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Corte di Cassazione 23/08/2007

Giurisprudenza di legittimità - SANZIONI AMMINISTRATIVE - CICLOMOTORE CON CARATTERISTICHE ALTERATE. SANZIONI AMMINISTRATIVE - NOZIONE DI CIRCOLAZIONE SU STRADA

(Cass. Civ., sez. II, 22 giugno 2007, n. 14656)

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sezione II, 22 giugno 2007, n. 14656

In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice stradale, in caso di circolazione su strada di ciclomotore che sia in grado di sviluppare una velocità superiore a quella massima consentita si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 97, comma sesto, del codice della strada e non la sanzione prevista per la violazione dei limiti di velocità dall’art. 142 del codice della strada, qualora si contesti l’avvenuta alterazione delle caratteristiche costruttive tecniche del veicolo; ai fini dell’accertamento della violazione, è necessario accertare non già la velocità tenuta dal ciclomotore nel caso concreto, ma l’avvenuta alterazione permanente di tali caratteristiche costruttive, a mezzo delle verifiche operate dalla Motorizzazione civile.

SANZIONI AMMINISTRATIVE - NOZIONE DI CIRCOLAZIONE SU STRADA Ai fini dell’applicabilità delle disposizioni del codice della strada, per "circolazione" deve intendersi non solo il movimento, ma anche la sosta e la fermata dei veicoli sulla sede stradale (Fattispecie concernente la violazione dell’art. 97 codice della strada da parte del proprietario di un ciclomotore , fermo al momento dell’accertamento, che tuttavia presentava una alterazione delle caratteristiche tecniche idonea al superamento, da parte del mezzo in movimento, della velocità massima consentita). 

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Prefetto di Cremona ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 72/02 del Giudice di pace di Casalmaggiore che, accogliendo l’opposizione proposta ex lege n. 689/81 da A. C., in qualità di obbligato in solido e di esercente la potestà sul figlio minore F. C., ha annullato l’ordinanza ingiunzione n. 121/2001 emessa da esso Prefetto in data 13.6.2001 per violazione dell’art. 97, commi 6° e 14° Cod. Strada.

Il ricorso è sorretto da due motivi.

L’intimato non ha svolto alcuna attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I - Il ricorso è tempestivo, quindi ammissibile, essendo stato l’atto consegnato all’ufficiale giudiziario per la notificazione al destinatario il 31.5.03 (come risulta dal timbro apposto dal predetto ufficiale giudiziario sulla prima facciata dell’atto), e quindi entro il temine annuale (+ 46 giorni di sospensione feriale) dal 17.4.02, data di pubblicazione della sentenza.

Si può, quindi, procedere all’esame dei motivi di censura.

II - Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 19 legge 689/81 per avere il Giudice di pace ritenuto nulla l’ordinanza prefettizia perché emessa dal Prefetto oltre il termine di cui alla detta norma, non considerando che il detto termine riguarda il tempo concesso al Prefetto per decidere sul ricorso avverso il sequestro, e pertanto la sua inosservanza nel caso di specie incideva soltanto sull’efficacia della misura cautelare, non anche sulla validità dell’ordinanza irrogativa della sanzione.

Col secondo motivo si denunciano plurime violazioni di legge (arti. 2700 c.c nonché art. 52 D.Lgs.285/92; art.198 DPR 495/92; artt. 97/6 e 142 D.Lgs. 285/92) per avere il giudice di pace ritenuto non provato il superamento dei limiti di velocità disattendendo sia il verbale di accertamento dotato di fede privilegiata sia la successiva verifica eseguita sul ciclomotore dall’ufficio della Motorizzazione Civile che era, invece, idonea a dimostrare l’avvenuta alterazione delle caratteristiche del ciclomotore.

III -Le censure sono fondate.

La sentenza è fondata su due distinte ed autonome rationes decidendi conclusivamente riassunte nella parte finale della motivazione, nella quale l’annullamento dell’ordinanza prefettizia risulta giustificato “sia perché il provvedimento di dissequestro era intervenuto oltre il termine di cui all’art. 19 legge 689/81, sia perché emesso senza elementi certi, stante che la prova del superamento dei limiti di velocità deve ritenersi raggiunta solo quando la circostanza risulta stabilita dalle apparecchiature previste dall’art. 142 Cod. Strada”.

Nessuna delle due rationes possono essere condivise.

La prima perché, come esattamente osservato dal ricorrente con il primo motivo di censura, il termine di cui all’art. 19 della legge 689/81 riguarda soltanto il sequestro del veicolo e non anche la sanzione irrogata dal Prefetto.

Pertanto, la sua inosservanza nel caso di specie non incideva sulla validità del provvedimento di irrogazione della sanzione, ma solo sull’efficacia della misura cautelare (peraltro revocata, come riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata).

La seconda perché l’illecito contestato al C. non era il superamento dei limiti di velocità, previsto e disciplinato dall’art. 142 Cod. Strada a cui ha fatto riferimento il Giudice di pace, bensì - com’è pacifico - la violazione dell’art. 97, commi 6 e 14 stesso codice e cioè la circolazione con ciclomotore sviluppante una velocità superiore a quella prevista dall’art. 52 perché modificato.

Pertanto, ai fini della configurabilità dell’illecito in questione, occorreva accertare non già la velocità tenuta dai ciclomotore nel caso concreto, ma l’avvenuta alterazione delle caratteristiche costruttive tecniche del veicolo, con la conseguenza che i mezzi di accertamento andavano individuati in quelli stabiliti dall’art. 97 del Regolamento (che demanda le verifiche alla Motorizzazione Civile), non già in quelli previsti dall’art. 345 ai fini dell’accertamento del superamento dei limiti di velocità di cui all’art. 142 Cod. Strada, mezzi tra i quali è compresa anche quell’omologazione delle apparecchiature a cui ha fatto riferimento il Giudice di pace, confondendo in tal modo - illeciti ontologicamente diversi tra loro.

In accoglimento del ricorso, la sentenza va, pertanto, cassata ma senza rinvio in quanto, non essendo necessaria ulteriore istruttoria, è possibile decidere la causa anche nel merito ai sensi dell’art. 384 C.P.C.

Ed invero, essendo stata accertata dalla Motorizzazione Civile, organo a ciò deputato, l’avvenuta alterazione del ciclomotore, la prova dell’illecito deve ritenersi raggiunta, senza bisogno di fare ricorso agli altri elementi di prova esaminati dalla sentenza impugnata, quali il verbale di accertamento e le dichiarazioni dei testi .

L’attestazione, contenuta nel verbale di accertamento, secondo cui il ciclomotore emetteva un forte rumore dal motore, è infatti superata dal successivo accertamento della maggiorazione compiuto dall’organo tecnico.

Quanto alle dichiarazioni dei testi, secondo cui al momento della contestazione il ciclomotore era fermo e non in movimento, esse sono ininfluenti posto che, ai fini dell’applicabilità delle disposizioni del Codice della strada, per “circolazione” deve intendersi non solo il movimento, ma anche la sosta e la fermata (art. 3, n. 9 Cod. Strada).

Essendo provata la commissione dell’illecito, sono dovute dal trasgressore, oltre la sanzione pecuniaria, anche le spese di custodia del veicolo, non rilevando a tal fine, l’intervenuto dissequestro del veicolo in quanto come si legge nella sentenza a pag. 3 - disposto dal Prefetto ai sensi dell’art. 19 della legge 689/81, e cioè solo per decorso del termine fissato dalla norma per provvedere in via amministrativa sulla misura cautelare, non già per insussistenza della violazione in relazione alla quale la misura era stata disposta.

L’opposizione va perciò respinta.

Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

 P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata senza rinvio e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione compensando le spese.

Roma, 20 aprile 2007.

 Depositato in cancelleria il 22 giugno 2007.


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Giovedì, 23 Agosto 2007
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