Le disposizioni di cui all’art. 97 del codice della strada,
relative alle formalità necessarie per la circolazione dei ciclomotori, mirano
a garantire il valore certificatorio del contrassegno di identificazione del
veicolo, al fine di scongiurare possibili manipolazioni dei dati ivi riportati
e, a un tempo, di consentire agli addetti al controllo della circolazione l’immediato
riscontro dei dati di identificazione del veicolo; ne consegue che sussiste la
violazione dell’art. 97 codice
della strada nel caso in cui venga posto in circolazione un ciclomotore che
rechi, in luogo del contrassegno originale, una copia fotostatica. Il
Comune di Milano, costituito, ne chiedeva il rigetto sulla scorta della
documentazione esibita e della testimonianza resa dall’agente accertatore. Il
Giudice di pace di Milano con sentenza n. 16298/ 03, depositata il 20 maggio
2003, rigettava il ricorso, confermando il verbale di accertamento. Per
la cassazione della decisione ricorre l’opponente esponendo tre motivi: 1)
omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla contestata violazione dell’art.
152 c.d.s.; 2) contraddittorietà dei motivi in ordine alla violazione dell’art.
97 c.d.s.; 3) erronea applicazione degli artt. 80 c.d.s. Resiste con
controricorso l’intimato Comune. Il
ricorso è infondato e va pertanto
rigettato. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, essendo
sostanzialmente connessi, in quanto attengono entrambi alla motivazione della
sentenza impugnata. Ben
vero, emerge in maniera chiara dal contesto della sentenza impugnata che il
giudicante ha ritenuto sufficienti ai fini della decisione gli elementi emergenti
dalla documentazione esibita dal responsabile del Comune di Milano e i
chiarimenti forniti dallo stesso: ha ritenuto sussistente la violazione
dell’art. 97 c.d.s., affermando che l’utente non ha la facoltà di circolare
alla guida di un ciclomotore applicando al veicolo la copia fotostatica del
suo contrassegno; ha confermato l’operato dell’ agente in ordine alla
contestazione del fatto che l’opponente viaggiava alla guida del ciclomotore
con i fari spenti. Vale,
infatti, osservare che la disposizione di cui all’art. 97 c.d.s. mira a
garantire il valore certificatorio del contrassegno di identificazione del
veicolo, al fine di scongiurare
possibili manipolazioni dei dati ivi riportati, e, a un tempo, consentire agli
addetti alla circolazione l’immediato riscontro dei dati di identificazione
del veicolo. Quanto al secondo motivo, è sufficiente osservare che in
dibattimento non sono emersi elementi contrari al fatto indicato nel verbale di
contestazione della violazione. Coerente con la realtà processuale è il rigetto del terzo
motivo di opposizione, in quanto non risulta prodotto il documento
autorizzativo alla circolazione del motoveicolo per il periodo andante dalla
data della richiesta di revisione a quella fissata per la revisione dello
stesso. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio.[RIV-0706P635] Art. 97 |
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