Giurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 20 settembre 2006, n. 31155
Inquinamento - Rifiuti - Smaltimento - Veicoli fuori uso - Natura - Rifiuti pericolosi
In tema di gestione dei rifiuti, le autovetture fuori uso costituiscono rifiuti pericolosi (individuati come tali dal codice europeo dei rifiuti con numero identificativo 160104), stante la presenza di componenti, quali oli minerali esausti e liquidi di batterie. (D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 6; D.L.vo
MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con sentenza 8 marzo 2004, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha ritenuto P. A. responsabile, condannandolo alla pena di giustizia, del reato previsto dagli artt. 81 c.p., 50 comma 1 D.L.vo 22/1997 per avere senza autorizzazione svolto, in un’area di circa 650 mq., un’attività di raccolta e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi costituiti da veicoli, rottami ferrosi e parti meccaniche provenienti da demolizione di autovetture. La decisione è stata confermata dalla corte di appello, con la sentenza in epigrafe precisata, per l’annullamento della quale l’imputato ricorre in Cassazione; deduce, con un unico motivo, che le auto da lui trattate erano dimesse, ma non fuori uso per cui non erano da considerarsi rifiuti e, comunque, non erano rifiuti pericolosi. La censura è priva della necessaria concretezza, in quanto il ricorrente non segnala alcun argomento a sostegno del suo assunto, e manifestamente infondata. Deve, innanzi tutto, precisarsi come il Giudice di merito (con motivato accertamento fattuale non sindacabi1e in sede di legittimità) abbia concluso che in un sito di appartenenza dell’imputato giacessero auto dismesse, o parti di esse, e motori con presenza di tracce di oli minerali esausti; avendo come referente tale emergenza, si deve concludere per la correttezza giuridica della conclusione della Corte territoriale circa la qualifica del materiale, destinato alla rottamazione, per cui è processo. Il Decreto Ronchi, nella sua originaria formulazione, prevedeva come rifiuti speciali, rispettivamente al codice 160100 e 160104 i veicoli fuori uso (non più impiegabili nella loro specifica destinazione) ed i veicoli inutilizzabili (che non consentono alcuna forma di uso). La materia è stata modificata, in seguito alla decisione 2000/531 CE ed è stato introdotto il codice Cer 160106 identificativo dei veicoli inutilizzabili considerati rifiuti non pericolosi se vuotati di tutti i liquidi e le parti pericolose. Indi, dopo la decisione 2001/199 CE, la voce è stata sostituita con quella di veicoli fuori uso ed inserita, con invariato codice Cer 160104, tra i rifiuti pericolosi a meno che le sostanze pericolose non siano state eliminate. Le auto in questione erano «dismesse», cioè, fuori uso e contaminate per cui erano da considerarsi rifiuti pericolosi. Per le esposte ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma - che il Collegio ritiene equo quantificare in euro mille - alla Cassa delle Ammende. [RIV-0706P665] | |
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