno, non ottiene però il risultato sperato: quello di far applicare la legge. Del resto, lo aveva confermato anche la Corte di Cassazione, lo scorso 20 luglio: per certificare lo stato di ebbrezza di una persona non serve necessariamente l’etilometro, ma è sufficiente la

testimonianza della Polizia Giudiziaria intervenuta. “Ok”, dicono alla Procura, ma con quale grado di colpevolezza? Insomma: è ebbro, ma quanto ebbro? Così, al PM non resta che chiedere l’archiviazione del caso e trasmettere gli atti in Prefettura. Un brutto colpo alla sicurezza stradale. Il legislatore non ci aveva pensato? (ASAPS)

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Giovedì, 16 Agosto 2007
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