foto dalla rete L’automobilista
che investe un cane provocandogli lesioni tali da produrre un’invalidita’
permanente puo’ essere condannato al pagamento delle spese veterinarie che il
padrone dell’animale dovra’ sostenere. E’ quanto si evince da una pronuncia
della Cassazione (terza sezione civile, sentenza n.17991) che ha confermato la
condanna inflitta dal tribunale di Firenze (sezione distaccata di Empoli) ad
una societa’ proprietaria di un autocarro. Il guidatore del veicolo, infatti,
aveva investito un cane "provocandogli lesioni che lo rendevano inidoneo
alla riproduzione naturale": il padrone dell’animale si era dunque rivolto
al giudice per ottenere il risarcimento dei danni e la societa’ titolare del
mezzo era stata condannata a pagare 2 milioni di vecchie lire "per le
spese che il proprietario del cane avrebbe sostenuto in futuro per far fronte
all’invalidita’ permanente dell’animale". La societa’, dunque, contro la
decisione del tribunale, aveva presentato ricorso alla Suprema Corte,
lamentando che non era stato chiarito a che titolo fosse dovuta tale somma,
"se a titolo di invalidita’ permanente e quindi di danno biologico subito dal
cane", in ogni caso "liquidato in maniera eccessiva", dato che
si trattava di "un danno afferente un animale, non un uomo", oppure a
titolo di "spese future necessitate da tale invalidita’". Gli
’ermellini’ della terza sezione civile, rigettando il ricorso, hanno dichiarato
infondata la censura proposta: dalla sentenza impugnata, hanno ribadito,
risulta che "la somma e’ stata liquidata per spese di cura del cane, anche
se si e’ fatto riferimento a danno da invalidita’ permanente dell’animale, nonche’
equitativamente, sulla base delle indicazioni del consulente tecnico
d’ufficio". |
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