In materia di
circolazione stradale, la messa in circolazione di veicoli nel cui
cronotachigrafo sia inserito un foglio di registrazione riportante una data di
inizio utilizzazione diversa da quella effettiva integra una violazione
dell’art. 179 del
codice della strada, in quanto la fattispecie ivi sanzionata di mancato
inserimento del foglio di registrazione comprende tutte le ipotesi in cui non
sia consentito agli agenti preposti il controllo delle registrazioni nelle nove
ore che precedono il controllo stesso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
- Il Tribunale di Potenza con sentenza dell’1 febbraio 2002 ha respinto
l’opposizione di A. N. contro l’ordinanza 2270/ R/96 del 2 luglio 1996 che gli
aveva ingiunto il pagamento della sanzione di lire 2.160.000 per avere circolato
in data 17 maggio 1996 alla guida dell’autocarro Fiat PZ 17XX23 con il
cronografo privo del foglio di registrazione per quel giorno, come da verbale
di tale data redatto dai Carabinieri di Baragiano, osservando: a) che
la constatazione aveva inequivocabilmente rilevato il mancato inserimento nel
cronotachigrafo installato sull’automezzo del foglio di registrazione relativo
al giorno 17 maggio 1996: perciò a nulla rilevando l’inserimento di fogli di
registrazione concernenti giorni diversi; b) che in tal modo l’opponente
era venuto meno all’obbligo di controllare l’avvenuto inserimento nel
cronotachigrafo del foglio relativo al giorno di circolazione dell’autoveicolo,
precludendo il controllo dell’osservanza dei limiti di velocità cui è
preordinato il disposto dell’art. 179 C.S. Per la cassazione della
sentenza A. N. ha proposto ricorso per un motivo. La Prefettura di Potenza non
ha spiegato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE. -
Con il primo motivo, il N., deducendo violazione dell’ art. 179 c.s. si duole
che il tribunale abbia ritenuto sussistente l’infrazione prevista dalla norma
malgrado dal verbale di accertamento risultasse che nel cronotachigrafo il
foglio di registrazione era inserito pur se lo stesso conteneva una data
errata: in tal modo non potendosi configurare il fatto previsto dalla norma che
ha inteso sanzionare soltanto il mancato inserimento del foglio di registrazione,
costituente la sola ipotesi inidonea a consentire il rilievo ed il controllo
della velocità. Con il secondo motivo,
deducendo insufficienza della motivazione su di un punto decisivo della controversia,
addebita alla stessa sentenza di aver equiparato senza alcuna motivazione la
fattispecie del mancato inserimento del foglio di registrazione era inserito
pur se lo stesso conteneva una data errata: in tal modo non potendosi
configurare il fatto previsto dalla norma che ha inteso sanzionare soltanto il
mancato inserimento del foglio di registrazione, costituente la sola ipotesi inidonea a
consentire il rilievo ed il controllo della velocità. Con il secondo motivo, deducendo insufficienza
della motivazione su di un punto decisivo della controversia, addebita alla
stessa sentenza di aver equiparato senza alcuna motivazione la fattispecie del
mancato inserimento del foglio di registrazione a quella del tutto diversa di
erronea indicazione della data sul foglio suddetto, non prevista dal menzionato
art. 179. Il ricorso è infondato. Il tribunale ha accertato che al momento del
controllo del veicolo OM 160 da parte dei Carabinieri di Baragiano il foglio
di registrazione relativo a quel giorno che era pacificamente il 17 maggio 1996
non era inserito nel cronotachigrafo: in quanto il verbale redatto dai militari
specificava che l’apparecchio, pur installato «era privo del foglio di
registrazione per il 17 maggio 1996»; e che «il foglio di registrazione veniva
acquisito dall’equipaggio come fonte di prova». Per cui, tanto bastava ad integrare la
violazione dell’art. 179 c.s. la quale ricorre in tre diverse fattispecie,
tuttavia considerate dal legislatore equivalenti per la idoneità di ciascuna ad
escludere il controllo costante della registrazione automatica «della velocità
e del percorso» inteso perseguire per tale categoria di mezzi pesanti dal
Regolamento comunitario 3281 del 1985, di cui la norma costituisce attuazione,
onde «contribuire notevolmente alla sicurezza della circolazione e alla guida
razionale del veicolo»: e cioè la mancanza del cronotachigrafo (nei casi in cui
lo stesso è previsto), la presenza a bordo di un cronotachigrafo avente
caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non
funzionante; oppure il mancato inserimento del foglio di registrazione. In ognuna di esse, infatti, non è possibile
«effettuare un controllo efficace» degli elementi riguardanti la marcia del
veicolo soggetti a registrazione, la quale richiede, come si legge nel
preambolo del Regolamento, non solo che l’apparecchio sia «di sicuro funzionamento,
di facile impiego e concepito in modo da escludere al massimo le possibilità di
frode», ma anche ed a tale scopo «che l’apparecchio di controllo fornisca su
fogli individuali a ciascun conducente registrazioni dei diversi gruppi di
tempi sufficientemente esatte e facilmente identificabili». Per tale ragione l’art. 15 richiede agli
stessi di «apportare sul foglio di registrazione le seguenti indicazioni: a)
cognome e nome all’inizio dell’utilizzazione del foglio; b)
data e luogo all’inizio e alla fine dell’utilizzazione del foglio; c)
numero della targa del veicolo al quale è assegnato prima del primo viaggio
registrato sul foglio e, in seguito, in caso di cambiamento di veicolo, nel
corso dell’utilizzazione del foglio; d) la lettura del contachilometri:
- prima del primo viaggio registrato sul foglio, - alla fine dell’ultimo
viaggio registrato sul foglio, - in caso di cambio di veicolo durante la
giornata di servizio (contatore del veicolo al quale è stato assegnato e
contatore del veicolo al quale sarà assegnato): tutte necessarie per garantire
la corrispondenza e la correttezza delle complesse registrazioni previste
dalla prima parte della norma ed assicurare i controlli su di esse da parte
degli agenti incaricati. Pertanto, così come alle ipotesi di
autoveicolo «non munito di cronotachigrafo» è accomunata quella in cui il
cronotachigrafo sia regolarmente installato, e tuttavia abbia caratteristiche
non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non sia funzionante, anche
la fattispecie conclusiva di mancato inserimento del foglio di registrazione
comprende tutte quelle che non consentono agli agenti preposti, il controllo
«delle registrazioni relative alle nove ore che precedono l’ora del
controllo», inteso assicurare dal sesto comma del menzionato art. 15 del
Regolamento: e cioè anzitutto il mancato materiale inserimento di alcun foglio
nel cronotachigrafo, che sembra essere proprio l’ipotesi attestata dai
Carabinieri di Baragiano e confermata dalla acquisizione da parte loro «come
fonte di prova» del foglio non inserito, nonché dal fatto che neppure il
ricorrente abbia saputo indicare quali registrazioni detto foglio contenesse. E
quindi tutte quelle in cui nell’apparecchio non venga inserito un foglio con le
indicazioni richieste dalla norma - prima fra tutte la data di utilizzazione
dell’automezzo - per consentire le registrazioni di cui si è detto: fra le
quali rientra proprio l’ipotesi dedotta dal ricorrente di inserimento nel
cronotachigrafo di un foglio di registrazione contenente una data diversa da
quella della reale circolazione del mezzo, poiché anche in tal caso risulta impossibile
il controllo, previsto dalla norma regolamentare, dei gruppi di dati da essa
indicati, inerenti al giorno di effettiva circolazione in quanto non
risultante dal foglio. Per consentire il quale il disposto del secondo comma
dello stesso art. 15 ha significativamente richiesto che «i conducenti
utilizzano i fogli di registrazione per ciascun giorno in cui guidano, a
partire dal momento in cui prendono in consegna il veicolo. Il foglio di
registrazione è ritirato solo alla fine del periodo di lavoro giornaliero, a
meno che il suo ritiro sia autorizzato diversamente. Nessun foglio di registrazione
deve essere utilizzato per un periodo più lungo di quello per il quale era
destinato». Nessuna statuizione va emessa in ordine alle
spese processuali, perché il Prefetto di Potenza cui l’esito della controversia
è stato favorevole, non ha spiegato difesa.
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