IL MINISTRO DELL’INTERNO
Visto il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante "Misure urgenti per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche" convertito, con modificazioni, dalla legge
4 aprile 2007, n. 41; Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante "Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive" come modificata, da ultimo, dal decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile
2007, n. 41, ed in particolare gli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater; Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante "Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in
occasione di competizioni sportive", convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2003, n. 88; Visto l’art. 4, quarto e quinto
comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110; Visto il testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed il relativo
regolamento di esecuzione; Visto il decreto del Ministro dell’interno del 18 marzo 1996 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi", ed in particolare l’art. 6-bis, comma 4; l’art. 7, comma 3 lettera b); l’art. 8-bis; gli articoli 19 e 19-bis; nonché
gli articoli 19-ter e 19-quater; Visto il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e
con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie del 6 giugno 2005, in materia
di titoli di accesso agli impianti sportivi, ed in particolare l’art. 4, comma 2,
lettera c), e comma 5, nonché l’art. 5, commi 2 e 3; Vista la risoluzione del Consiglio dell’Unione europea del 4 dicembre 2006 concernente un manuale aggiornato di raccomandazioni
per la cooperazione internazionale tra
Forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini
in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali e’ interessato almeno uno Stato membro (2006/C 322/01), pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 29 dicembre 2006; Considerato che le norme sopra richiamate: a) affidano in maniera univoca i compiti di
controllo dei titoli di accesso, di instradamento degli spettatori e di rispetto del regolamento
d’uso dell’impianto esclusivamente alla società sportiva organizzatrice
dell’evento, a mezzo di personale specificamente addetto, appositamente
selezionato e formato; b)
non consentono al personale addetto ai predetti
servizi di portare armi o altri oggetti atti ad offendere,
ne’ di esercitare pubbliche funzioni, riservate agli organi di polizia dello
Stato; c)
prevedono, nondimeno, che debbano disciplinarsi le modalità di collaborazione del personale addetto ai predetti servizi con
le Forze dell’ordine; Ritenuto di dover dare attuazione all’art. 2-ter del citato decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n.
41, il quale prevede l’emanazione di un decreto del Ministro dell’interno volto a
stabilire i requisiti, le modalità di selezione e di formazione del
personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli
impianti sportivi, di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d’uso degli impianti medesimi, nonché
le modalità di collaborazione dei predetti incaricati con le Forze dell’ordine; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica; Emana
il seguente decreto:
Art. 1. Campo di applicazione
1.
Sono soggetti alle disposizioni del presente decreto i complessi e gli impianti sportivi, con capienza
superiore a 7.500 posti, nei quali si svolgono partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche.
Art. 2. Obblighi delle società sportive organizzatrici di competizioni calcistiche e requisiti del personale
1. Le società organizzatrici delle competizioni sportive di cui all’art. 1 sono
responsabili dei servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all’instradamento degli spettatori ed alla verifica del rispetto del regolamento
d’uso dell’impianto, attraverso propri addetti, di seguito denominati "steward",
assicurandone la direzione ed il controllo da parte del responsabile per il mantenimento della sicurezza degli impianti sportivi, a norma degli articoli 19 e seguenti del decreto del Ministro dell’interno del 18 marzo 1996, come successivamente modificato ed integrato, di seguito denominato "delegato per la sicurezza". 2. I servizi di cui al comma 1 sono assicurati dalle società organizzatrici direttamente ovvero avvalendosi di istituti di sicurezza privata autorizzati a norma
dell’art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 3. I servizi di cui al comma 1 sono svolti sotto
la vigilanza del responsabile del Gruppo operativo sicurezza, di seguito
denominato "G.O.S.", nominato ai sensi dell’art. 19-ter del decreto
del Ministro dell’interno del 18 marzo 1996, concernente "Norme di
sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi", come successivamente modificato ed integrato, nonché degli ufficiali di pubblica sicurezza designati dal questore con propria "ordinanza",
i quali assicurano gli interventi che richiedono l’esercizio di pubbliche potestà
o l’impiego di appartenenti alle Forze di polizia.
Art. 3. Selezione e formazione del personale
1. La società sportiva
responsabile dei servizi di cui all’art. 2 accerta che il personale impiegato nelle attività di
steward sia in possesso dei requisiti personali, fisici, culturali e psicoattitudinali
di cui all’allegato A del presente decreto, sottoponendo i candidati alle prove preliminari ed ai test attitudinali ivi
previsti. 2. La stessa società trasmette l’elenco nominativo
dei candidati che si intendono avviare alla formazione per l’espletamento dell’attività di steward al prefetto della provincia ove ha sede l’impianto sportivo, corredato dalla documentazione
necessaria per l’accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all’allegato A, paragrafo 1.1.3. Il prefetto dispone il divieto di impiego negli impianti del personale privo dei
predetti requisiti, dandone comunicazione alla società sportiva. 3. Il personale selezionato con le modalità sopra
specificate e’ avviato, a cura delle società sportive di cui all’art. 2, alla frequenza di corsi di formazione e di addestramento finalizzati all’acquisizione delle capacità professionali di cui
all’allegato A del presente decreto. I
requisiti minimi della formazione e dell’addestramento del predetto personale sono stabiliti nell’allegato B del presente
decreto. 4.
Terminati con esito positivo i cicli formativi, attestati da una dettagliata relazione a cura dell’organismo formativo,
recante la durata dei corsi, gli argomenti
trattati, i docenti, il profitto dei frequentatori, l’elenco delle persone che hanno superato il
corso e’ trasmesso alla società sportiva interessata all’impiego ed al questore. 5.
L’organizzazione dei corsi di formazione e’ affidata a strutture formative, anche delle stesse società calcistiche, la cui qualificazione, sulla base dei requisiti minimi formativi di cui all’allegato B al presente decreto, e’ attestata
dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.
Art. 4. Motivi di decadenza dall’incarico
1. L’elenco delle persone formate a norma dell’art.
3 e’ tenuto costantemente aggiornato dalla
questura della provincia ove ha sede l’impianto sportivo, anche al fine di verificare periodicamente, e comunque
prima dell’inizio di ogni stagione calcistica, la permanenza dei requisiti
richiesti per l’impiego presso gli impianti sportivi. 2. Il prefetto della provincia, su segnalazione del questore, dispone il divieto di impiego negli stadi nei
seguenti casi:
1)
perdita di almeno uno dei requisiti; 2)
violazione o omissione delle
disposizioni impartite dall’autorità di pubblica sicurezza o dall’amministrazione, ente o società affidataria; 3)
tenuta di condotte incompatibili con i doveri degli incaricati di pubblico
servizio; 4)
ogni altro abuso del titolo. 3. Nel caso di perdita temporanea dei requisiti, il divieto e’ disposto
per il corrispondente periodo di inabilità.
Art. 5. Disposizioni generali sul servizio degli
steward
1. Nell’espletamento dei compiti di direzione e controllo, il delegato per la sicurezza pianifica l’impiego degli steward sulla base dell’organigramma di cui all’allegato C al presente decreto, secondo un piano approvato dal G.O.S. almeno 3 giorni prima della gara. Predispone,
altresì, l’elenco del personale impiegato, avendo cura di associare ciascun nominativo ad
un numero progressivo, specificando l’area o settore di impiego e le mansioni assegnate a ciascuna unità operativa, ed al documento
attestante la copertura assicurativa. L’elenco, con la documentazione predetta, e’ trasmesso al questore. 2. Il
conferimento dei compiti di "coordinatore" e di "responsabile di
funzione" e’ subordinato al preventivo assenso del questore. 3. Gli steward, durante lo svolgimento delle loro mansioni, indossano una casacca, con le caratteristiche di cui all’allegato D del presente
decreto, di colore giallo fluorescente, ovvero arancione fluorescente, in
relazione alle circostanze di impiego, contenente la scritta "steward" ed un numero progressivo associato al nominativo
dell’operatore. E’ consentito applicare sulla tasca per supporto radio della casacca uno o più asterischi, in colore
contrastante, che individuano i compiti di "capo unita", di "coordinatore" e di "responsabile
di funzione".
Art. 6. Modalità di svolgimento del servizio
1. Le attività degli steward
all’interno dell’impianto sportivo sono svolte con le modalità di seguito
indicate: a) Attività di bonifica Prima
dell’apertura al pubblico, gli steward provvedono, con le modalità approvate
dal G.O.S., all’ispezione preventiva dell’intero impianto sportivo finalizzata
a: 1)
verificare la stabilità e l’ancoraggio delle strutture mobili; 2)
garantire la rimozione di eventuali oggetti illeciti o proibiti, nonché di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato mettendo così a rischio l’incolumità delle cose o delle
persone; 3)
adottare ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato ostacolo od intralcio all’accessibilità delle vie di
fuga; 4)
verificare la perfetta funzionalità degli impianti antincendio, delle
uscite di sicurezza e del sistema di videosorveglianza e
presidiare in materia continuativa l’impianto, al termine delle operazioni di
bonifica. b) Attività di prefiltraggio In
prossimità dei varchi di accesso situati lungo il perimetro dell’area riservata dell’impianto (area di prefiltraggio), gli steward provvedono a: 1)
presidiare i varchi di accesso all’area riservata dell’impianto; 2)
verificare il possesso di regolare titolo di accesso da parte degli spettatori; 3)
accertare la conformità dell’intestazione del titolo di accesso allo stadio alla persona fisica che lo possiede, richiedendo l’esibizione
di un valido documento di identità e negando l’ingresso in caso di difformità
ovvero nell’ipotesi in cui la medesima persona sia sprovvista del suddetto
titolo di identità; 4) verificare, nelle ipotesi dirilascio di biglietti
gratuiti previste dall’art. 11-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, l’accompagnamento da parte di un
genitore o di un parente fino al quarto grado dei minori di anni quattordici; 5)
controllare il rispetto del
"Regolamento d’uso" dell’impianto finalizzato a: evitare
l’introduzione di oggetti, strumenti e materiali illeciti, proibiti, atti ad offendere o comunque, pericolosi per la pubblica incolumità; verificare, presso l’apposito varco dedicato, bandiere, striscioni e
qualsiasi altro materiale coreografico negandone l’introduzione se illecite o comunque non consentiti; 6)
accogliere e indirizzare gli spettatori verso il varco di ingresso attrezzato all’area di massima sicurezza da
cui il titolare del biglietto deve accedere allo stadio. c) Attività di filtraggio In prossimità dell’accesso ai preselettori di incanalamento antistanti i varchi attrezzati situati lungo il perimetro
dell’area di massima sicurezza (area di filtraggio), gli steward provvedono a: 1)
controllare il rispetto del "Regolamento d’uso" finalizzato ad
evitare l’introduzione di oggetti o sostanze illecite, proibite, o comunque pericolosi per la pubblica incolumità, effettuando il sommario controllo visivo delle persone e delle borse od oggetti
portati e procedendo al controllo degli
stessi, con metal detector portatili, per un’aliquota di spettatori
non inferiore al 40% dei biglietti venduti; 2)
regolamentare i flussi e provvedere all’instradamento degli spettatori verso i tornelli attraverso i quali il
titolare del biglietto deve accedere allo stadio, ovvero, per gli spettatori diversamente abili, verso gli appositi varchi. In prossimità dei tornelli elettronici e dei varchi per gli spettatori diversamente abili,
gli steward assicurano: 1)
il presidio dei varchi di accesso all’area di massima sicurezza
dell’impianto; 2) l’eventuale assistenza alla verifica
elettronica del biglietto; 3)
l’instradamento al settore dello stadio presso il quale è ubicato il posto a
sedere assegnato al titolare del biglietto. d) Attività di instradamento all’interno
dell’impianto sportivo In prossimità dell’accesso agli
spalti, gli steward provvedono ad instradare il titolare del biglietto verso il posto a sedere a lui assegnato. e) Altre attività all’interno dell’impianto
sportivo Durante tutta la durata di permanenza del pubblico all’interno dell’impianto
sportivo, gli steward assicurano: 1.
il controllo del rispetto del "Regolamento d’uso" dell’impianto, attraverso: 1.1. vigilanza dei luoghi e lungo
il perimetro delle aree di sicurezza dell’impianto sportivo di cui all’art. 8-bis, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno del 18 marzo 1996, come successivamente modificato ed integrato, finalizzata ad evitare
indebiti accessi nell’impianto medesimo attraverso scavalcamento delle recinzioni e dei
separatori; 1.2. osservazione e vigilanza degli spettatori in tutte le aree interessate
dalla loro presenza, inclusa la verifica della corrispondenza dell’identità del possessore del biglietto e quella di colui che materialmente occupa il posto, finalizzati anche a prevenire
e rilevare comportamenti illeciti o comunque pericolosi per la pubblica incolumità ed individuare situazioni che potrebbero creare turbative all’ordine ed alla sicurezza pubblica per l’immediata segnalazione alle Forze
dell’ordine; 1.3. vigilanza e controllo degli accessi, delle aree e delle zone interdette al pubblico; 1.4. custodia degli oggetti e/o di materiali lasciati, ove previsto, in consegna all’atto dell’ingresso
da parte degli utenti dell’impianto sportivo; 1.5. eventuale perimetrazione del terreno di gioco; 1.6. eventuale separazione, all’interno
di uno stesso settore, di gruppi di spettatori, attraverso la
creazione di zone temporaneamente sottoposte a divieto di stazionamento e
movimento; 1.7. vigilanza e controllo degli accessi, dei percorsi,
delle aree e dei locali riservati a persone diverse dagli spettatori; 1.8. indirizzamento e assistenza a persone diverse dagli spettatori della competizione sportiva nelle aree e nei locali
loro riservati; 1.9. concorso attivo nelle procedure inerenti alla pubblica incolumità ed alle emergenze, nonché i
servizi connessi; 1.10. ogni altro controllo o attività disposti dalle autorità di pubblica sicurezza per il cui espletamento non e’ richiesto l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia; 1.11. concorso attivo negli altri servizi previsti dal
"Piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza". f) Assistenza alle persone diversamente abili Nello svolgimento delle attività
indicate nei paragrafi che precedono, gli steward assicurano altresì
l’assistenza alle persone diversamente abili. g) Attività in caso di violazione del
regolamento d’uso In caso di trasgressione alle norme di accesso e di permanenza all’interno
dell’impianto sportivo o al regolamento d’uso dello stesso,
gli steward: 1)
richiamato il trasgressore all’osservanza dell’obbligo o
del divieto, negano l’accesso ovvero invitano il contravventore a lasciare l’impianto; 2)
in caso di inottemperanza al legittimo
diniego di accesso o allontanamento ovvero in caso di altre violazioni della normativa vigente o del regolamento d’uso che
prevedano l’applicazione della sola sanzione amministrativa
pecuniaria, richiamato il trasgressore all’osservanza dell’obbligo o del divieto, accertano
l’identità del trasgressore attraverso la richiesta di esibizione del titolo d’accesso e di un valido documento d’identità; 3)
curano la successiva segnalazione delle infrazioni ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell’art. 13,
primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 4)
segnalano al personale delle Forze di polizia in servizio presso l’impianto
sportivo, per i successivi accertamenti,
coloro che, maggiori degli anni 15, a richiesta del personale incaricato dei servizi
di controllo, si dichiarano sprovvisti di un valido documento d’identità. h) Documentazione delle attività L’attività svolta dagli steward ai sensi della lettera e), paragrafo 1,
sottoparagrafi 1.4 e 1.8, e quella svolta ai sensi della lettera g) e’ documentata su apposita
modulistica da predisporre a cura del responsabile o del delegato alla sicurezza e trasmessa al responsabile
del G.O.S. per l’attività di competenza. 2. Le attività di prefiltraggio e di filtraggio, di cui, rispettivamente, alle
lettere b) e c) del comma 1, sono svolte sotto la diretta vigilanza degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza preposti agli specifici servizi, i quali
assicurano gli interventi che richiedono l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego di appartenenti
alle Forze di polizia. 3. La vigilanza dei parcheggi e’ assicurata
mediante personale in possesso della prescritta autorizzazione.
Art. 7. Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla stagione calcistica 2007-2008 con le modalità ed i tempi definiti dall’Osservatorio nazionale sulle
manifestazioni sportive. 2. Dopo una fase di prima
applicazione e comunque entro due anni, l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive formula osservazioni e proposte
per l’eventuale revisione delle disposizioni del presente decreto. Il
presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 8 agosto 2007.
Il
Ministro: Amato
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