Giurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sezione II, 27 maggio 2007, n.
7357 In sede penale, ove l’imputato deduca una determinata situazione di
fatto a sostegno dell’operatività di una esimente reale o putativa, è su di lui
che incombe l’onere di provarne la sussistenza. (Massima redazionale). °°°°°°°°°°°°°°°°° SENTENZA Sul ricorso proposto da: C.T. , elettivamente domiciliato
in ROMA VIA EDOARDO D’ONOFRIO 43, presso lo studio dell’avvocato CASSANO
UMBERTO, che lo difende, giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente- Contro MINISTERO DELL’INTERNO -intimato- Avverso la sentenza n. 41709/04
del Giudice di pace di ROMA del 5.11.04, depositata il 06/11/04; udita la relazione della causa
svolta nella camera di consiglio il 06/12/06 dal Consigliere Dott. Vincenzo
CORRENTI; udito per il ricorrente l’Avvocato
Umberto Cassano che si riporta al ricorso; lette le conclusioni scritte del
Sostituto Procuratore Generale dott. CARLO DESTRO che ha concluso per il
rigetto del ricorso perché manifestamente infondato. E’ presente il P.G. in persona del
Dr. Raffaele Ceniccola che si riporta alle conclusioni scritte. FATTO E DIRITTO C.T. ha proposto ricorso per
cassazione contro il Ministero dell’Interno avverso la sentenza del G.d.P. di
Roma del 6.11.2004, che aveva rigettato il suo ricorso, convalidando il verbale
opposto n. 268201 elevato, dalla polizia stradale, per violazione dell’art. 176
C.d.S. per aver circolato nella corsia di emergenza. Non ha svolto difese il Ministero. Il ricorrente ha presentato
memoria. Attivata procedura ex art. 375
c.p.c., il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta
infondatezza. La richiesta merita adesione. Con unico motivo il ricorrente
deduce che si era trovato a transitare nella zona contestata in quanto,
soffrendo di una forma di ipoacusia neurosensoriale bilaterale, era venuto a
trovarsi imbottigliato nel traffico con pregiudizievoli conseguenze per il suo
stato di salute e, anche se il certificato prodotto in giudizio era di circa un
anno prima, la patologia non era scomparsa. Al riguardo la sentenza ha
affermato che la documentazione medica, anteriore di almeno un anno, non
certificava che il ricorrente fosse stato colto da crisi al momento del fatto e
che nessuna giustificazione era stata fornita all’atto della contravvenzione. Questa Corte ha ripetutamente
affermato che, ai fini dell’accertamento della sussistenza o meno delle cause
di esclusione della responsabilità in tema di sanzioni amministrative, previste
dall’art. 4 della legge 689/81, in mancanza di ulteriori precisazioni, occorre
fare riferimento alle disposizioni che disciplinano i medesimi istituti nel
diritto penale, e segnatamente, per quanto concerne lo stato di necessità,
all’art. 54 c.p. (Cass. 24 marzo 2004 n. 5877, 5 marzo 2003 n. 3524, 12 luglio
2000 n. 9254, etc.); si è, altresì, ritenuto che sia idonea ad escludere la
responsabilità anche la semplice supposizione erronea degli elementi
concretizzanti lo stato di necessità, cioè di una situazione concreta che, ove
esistesse realmente, integrerebbe il modello legale dello stato di necessità,
in quanto l’art. 3, secondo comma della legge 689/81 esclude la responsabilità
quando la violazione è commessa per errore sul fatto, ipotesi questa nella
quale rientra anche il semplice convincimento della sussistenza di una causa di
giustificazione, il cui onere probatorio, tuttavia, grava su colui che invochi
l’errore (cass. 12 maggio 1999 n. 4710, la quale fa discendere l’ammissibilità,
anche in tema di illecito amministrativo, delle esimenti putative dall’art. 59
c.p., a norma del quale "se l’agente ritiene per errore che esistano
circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di
lui"; Cass. 25 maggio 1993 n. 5866, Cass. 20 novembre 1985 n. 4710). Puntualizzando, peraltro, in sede
penale, che, ove l’imputato deduca una determinata situazione di fatto a
sostegno dell’operatività di una esimente reale o putativa, è su di lui che
incombe l’onere di provarne la sussistenza, non essendo sufficiente una mera
asserzione sfornita di qualsiasi sussidio, e l’allegazione da parte
dell’imputato erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità
deve basarsi, non già su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato
d’animo dell’agente, bensì su dati di fatto concreti, i quali siano tali da giustificare
l’erroneo convincimento in capo all’imputato di trovarsi in tale stato (Cass.
Pen. 1 luglio 2003 n. 28325). Nella specie è del tutto evidente
che non ricorresse alcuna necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale
ed immediato di un danno grave alla persona con l’unico mezzo della commissione
dell’illecito, dato che la produzione di un certificato anteriore di un anno è inidonea
alla tesi prospettata, con la conseguenza che bene ha fatto il giudice a
ritenere non convenientemente documentato lo stato di necessità. Peraltro il ricorrente ammette di
non aver fatto dichiarazioni al momento della contestazione. Il ricorso va, conseguentemente,
rigettato, mentre la mancata costituzione del Ministero esime dalla pronuncia
sulla spese. PER QUESTI MOTIVI La corte rigetta il ricorso. Roma 6 dicembre 2006. Depositato in Cancelleria il 26
maggio 2007 |
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