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Corte di Cassazione 20/08/2007

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE - Assicurazione obbligatoria - Certificato di assicurazione e contrassegno - Guida di ciclomotore con fotocopia del contrassegno originale - Conseguenze

Sezione II , 26 febbraio 2007, n. 4387

Le disposizioni di cui all’art. 97 del codice della strada, relative alle formalità necessarie per la circolazione dei ciclomotori, mirano a garantire il va­lore certificatorio del contrassegno di identificazio­ne del veicolo, al fine di scongiurare possibili manipolazioni dei dati ivi riportati e, a un tempo, di consentire agli addetti al controllo della circolazio­ne l’immediato riscontro dei dati di identificazione del veicolo; ne consegue che sussiste la violazione dell’art. 97 codice della strada nel caso in cui ven­ga posto in circolazione un ciclomotore che rechi, in luogo del contrassegno originale, una copia fo­tostatica.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con ricorso depositato il 17 marzo 2003 C. G. proponeva opposizione al ver­bale di contestazione della violazione degli artt. 152, 97 e 80 c.d.s. elevato dalla Polizia Municipale di Milano in data 21 febbraio 2003, chiedendone l’annul­lamento.

Il Comune di Milano, costituito, ne chiedeva il ri­getto sulla scorta della documentazione esibita e della testimonianza resa dall’agente accertatore.

Il Giudice di pace di Milano con sentenza n. 16298/ 03, depositata il 20 maggio 2003, rigettava il ricorso, confermando il verbale di accertamento.

Per la cassazione della decisione ricorre l’oppo­nente esponendo tre motivi: 1) omessa e contradditto­ria motivazione in ordine alla contestata violazione dell’art. 152 c.d.s.; 2) contraddittorietà dei motivi in ordine alla violazione dell’art. 97 c.d.s.; 3) erronea ap­plicazione degli artt. 80 c.d.s.

Resiste con controricorso l’intimato Comune.

Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, essendo sostanzialmente connessi, in quanto atten­gono entrambi alla motivazione della sentenza impu­gnata.

Ben vero, emerge in maniera chiara dal contesto della sentenza impugnata che il giudicante ha ritenuto sufficienti ai fini della decisione gli elementi emer­genti dalla documentazione esibita dal responsabile del Comune di Milano e i chiarimenti forniti dallo stesso: ha ritenuto sussistente la violazione dell’art. 97 c.d.s., affermando che l’utente non ha la facoltà di cir­colare alla guida di un ciclomotore applicando al ve­icolo la copia fotostatica del suo contrassegno; ha con­fermato l’operato dell’ agente in ordine alla contestazione del fatto che l’opponente viaggiava alla guida del ciclomotore con i fari spenti.

Vale, infatti, osservare che la disposizione di cui all’art. 97 c.d.s. mira a garantire il valore certificatorio del contrassegno di identificazione del veicolo, al fine di scongiurare possibili manipolazioni dei dati ivi ri­portati, e, a un tempo, consentire agli addetti alla cir­colazione l’immediato riscontro dei dati di identifica­zione del veicolo.

Quanto al secondo motivo, è sufficiente osservare che in dibattimento non sono emersi elementi contrari al fatto indicato nel verbale di contestazione della vio­lazione.

Coerente con la realtà processuale è il rigetto del terzo motivo di opposizione, in quanto non risulta pro­dotto il documento autorizzativo alla circolazione del motoveicolo per il periodo andante dalla data della ri­chiesta di revisione a quella fissata per la revisione dello stesso.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio.[RIV-0706P635]

Art. 97

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Lunedì, 20 Agosto 2007
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