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Decreti Legge 13/02/2003

La prima vertenza che cambia foro è quella tra utenti e assicurazioni - Ai giudici di pace solo cause sotto i 1.100 euro (Dl 18/2003)

La prima vertenza che cambia foro è quella tra utenti e assicurazioni
Ai giudici di pace solo cause sotto i 1.100 euro
(Dl 18/2003)


 

Con un decreto emanato in via d’urgenza e molto discusso (il cosiddetto decreto "salvacompagnie") è stato modificato il giudizio di equità davanti al Giudice di Pace. Il decreto del Governo ha infatti modificato il secondo comma dell’art.113 del codice di procedura civile, che prevedeva, per le cause di valore non superiore a due milioni di lire, che il Giudice di Pace decidesse secondo equità, quindi secondo principi generali di giustizia sostanziale e con maggiore discrezionalità: infatti, le sentenze equitative non erano appellabili (contro di esse era ammesso solo il ricorso in Cassazione per violazione di principi costituzionali e comunitari e per violazione di legge). Con la riforma viene attuato un cambiamento radicale: resta il limite di valore (1.100 euro) ma vengono escluse dal giudizio secondo equità le cause relative ai contratti conclusi mediante moduli o formulari ai sensi dell’art.1342 del codice civile e cioè i "contratti di massa" o di serie (bancari, assicurativi, relativi a luce e gas, etc.). Pertanto, le sentenze emesse dal Giudice di Pace entro il limite di 1.100 euro e relative ai contratti standard potranno essere appellate in Tribunale ed arrivare fino in Cassazione, con un inevitabile allungamento dei tempi processuali. (12 febbraio 2003)


DECRETO-LEGGE 8 febbraio 2003, n.18 Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare l’articolo 113 del codice di procedura civile escludendo il parametro equitativo per il giudice di pace nelle controversie derivanti da contratti di massa, allo scopo di evitare che il soggettivo apprezzamento, sulla base di tale parametro da parte dei singoli giudici di pace, possa comportare pronunce difformi riferite a identiche tipologie contrattuali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il secondo comma dell’articolo 113 del codice di procedura civile [1] è sostituito dal seguente:

"Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’articolo 1342 del codice civile [2].".

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addÏ 8 febbraio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Castelli, Ministro della giustizia

Marzano, Ministro delle attività produttive

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Giovedì, 13 Febbraio 2003
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