“La Paura”, opera di Ilia Rubini
(ASAPS) MILANO, 22 agosto 2007 – La decisione
dalla Prima Sezione del Tribunale Civile di Milano (giudice Paola Gandolfi), è
destinata a fare “rumore” e, soprattutto, ad offrire nuove prospettive nella
definizione del danno biologico. Lo spavento costituisce un danno di natura
psicologica, che può “ferire” gravemente chi vi rimane esposto, pur non
riportando nell’evento traumatico così scioccante lesioni. la vicenda è quella
subita da un automobilista milanese, rimasto coinvolto in un incidente stradale
con un motociclista. Il veicolo da lui condotto entrò in contatto con il
centauro che, dopo un terribile impatto, rimase ucciso. La vista della scena
nella quale egli stesso era protagonista, la crescente consapevolezza che
l’uomo in sella alla moto aveva perduto la vita proprio a seguito dell’evento,
lo spettacolo del suo corpo inanimato, lo hanno segnato profondamente. Lo hanno
spaventato, così tanto da non essere più lo stesso. Per questo motivo ha
chiesto alla propria compagnia assicuratrice, con la quale aveva sottoscritto
una polizza contro gli infortuni, di liquidargli il danno psichico, ed il
giudice gli ha dato ragione: la Prima
Sezione ha accolto la domanda, dichiarando che la compagnia
assicurativa dovrà liquidare il danno che risulterà effettivamente patito
dall’automobilista spaventato, sulla base di quanto previsto dal contratto di
stipula della polizza e dal collegio medico-legale che dovrà interessarsi della
vicenda e valutare le condizioni dell’assicurato. Una nuova frontiera. (ASAPS)
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