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Decreti Legge 30/06/2003

DECRETO-LEGGE 27 giugno 2003, n.151 Modifiche ed integrazioni al codice della strada. (GU n. 149 del 30-6-2003)

CASSETTO: LEGGI/D.LEGGE FILE: WEB: 0009

DECRETO-LEGGE 27 giugno 2003, n.151

Modifiche ed integrazioni al codice della strada.
(GU n. 149 del 30-6-2003)

 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  15 gennaio  2002,  n.  9,  recante
disposizioni  integrative e correttive del Nuovo codice della strada,
a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85;
  Visto  il  decreto-legge  20 giugno  2002,  n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita’  ed urgenza di integrare le
norme  del  decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, in vista della
sua  entrata  in  vigore,  con  l’obiettivo  di  pervenire ad un piu’
elevato   livello   di  sicurezza  gia’  nei  prossimi  esodi  estivi
caratterizzati  da  un  massiccio incremento della circolazione nelle
strade;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di concerto con i
Ministri dell’interno e della giustizia;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
Modifiche  alle  disposizioni  inerenti l’espletamento dei servizi di
polizia stradale, le norme per la costruzione delle strade e le norme
                   di equipaggiamento dei veicoli.
 
  1.  Al  comma  1 dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
    a) dopo la lettera d) e’ inserita la seguente: «d-bis) ai Corpi e
ai  servizi  di  polizia  provinciale,  nell’ambito del territorio di
competenza e relativamente alle strade di competenza, fatti salvi gli
accordi tra gli enti locali;»;
    b) dopo  la  lettera f) e’ aggiunta la seguente: «f-bis) al Corpo
di  polizia  penitenziaria  e  al  Corpo  forestale  dello  Stato, in
relazione ai compiti di istituto.».
  2.  Al  comma  2 dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
    a) le  parole:  «solo  per  le  strade esistenti» sono sostituite
dalle seguenti: «solo per specifiche situazioni»;
    b) le parole: «l’adeguamento» sono sostituite dalle seguenti: «il
rispetto».
  3.  All’articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
  «2-bis.  Durante  la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i
semirimorchi  adibiti  al  trasporto di cose nonche’ classificati per
uso speciale o per trasporti specifici, con massa complessiva a pieno
carico  superiore  a  3,5 t,  devono altresi’ essere equipaggiati con
strisce posteriori e laterali retroriflettenti.».
 
 
                               Art. 2.
         Modifiche alle norme inerenti la guida dei veicoli
 
  1. All’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al  comma  8 nel primo periodo la parola: «motocarrozzetta» e’
sostituita  dalle  seguenti: «tricicli, quadricicli»; il secondo e il
terzo periodo sono soppressi;
    b) dopo il comma 8, e’ inserito il seguente:
    «8-bis. Il certificato di cui al comma 8 puo’ essere rilasciato a
mutilati  o  a  minorati  fisici  che siano in possesso di patente di
categoria  B,  C  e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla
conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specifica
certificazione  rilasciata  dalla  commissione  medica locale in base
alle  indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell’articolo
119, comma 10, lettera c).».
  2.  Il  comma 6 dell’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:
  «6.  I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida
emanati  dagli  uffici  del  Dipartimento per i trasporti terrestri a
norma  dell’articolo  129, comma 2, e dell’articolo 130, comma 1, nei
casi  in  cui  sia  accertato  il  difetto con carattere temporaneo o
permanente  dei  requisiti  fisici  e  psichici prescritti, sono atti
definitivi.».
  3. All’articolo 125 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
    «1-bis.  Le  patenti  di guida delle categorie A, A limitata alla
guida  di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza
massima  non  superiore  a 11 Kw, B, C e D, comprese quelle speciali,
sono  valide  per  la  guida  dei veicoli per i quali e’ richiesto il
certificato di idoneita’ alla guida di cui all’articolo 116.»;
    b) al  comma  3  le  parole:  «Chiunque,  munito  di  patente  di
categoria  B,  C  o  D  guida  un  autoveicolo» sono sostituite dalle
seguenti:  «Chiunque,  munito  di  patente di categoria A, A limitata
alla  guida  di  motocicli  di cilindrata non superiore a 125 cc e di
potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C o D, guida un veicolo».
  4. All’articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al   comma   4   nel   primo   periodo,  le  parole:  «di  cui
all’articolo 116,  comma  8,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all’articolo 116, commi 8 e 8-bis,»;
    b) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:
    «5-bis.  Per  i  cittadini  italiani  residenti o dimoranti in un
Paese non comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la validita’
della  patente  e’  altresi’  confermata,  tranne per i casi previsti
nell’articolo    119,    commi    2-bis    e   4,   dalle   Autorita’
diplomatico-consolari  italiane  presenti  nei  Paesi  medesimi,  che
rilasciano   una  specifica  attestazione,  previo  accertamento  dei
requisiti  psichici  e  fisici  da  parte  di  medici fiduciari delle
ambasciate  o dei consolati italiani, temporaneamente sostitutiva del
tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza
all’estero;  riacquisita  la  residenza  o  la  dimora  in Italia, il
cittadino dovra’ confermare la patente ai sensi del comma 5.»;
    c) al  comma  7  il  secondo  e terzo periodo sono sostituiti dal
seguente:   «Alla  violazione  consegue  la  sanzione  amministrativa
accessoria  del  ritiro  della  patente, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.».
  5.  Il  comma 4 dell’articolo 129 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:
  «4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2
e’ atto definitivo.».
  6.  Dopo  il  comma  2  dell’articolo  130  del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n.  285, e successive modificazioni, e’ inserito il
seguente:
  «2-bis.  Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi
del  comma  1  nell’ipotesi  in cui risulti la perdita, con carattere
permanente,  dei  requisiti  psichici  e  fisici  prescritti, e’ atto
definitivo.  Negli altri casi di revoca di cui al comma 1, e’ ammesso
ricorso   al  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Il
provvedimento   del  Ministro  e’  comunicato  all’interessato  e  ai
competenti  uffici  del  Dipartimento  dei trasporti terrestri. Se il
ricorso e’ accolto, la patente e’ restituita all’interessato.».
  7. All’articolo 134 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
    «1-bis.   Al  di  fuori  dei  casi  previsti  dal  comma  1,  gli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero
o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti
all’estero  ed  iscritti  all’Anagrafe  italiani residenti all’estero
(A.I.R.E.) e gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in
uno  Stato dell’Unione europea o acquistati in Italia ed appartenenti
a cittadini comunitari che abbiano, comunque, un rapporto stabile con
il  territorio  italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le
norme   previste  dall’articolo  93,  a  condizione  che  al  momento
dell’immatricolazione  l’intestatario  dichiari  un  domicilio legale
presso una persona fisica residente in Italia.»;
    b) al  comma  2  e’  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: «La
sanzione    accessoria   non   si   applica   qualora   al   veicolo,
successivamente   all’accertamento,  venga  rilasciata  la  carta  di
circolazione, ai sensi dell’articolo 93.».
 
 
                               Art. 3.
                Modifiche alle norme di comportamento
 
  1. All’articolo 143 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al  comma  11  le  parole:  «alla  sanzione amministrativa del
pagamento  di  una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite
dalle  seguenti:  «alla  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
    b) al  comma  12  le  parole:  «alla  sanzione amministrativa del
pagamento  di una somma da euro 137,55 a euro 550,20» sono sostituite
dalle  seguenti:  «alla  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 270,90 a euro 1.083,60».
  2.  Al comma 10 dell’articolo 145 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285, e successive modificazioni, le parole: «alla sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  euro 68,25 a euro
275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20».
  3. All’articolo 146 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al  comma  3  le  parole:  «alla  sanzione  amministrativa del
pagamento  di  una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite
dalle  seguenti:  «alla  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
    b) dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente:
    «3-bis.  Quando  lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di
due  anni,  in  una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due
volte,  all’ultima  infrazione  consegue  la  sanzione amministrativa
accessoria  della  sospensione  della  patente  da uno a tre mesi, ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.».
  4. All’articolo 148 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al  comma  15  le  parole:  «alla  sanzione amministrativa del
pagamento  di  una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite
dalle  seguenti:  «alla  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10»;
    b) al comma 15, in fine, e’ aggiunto il seguente periodo: «Quando
lo  stesso  soggetto  sia  incorso, in un periodo di due anni, in una
delle  violazioni  di cui al comma 3 per almeno due volte, all’ultima
infrazione  consegue  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della
sospensione  della  patente  da  uno a tre mesi, ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI.»;
    c) al  comma  16,  nel  primo  periodo, le parole: «alla sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  euro 68,25 a euro
275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
    d) al  comma  16,  nel secondo periodo, le parole: «alla sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da euro 137,55 a euro
550,20» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 270,90 a euro 1.083,60»;
    e) al  comma  16  il  terzo  periodo  e’ sostituito dal seguente:
«Dalle  violazioni  di  cui  al  presente  comma consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
uno  a  tre  mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II,
del  titolo  VI.  Quando si tratti del divieto di cui al comma 14, la
sospensione della patente e’ da due a sei mesi. Se le violazioni sono
commesse  da un conducente in possesso della patente di guida da meno
di tre anni, la sospensione della stessa e’ da tre a sei mesi.».
  5. All’articolo 151 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 1 la lettera h) e’ sostituita dalla seguente:
    «h)  luci  di  posizione  anteriore,  posteriore  e  laterale:  i
dispositivi  che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e
la  larghezza  del  veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e
laterale;»;
    b) al comma 1 la lettera p) e’ sostituita dalla seguente:
    «p)  pannello  retroriflettente  e fluorescente: il dispositivo a
luce  retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare particolari
categorie di veicoli;»;
    c) dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti:
    «p-bis)  strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa
destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;
    p-ter)  luci  di  marcia  diurna:  il  dispositivo  rivolto verso
l’avanti  destinato  a  rendere  piu’  facilmente visibile un veicolo
durante la circolazione diurna;
    p-quater)  luci d’angolo: le luci usate per fornire illuminazione
supplementare  a  quella  parte  della  strada situata in prossimita’
dell’angolo anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso e’ in
procinto di curvare;
    p-quinquies)  proiettore di svolta: una funzione di illuminazione
destinata  a  fornire  una  migliore illuminazione in curva, che puo’
essere  espletata  per  mezzo  di  dispositivi  aggiuntivi o mediante
modificazione    della    distribuzione   luminosa   del   proiettore
anabbagliante;
    p-sexies)   segnalazione  visiva  a  luce  lampeggiante  blu:  il
dispositivo   supplementare   installato   sui  motoveicoli  e  sugli
autoveicoli di cui all’articolo 177;
    p-septies)  segnalazione  visiva  a  luce  lampeggiante  gialla o
arancione:   il  dispositivo  supplementare  installato  sui  veicoli
eccezionali  o  per  trasporti  in  condizioni di eccezionalita’, sui
mezzi  d’opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui
veicoli  utilizzati  per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la
pulizia  della  strada e la manutenzione della strada, sulle macchine
agricole  ovvero  operatrici,  sui  veicoli  impiegati in servizio di
scorta tecnica.».
  6. All’articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
    «1.  Fuori  dai  centri  abitati, durante la marcia dei veicoli a
motore  e’ obbligatorio l’uso delle luci di posizione, dei proiettori
anabbaglianti  e,  se prescritte, delle luci della targa e delle luci
d’ingombro.  Durante  la  marcia, per i ciclomotori ed i motocicli e’
obbligatorio l’uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati.
Fuori  dei  casi  indicati  dall’articolo  153,  comma 1, in luogo di
questi  dispositivi,  se  il  veicolo  ne  e’  dotato, possono essere
utilizzate le luci di marcia diurna.»;
    b) i commi 1-bis, 1-ter e 2 sono soppressi.
  7. All’articolo 153 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
    «1.  Da  mezz’ora  dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del
suo  sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di
caduta  di  neve,  di  forte  pioggia  e in ogni altro caso di scarsa
visibilita’,  durante  la  marcia  dei veicoli a motore e dei veicoli
trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della
targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci,
sui  veicoli  a  motore,  si  devono tenere accesi anche i proiettori
anabbaglianti.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma 3 i proiettori di
profondita’ possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando
l’illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante
le  brevi  interruzioni  della  marcia connesse con le esigenze della
circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti.»;
    b) al  comma  2  nel  terzo periodo le parole: «nei casi indicati
dall’articolo  152,  comma  1,»  sono sostituite dalle seguenti: «nei
casi indicati dal comma 1»;
    c) al  comma 4 nel secondo periodo le parole: «in deroga al comma
1, punto b)» sono sostituite dalle seguenti: «in deroga al comma 1,»;
    d) il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
    «5.  Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e
dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l’uso dei dispositivi di
segnalazione  visiva  e’  obbligatorio  anche durante la fermata o la
sosta,   a   meno   che  il  veicolo  sia  reso  pienamente  visibile
dall’illuminazione   pubblica   o   venga   collocato   fuori   dalla
carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle
corsie di emergenza.»;
    e) al  comma  6  le  parole:  «nelle  ore  e  nei  casi  indicati
nell’articolo  152,  comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «nelle
ore e nei casi indicati nel comma 1,».
  8.  Al  comma 2 dell’articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285,  e successive modificazioni, e’ aggiunto, in fine, il
seguente  periodo: «Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore
spento.».
  9.  Dopo  il  comma  4  dell’articolo  162  del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n.  285, e successive modificazioni, e’ inserito il
seguente:
  «4.bis.  Nei  casi  indicati  dal  comma 1 durante le operazioni di
presegnalazione  con  il  segnale  mobile  di  pericolo devono essere
utilizzati   dispositivi  retroriflettenti  o  luminosi  per  rendere
visibile il soggetto che opera.».
  10.  All’articolo  170  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
    a) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
    «2.  Sui  ciclomotori  e’  vietato  il trasporto di altre persone
oltre  al  conducente,  salvo  che  il  posto  per  il passeggero sia
espressamente indicato nel certificato di circolazione.»;
    b) al   comma  3  la  parola:  «motocicli»  e’  sostituita  dalle
seguenti: «veicoli di cui al comma 1»;
    c) nel  comma  6  le  parole:  «alla  sanzione amministrativa del
pagamento  di  una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite
dalle  seguenti:  «alla  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10.».
  11.  All’articolo  171  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
    a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
    «1.  Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri
di  ciclomotori  e  motoveicoli  e’  fatto  obbligo di indossare e di
tenere  regolarmente  allacciato un casco protettivo conforme ai tipi
omologati,   secondo  la  normativa  stabilita  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti.»;
    b) il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente:
    «1-bis. Sono esenti dall’obbligo di cui al comma 1 i conducenti e
i passeggeri:
      a) di  ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati
di carrozzeria chiusa;
      b)  di  ciclomotori  e  motocicli a due o a tre ruote dotati di
cellula di sicurezza a prova di crash, nonche’ di sistemi di ritenuta
e   di  dispositivi  atti  a  garantire  l’utilizzo  del  veicolo  in
condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.»;
      c) al  comma  2  le  parole:  «alla sanzione amministrativa del
pagamento  di  una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite
dalle  seguenti:  «alla  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10»;
      d) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
      «3.   Alla  sanzione  pecuniaria  amministrativa  prevista  dal
comma 2  consegue  il  fermo  amministrativo  del  veicolo per trenta
giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.».
  12.  All’articolo  172  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
    a) al  comma  8  le  parole:  «alla  sanzione  amministrativa del
pagamento  di  una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite
dalle  seguenti:  «alla  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10»;
    b) al  comma 8 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando
il  conducente  sia  incorso, in un periodo di due anni, in una delle
violazioni  di cui al presente comma per almeno due volte, all’ultima
infrazione  consegue  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della
sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del
capo I, sezione II, del titolo VI.»;
    c) al  comma  9  le  parole:  «alla  sanzione  amministrativa del
pagamento  di  una  somma da euro 19,95 a euro 81,90» sono sostituite
dalle  seguenti:  «alla  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 33,60 a euro 137,55».
  13.  Al comma 3 dell’articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285, e successive modificazioni, le parole: «alla sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  euro 33,60 a euro
137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10».
  14.  All’articolo  174  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
    a) al  comma  4  le  parole:  «alla  sanzione  amministrativa del
pagamento  di  una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite
dalle  seguenti:  «alla  sanzione amminis
           

          
          
          
Lunedì, 30 Giugno 2003
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