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Ministero dell’interno - DECRETO 8 Agosto 2007 Organizzazione e servizio degli "steward" negli impianti sportivi

(GU n. 195 del 23 agosto2007)

 

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Visto il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante "Misure urgenti per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche" convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41;
Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante "Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive" come modificata, da ultimo, dal decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, ed in particolare gli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante "Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;
Visto l’art. 4, quarto e quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed il relativo regolamento di esecuzione;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 18 marzo 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme di sicurezza per la costruzione  e l’esercizio degli impianti sportivi", ed in particolare l’art. 6-bis, comma 4; l’art. 7, comma 3 lettera b); l’art. 8-bis; gli articoli 19 e 19-bis; nonché gli articoli 19-ter e 19-quater;
Visto il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie del 6 giugno 2005, in materia di titoli di accesso agli impianti sportivi, ed in particolare l’art. 4, comma 2, lettera c), e comma 5, nonché l’art. 5, commi 2 e 3;
Vista la risoluzione del Consiglio dell’Unione europea del 4 dicembre 2006 concernente un manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra Forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali e’ interessato almeno uno Stato membro (2006/C 322/01), pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 29 dicembre 2006;
Considerato che le norme sopra richiamate:
a) affidano in maniera univoca i compiti di controllo dei titoli di accesso, di instradamento degli spettatori e di rispetto del regolamento d’uso dell’impianto esclusivamente alla società sportiva organizzatrice dell’evento, a mezzo di personale specificamente addetto, appositamente selezionato e formato;
b) non consentono al personale addetto ai predetti servizi di portare armi o altri oggetti atti ad offendere, ne’ di esercitare pubbliche funzioni, riservate agli organi di polizia dello Stato;
c) prevedono, nondimeno, che debbano disciplinarsi le modalità di collaborazione del personale addetto ai predetti servizi con le Forze dell’ordine;
Ritenuto di dover dare attuazione all’art. 2-ter del citato decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, il quale prevede l’emanazione di un decreto del Ministro dell’interno volto a stabilire i requisiti, le modalità di selezione e di formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d’uso degli impianti medesimi, nonché le modalità di collaborazione dei predetti incaricati con le Forze dell’ordine;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Emana

il seguente decreto:

 Art. 1.
Campo di applicazione

1. Sono soggetti alle disposizioni del presente decreto i complessi e gli impianti sportivi, con capienza superiore a 7.500 posti, nei quali si svolgono partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche.

 Art. 2.
Obblighi delle società sportive organizzatrici di competizioni
calcistiche e requisiti del personale

1. Le società organizzatrici delle competizioni sportive di cui all’art. 1 sono responsabili dei servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all’instradamento degli spettatori ed alla verifica del rispetto del regolamento d’uso dell’impianto, attraverso propri addetti, di seguito denominati "steward", assicurandone la direzione ed  il controllo da parte del responsabile per il mantenimento della sicurezza degli impianti sportivi, a norma degli articoli 19 e seguenti del decreto del Ministro dell’interno del 18 marzo 1996, come successivamente modificato ed integrato, di seguito denominato "delegato per la sicurezza".
2. I servizi di cui al comma 1 sono assicurati dalle società organizzatrici direttamente ovvero avvalendosi di istituti di sicurezza privata autorizzati a norma dell’art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3. I servizi di cui al comma 1 sono svolti sotto la vigilanza del responsabile del Gruppo operativo sicurezza, di seguito denominato "G.O.S.", nominato ai sensi dell’art. 19-ter del decreto del Ministro dell’interno del 18 marzo 1996, concernente "Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi", come successivamente modificato ed integrato, nonché degli ufficiali di pubblica sicurezza designati dal questore con propria "ordinanza", i quali assicurano gli interventi che richiedono l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego di appartenenti alle Forze di polizia.

Art. 3.
Selezione e formazione del personale

1. La società sportiva responsabile dei servizi di cui all’art. 2 accerta che il personale impiegato nelle attività di steward sia in possesso dei requisiti personali, fisici, culturali e psicoattitudinali di cui all’allegato A del presente decreto, sottoponendo i candidati alle prove preliminari  ed ai test attitudinali ivi previsti.
2. La stessa società trasmette l’elenco nominativo dei candidati che si intendono avviare alla formazione per l’espletamento dell’attività di steward al prefetto della provincia ove ha sede l’impianto sportivo, corredato dalla documentazione necessaria per l’accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all’allegato A, paragrafo 1.1.3. Il prefetto dispone il divieto di impiego negli impianti del personale privo dei predetti requisiti, dandone comunicazione alla società sportiva.
3. Il personale selezionato con le modalità sopra specificate e’ avviato, a cura delle società sportive di cui all’art. 2, alla frequenza di corsi di formazione e di addestramento finalizzati all’acquisizione delle capacità professionali di cui all’allegato A del presente decreto. I requisiti minimi della formazione e dell’addestramento del predetto personale sono stabiliti nell’allegato B del presente decreto.
4. Terminati con esito positivo i cicli formativi, attestati da una dettagliata relazione a cura dell’organismo formativo, recante la durata dei corsi, gli argomenti trattati, i docenti, il profitto dei frequentatori, l’elenco delle persone che hanno superato il corso e’ trasmesso alla società sportiva interessata all’impiego ed al questore.
5. L’organizzazione dei corsi di formazione e’ affidata a strutture formative, anche delle stesse società calcistiche, la cui qualificazione, sulla base dei requisiti minimi formativi di cui all’allegato B al presente decreto, e’ attestata dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.

Art. 4.
Motivi di decadenza dall’incarico

 1. L’elenco delle persone formate a norma dell’art. 3 e’ tenuto costantemente aggiornato dalla questura della provincia ove ha sede l’impianto sportivo, anche al fine di verificare periodicamente, e comunque prima dell’inizio di ogni stagione calcistica, la permanenza dei requisiti richiesti per l’impiego presso gli impianti sportivi.
2. Il prefetto della provincia, su segnalazione del questore, dispone il divieto di impiego negli stadi nei seguenti casi:

1) perdita di almeno uno dei requisiti;
2) violazione o omissione delle disposizioni impartite dall’autorità di pubblica sicurezza o dall’amministrazione, ente o società affidataria;
3) tenuta di condotte incompatibili con i doveri degli incaricati di pubblico servizio;
4) ogni altro abuso del titolo.
3. Nel caso di perdita temporanea dei requisiti, il divieto e’ disposto per il corrispondente periodo di inabilità.

 Art. 5.
Disposizioni generali sul servizio degli steward

 1. Nell’espletamento dei compiti di direzione e controllo, il delegato per la sicurezza pianifica l’impiego degli steward sulla base dell’organigramma di cui all’allegato C al presente decreto, secondo un piano approvato dal G.O.S. almeno 3 giorni prima della gara. Predispone, altresì, l’elenco del personale impiegato, avendo cura di associare ciascun nominativo ad un numero progressivo, specificando l’area o settore di impiego e le mansioni assegnate a ciascuna unità operativa, ed al documento attestante la copertura assicurativa. L’elenco, con la documentazione predetta, e’ trasmesso al questore.
2. Il conferimento dei compiti di "coordinatore" e di "responsabile di funzione" e’ subordinato al preventivo assenso del questore.
3. Gli steward, durante lo svolgimento delle loro mansioni, indossano una casacca, con le caratteristiche di cui all’allegato D del presente decreto, di colore giallo fluorescente, ovvero arancione fluorescente, in relazione alle circostanze di impiego, contenente la scritta "steward" ed un numero progressivo associato al nominativo dell’operatore. E’ consentito applicare sulla tasca per supporto radio della casacca uno o più asterischi, in colore contrastante, che individuano i compiti di "capo unita", di "coordinatore" e di "responsabile di funzione".

 Art. 6.
Modalità di svolgimento del servizio

 1. Le attività degli steward all’interno dell’impianto sportivo sono svolte con le modalità di seguito indicate:
a) Attività di bonifica
Prima dell’apertura al pubblico, gli steward provvedono, con le modalità approvate dal G.O.S., all’ispezione preventiva dell’intero impianto sportivo finalizzata a:
1) verificare la stabilità e l’ancoraggio delle strutture mobili;
2) garantire la rimozione di eventuali oggetti illeciti o proibiti, nonché di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato mettendo così a rischio l’incolumità delle cose o delle persone;
3) adottare ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato ostacolo od intralcio all’accessibilità delle vie di fuga;
4) verificare la perfetta funzionalità degli impianti antincendio, delle uscite di sicurezza e del sistema di videosorveglianza e presidiare in materia continuativa l’impianto, al termine delle operazioni di bonifica.
b) Attività di prefiltraggio
In prossimità dei varchi di accesso situati lungo il perimetro dell’area riservata dell’impianto (area di prefiltraggio), gli steward provvedono a:
1) presidiare i varchi di accesso all’area riservata dell’impianto;
2) verificare il possesso di regolare titolo di accesso da parte degli spettatori;
3) accertare la conformità dell’intestazione del titolo di accesso allo stadio alla persona fisica che lo possiede, richiedendo l’esibizione di un valido documento di identità e negando l’ingresso in caso di difformità ovvero nell’ipotesi in cui la medesima persona sia sprovvista del suddetto titolo di identità;
4) verificare, nelle ipotesi dirilascio di biglietti gratuiti previste dall’art. 11-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, l’accompagnamento da parte di un genitore o di un parente fino al quarto grado dei minori di anni quattordici;
5) controllare il rispetto del "Regolamento d’uso" dell’impianto finalizzato a:
evitare l’introduzione di oggetti, strumenti e materiali illeciti, proibiti, atti ad offendere o comunque, pericolosi per la pubblica incolumità;
verificare, presso l’apposito varco dedicato, bandiere, striscioni e qualsiasi altro materiale coreografico negandone l’introduzione se illecite o comunque non consentiti;
6) accogliere e indirizzare gli spettatori verso il varco di ingresso attrezzato all’area di massima sicurezza da cui il titolare del biglietto deve accedere allo stadio.
c) Attività di filtraggio
In prossimità dell’accesso ai preselettori di incanalamento antistanti i varchi attrezzati situati lungo il perimetro dell’area di massima sicurezza (area di filtraggio), gli steward provvedono a:
1) controllare il rispetto del "Regolamento d’uso" finalizzato ad evitare l’introduzione di oggetti o sostanze illecite, proibite, o comunque pericolosi per la pubblica incolumità, effettuando il sommario controllo visivo delle persone e delle borse od oggetti portati e procedendo al controllo degli stessi, con metal detector portatili, per un’aliquota di spettatori non inferiore al 40% dei biglietti venduti;
2) regolamentare i flussi e provvedere all’instradamento degli spettatori verso i tornelli attraverso i quali il titolare del biglietto deve accedere allo stadio, ovvero, per gli spettatori diversamente abili, verso gli appositi varchi.
In prossimità dei tornelli elettronici e dei varchi per gli spettatori diversamente abili, gli steward assicurano:
1) il presidio dei varchi di accesso all’area di massima sicurezza dell’impianto;
2) l’eventuale assistenza alla verifica elettronica del biglietto;
3) l’instradamento al settore dello stadio presso il quale è ubicato il posto a sedere assegnato al titolare del biglietto.
d) Attività di instradamento all’interno dell’impianto sportivo
In prossimità dell’accesso agli spalti, gli steward provvedono ad instradare il titolare del biglietto verso il posto a sedere a lui assegnato.
e) Altre attività all’interno dell’impianto sportivo
Durante tutta la durata di permanenza del pubblico all’interno dell’impianto sportivo, gli steward assicurano:
1. il controllo del rispetto del "Regolamento d’uso" dell’impianto, attraverso:
1.1. vigilanza dei luoghi e lungo il perimetro delle aree di sicurezza dell’impianto sportivo di cui all’art. 8-bis, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno del 18 marzo 1996, come successivamente modificato ed integrato, finalizzata ad evitare indebiti accessi nell’impianto medesimo attraverso scavalcamento delle recinzioni e dei separatori;
1.2. osservazione e vigilanza degli spettatori in tutte le aree interessate dalla loro presenza, inclusa la verifica della corrispondenza dell’identità  del possessore del biglietto e quella di colui che materialmente occupa il posto, finalizzati anche a prevenire e rilevare comportamenti illeciti o comunque pericolosi per la pubblica incolumità ed individuare situazioni che potrebbero creare turbative all’ordine ed alla sicurezza pubblica per l’immediata segnalazione alle Forze dell’ordine;
1.3. vigilanza e controllo degli accessi, delle aree e delle zone interdette al pubblico;
1.4. custodia degli oggetti e/o di materiali lasciati, ove previsto, in consegna all’atto dell’ingresso da parte degli utenti dell’impianto sportivo;
1.5. eventuale perimetrazione del terreno di gioco;
1.6. eventuale separazione, all’interno di uno stesso settore, di gruppi di spettatori, attraverso la creazione di zone temporaneamente sottoposte a divieto di stazionamento e movimento;
1.7. vigilanza e controllo degli accessi, dei percorsi, delle aree e dei locali riservati a persone diverse dagli spettatori;
1.8. indirizzamento e assistenza a persone diverse dagli spettatori della competizione sportiva nelle aree e nei locali loro riservati;
1.9. concorso attivo nelle procedure inerenti alla pubblica incolumità ed alle emergenze, nonché i servizi connessi;
1.10. ogni altro controllo o attività disposti dalle autorità di pubblica sicurezza per il cui espletamento non e’ richiesto l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia;
1.11. concorso attivo negli altri servizi previsti dal "Piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza".
f) Assistenza alle persone diversamente abili
Nello svolgimento delle attività indicate nei paragrafi che precedono, gli steward assicurano altresì l’assistenza alle persone diversamente abili.
g) Attività in caso di violazione del regolamento d’uso
In caso di trasgressione alle norme di accesso e di permanenza all’interno dell’impianto sportivo o al regolamento d’uso dello stesso, gli steward:
1) richiamato il trasgressore all’osservanza dell’obbligo o del divieto, negano l’accesso ovvero invitano il contravventore a lasciare l’impianto;
2) in caso di inottemperanza al legittimo diniego di accesso o allontanamento ovvero in caso di altre violazioni della normativa vigente o del regolamento d’uso che prevedano l’applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, richiamato il trasgressore all’osservanza dell’obbligo o del divieto, accertano l’identità del trasgressore attraverso la richiesta di esibizione del titolo d’accesso e di un valido documento d’identità;
3) curano la successiva segnalazione delle infrazioni ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell’art. 13, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
4) segnalano al personale delle Forze di polizia in servizio presso l’impianto sportivo, per i successivi accertamenti, coloro che, maggiori degli anni 15, a richiesta del personale incaricato dei servizi di controllo, si dichiarano sprovvisti di un valido documento d’identità.
h) Documentazione delle attività
L’attività svolta dagli steward ai sensi della lettera e), paragrafo 1, sottoparagrafi 1.4 e 1.8, e quella svolta ai sensi della lettera g) e’ documentata  su apposita modulistica da predisporre a cura del responsabile o del delegato alla sicurezza e trasmessa al responsabile del G.O.S. per l’attività di competenza.
2. Le attività di prefiltraggio e di filtraggio, di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) del comma 1, sono svolte sotto la diretta vigilanza degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza preposti agli specifici servizi, i quali assicurano gli interventi che richiedono l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego di appartenenti alle Forze di polizia.
3. La vigilanza dei parcheggi e’ assicurata mediante personale in possesso della prescritta autorizzazione.

Art. 7.
Disposizioni finali

 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla stagione calcistica 2007-2008 con le modalità ed i tempi definiti dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.
2. Dopo una fase di prima applicazione e comunque entro due anni, l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive formula osservazioni e proposte per l’eventuale revisione delle disposizioni del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2007.

 Il Ministro: Amato

 

 

 


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Lunedì, 27 Agosto 2007
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