foto dalla rete (ASAPS) TORINO, 20 agosto 2007 – Alcuni giorni
fa, proprio dalla Procura di Torino, era stata segnalata una grave lacuna tra
le modifiche al Codice della Strada appena introdotte: l’utente che si rifiuti
di soffiare nell’etilometro, pur se in evidente stato di ebbrezza, non può essere
oggetto dell’azione penale, in quanto – secondo il rivisto articolo 186 – sono
previste tre fattispecie di violazione diverse, di gravità diversa in relazione
alla quantità di alcol nel sangue. La notizia ha fatto rumore ed ha lasciato
sconcertati coloro che, in qualche modo, concorrono alla sicurezza stradale. In
modo particolare, gli operatori di polizia stradale, frustrati dall’impotenza
di un clamoroso inganno trovato prima ancora che la legge potesse trovare di
fatto applicazione. Proprio in seno alla procura di Torino, un vertice tra
tutti i Pubblici Ministeri ha condotto ad una linea d’azione molto coraggiosa
ed ora, nel territorio di competenza della magistratura torinese, anche chi
rifiuterà di soffiare, o di farsi prelevare il sangue, finirà sotto processo.
Ora, bisogna vedere se la serie di considerazioni saranno in qualche modo
recepite e condivise anche dai giudici, coloro cioè che, dall’udienza
preliminare in poi, dovranno decidere sulla scorta della fonti di prova
presentate. Nella nota d’agenzia che comunica la decisione del “Palazzaccio”,
non è indicato come sarà superato l’ostacolo delle tre fattispecie di
superamento dei limiti, ma è probabile che mancando un accertamento
alcolimetrico e dovendo prendere per buono quello sintomatologico effettuato
dalla Polizia Giudiziaria, sarà applicata quella più favorevole all’imputato.
Si tratta di una soluzione di emergenza, alla quale il legislatore dovrà
rispondere in tempi rapidi, per impedire che l’aggravamento del sistema
sanzionatorio previsto dal recente Decreto Legge, alla fine, non si riveli
un’arma formidabile in mano proprio ai trasgressori. (ASAPS) |
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