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Comunicati stampa 31/08/2007

Comunicato stampa - La guida in stato di ebbrezza secondo le recenti modifiche al Codice della strada: il rifiuto un vantaggio per i furbi.

In un Paese che cerca la sicurezza sulla strada, gli scaltri e gli “esperti” la faranno franca ancora una volta



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Speravamo che le recenti modifiche apportate al codice della strada, con il Decreto Legge n. 117 del 3 agosto 2007, potessero rivelarsi determinanti: invece, analizzato bene il testo, emerge l’esatto contrario. L’esigenza di punire le trasgressioni stradali più letali – guida sotto l’effetto di alcol e stupefacenti ed eccesso di velocità – con l’aggravamento del sistema sanzionatorio, era dettata dalla necessità di creare innanzitutto una maggior deterrenza, possibile peraltro solo con il rinforzo degli organi di polizia stradale e con un maggior coordinamento.

Tuttavia, la contemporanea istituzione di tre fasce progressive di violazione – che rende praticamente impossibile un accertamento sintomatologico da parte della polizia giudiziaria – e la depenalizzazione del rifiuto da parte del conducente di sottoporsi ad accertamento della propria condizione psicofisica, hanno creato una situazione paradossale, tanto che a giovarsene saranno soprattutto i “furbi” e gli “esperti”. Sarà sufficiente rifiutarsi per vedere trasformata la propria condotta da reato penale ad illecito amministrativo.

“Non riusciamo a capire perché il legislatore abbia intrapreso questa strada – dice il presidente dell’Asaps Giordano Biserni – che eminenti esperti consultati concordano con noi nel definire assurda ed irragionevole e sospettabile di incostituzionalità. È evidente, infatti, la disparità di trattamento tra conducenti che si trovano nelle medesime condizioni di fatto e di diritto. Poniamo il caso che persone in evidente stato di ebbrezza – spiega Biserni – vengano sorprese alla guida di veicoli: alcune soffieranno nell’etilometro o accetteranno di sottoporsi al narcotest, altre invece si rifiuteranno. Le prime rischieranno sanzioni penali, mentre le seconde resteranno immuni da questa eventualità, configurandosi a loro carico semplici illeciti amministrativi, seppur pesanti”.

Si è di fatto instaurata un’ingiusta disparità di trattamento, che premia il più furbo o, paradossalmente, il più ubriaco. Una conducente che, per esempio, non riesca a soffiare nell’etilometro perché eccessivamente ebbro – è il caso di un ciclomotorista della provincia di Torino – potrà beneficiare dell’impossibilità della qualificazione del reato da lui commesso (perché il giudice non saprà in relazione a quale grado di ebbrezza giudicarlo) né potrà dirsi “non collaborativo” all’esecuzione del test: non ha rifiutato ma, semplicemente, non poteva.

“Purtroppo siamo davanti – aggiunge il presidente dell’Asaps – ad una riconosciuta facoltà da parte di persone in evidente stato di ebbrezza di sottrarsi al controllo degli organi di polizia stradale, essendo ormai noto che, per evitare la Giustizia in materia di sicurezza stradale, basta dire di no al poliziotto, al carabiniere o al vigile. Ci auguriamo che il Legislatore intervenga al più presto per evitare che proprio attorno ai reati più gravi connessi alla circolazione stradale, con i quali ci misuriamo ogni giorno, non venga sancita per legge l’assoluta impunità. Oggi, di fatto, la condizione è questa”.

L’Asaps ha arricchito il proprio portale www.asaps.it con una serie di pareri tecnici da parte di eminenti giuristi, una sintesi delle notizie più importanti sulla normativa e sulle iniziative intraprese nelle diverse Procure della Repubblica, oltre che mettere a disposizione di tutti l’intera collezione di circolari ministeriali e di estratti della Gazzetta Ufficiale.

Forlì, 23 agosto 2007

L’ufficio stampa ASAPS



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Venerdì, 31 Agosto 2007
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