Giurisprudenza di legittimità ******************* SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO Il
Prefetto di Cremona ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 72/02
del Giudice di pace di Casalmaggiore che, accogliendo l’opposizione proposta ex lege n.
689/81 da A. C., in qualità di obbligato in solido e di esercente la potestà sul
figlio minore F. C., ha annullato l’ordinanza ingiunzione n. 121/2001 emessa da
esso Prefetto in data 13.6.2001 per violazione dell’art. 97, commi 6° e 14°
Cod. Strada. Il
ricorso è sorretto da
due motivi. L’intimato
non ha svolto alcuna attività difensiva. MOTIVI
DELLA DECISIONE I - Il ricorso è tempestivo, quindi ammissibile,
essendo stato l’atto consegnato all’ufficiale giudiziario per la notificazione
al destinatario il 31.5.03 (come risulta dal timbro apposto dal predetto
ufficiale giudiziario sulla prima facciata dell’atto), e quindi entro il temine
annuale (+ 46 giorni
di sospensione feriale) dal 17.4.02, data di pubblicazione della sentenza. Si può,
quindi, procedere all’esame dei motivi di censura. II - Con il primo motivo si denuncia violazione
dell’art. 19 legge 689/81 per avere il Giudice di pace ritenuto nulla l’ordinanza
prefettizia perché emessa dal Prefetto oltre il termine di cui alla detta
norma, non considerando che il detto termine riguarda il tempo concesso al Prefetto
per decidere sul ricorso avverso il sequestro, e pertanto la sua inosservanza
nel caso di specie incideva soltanto sull’efficacia della misura cautelare, non
anche sulla validità dell’ordinanza irrogativa della sanzione. Col
secondo motivo si denunciano plurime violazioni di legge (arti. 2700 c.c nonché
art. 52 D.Lgs.285/92; art.198 DPR 495/92; artt. 97/6 e 142 D.Lgs. 285/92) per
avere il giudice di pace ritenuto non provato il superamento dei limiti di
velocità disattendendo sia il verbale di accertamento dotato di fede privilegiata
sia la successiva verifica eseguita sul ciclomotore dall’ufficio della Motorizzazione
Civile che era, invece, idonea a dimostrare l’avvenuta alterazione delle
caratteristiche del ciclomotore. III -Le
censure sono fondate. La
sentenza è fondata su due distinte ed autonome rationes decidendi conclusivamente riassunte nella
parte finale della motivazione, nella quale l’annullamento dell’ordinanza
prefettizia risulta giustificato “sia perché il provvedimento di
dissequestro era intervenuto oltre il termine di cui all’art. 19 legge
689/81, sia perché emesso senza elementi certi, stante che la prova del superamento
dei limiti di velocità deve ritenersi raggiunta solo quando la circostanza
risulta stabilita dalle apparecchiature previste dall’art. 142 Cod. Strada”. Nessuna
delle due rationes possono
essere condivise. La
prima perché, come esattamente osservato dal ricorrente con il primo motivo di
censura, il termine di cui all’art. 19 della legge 689/81 riguarda soltanto il
sequestro del veicolo e non anche la sanzione irrogata dal Prefetto. Pertanto,
la sua inosservanza nel caso di specie non incideva sulla validità del provvedimento
di irrogazione della sanzione, ma solo sull’efficacia della misura cautelare
(peraltro revocata, come riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata). La
seconda perché l’illecito contestato al C. non era il superamento dei limiti di
velocità, previsto e disciplinato dall’art. 142 Cod. Strada a cui ha fatto
riferimento il Giudice di pace, bensì - com’è pacifico - la violazione dell’art. 97, commi
6 e 14 stesso codice e cioè la circolazione con ciclomotore sviluppante una velocità
superiore a quella prevista dall’art. 52 perché modificato. Pertanto,
ai fini della configurabilità dell’illecito in questione, occorreva accertare non
già la velocità tenuta dai ciclomotore nel caso concreto, ma l’avvenuta
alterazione delle caratteristiche costruttive tecniche del veicolo, con la
conseguenza che i mezzi di accertamento andavano individuati in quelli stabiliti
dall’art. 97 del Regolamento (che demanda le verifiche alla Motorizzazione
Civile), non già in quelli previsti dall’art. 345 ai fini dell’accertamento del
superamento dei limiti di velocità di cui all’art. 142 Cod. Strada, mezzi tra i quali è compresa anche quell’omologazione delle apparecchiature a
cui ha fatto riferimento il Giudice di pace, confondendo – in tal modo - illeciti ontologicamente diversi tra loro. In
accoglimento del ricorso, la sentenza va, pertanto, cassata ma senza rinvio in
quanto, non essendo necessaria ulteriore istruttoria, è possibile decidere la causa anche
nel merito ai sensi dell’art. 384 C.P.C. Ed
invero, essendo stata accertata dalla Motorizzazione Civile, organo a ciò
deputato, l’avvenuta alterazione del ciclomotore, la prova dell’illecito deve ritenersi
raggiunta, senza bisogno di fare ricorso agli altri elementi di prova esaminati
dalla sentenza impugnata, quali il verbale di accertamento e le dichiarazioni
dei testi . L’attestazione,
contenuta nel verbale di accertamento, secondo cui il ciclomotore emetteva un
forte rumore dal motore, è infatti superata dal successivo accertamento della maggiorazione
compiuto dall’organo tecnico. Quanto
alle dichiarazioni dei testi, secondo cui al momento della contestazione il
ciclomotore era fermo e non in movimento, esse sono ininfluenti posto che, ai
fini dell’applicabilità delle disposizioni del Codice della strada, per “circolazione”
deve intendersi non solo il movimento, ma anche la sosta e la fermata (art. 3,
n. 9 Cod. Strada). Essendo
provata la commissione dell’illecito, sono dovute dal trasgressore, oltre la
sanzione pecuniaria, anche le spese di custodia del veicolo, non rilevando a
tal fine, l’intervenuto dissequestro del veicolo in quanto – come si legge nella sentenza a
pag. 3 - disposto dal
Prefetto ai sensi dell’art. 19 della legge 689/81, e cioè solo per decorso del
termine fissato dalla norma per provvedere in via amministrativa sulla misura
cautelare, non già per insussistenza della violazione in relazione alla quale
la misura era stata disposta. L’opposizione
va perciò respinta. Ricorrono
giusti motivi per disporre la compensazione delle spese. La
Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata senza rinvio e, decidendo
nel merito, rigetta l’opposizione compensando le spese. Roma, 20 aprile 2007. |
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