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Corte di Cassazione 27/08/2007

Giurisprudenza di legittimità - Autotrasporto - Obbligo di cronotachigrafo - Inseri­mento del foglio di registrazione con data inesat­ta - Violazione dell’art. 179 c.s - Configurabilità.

CASS.CIV. Sezione I, 1 febbraio 2007, n. 2208


In materia di circolazione stradale, la messa in circolazione di veicoli nel cui cronotachigrafo sia inserito un foglio di registrazione riportante una data di inizio utilizzazione diversa da quella effettiva integra una violazione dell’art. 179 del codice della strada, in quanto la fattispecie ivi sanzionata di mancato inserimento del foglio di registrazione comprende tutte le ipotesi in cui non sia consentito agli agenti preposti il controllo delle registrazioni nelle nove ore che precedono il controllo stesso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Il Tribunale di Potenza con sentenza dell’1 febbraio 2002 ha respinto l’opposizione di A. N. contro l’ordinanza 2270/ R/96 del 2 luglio 1996 che gli aveva ingiunto il paga­mento della sanzione di lire 2.160.000 per avere cir­colato in data 17 maggio 1996 alla guida dell’auto­carro Fiat PZ 17XX23 con il cronografo privo del foglio di registrazione per quel giorno, come da verbale di tale data redatto dai Carabinieri di Baragiano, osser­vando: a) che la constatazione aveva inequivocabil­mente rilevato il mancato inserimento nel cronotachi­grafo installato sull’automezzo del foglio di registrazione relativo al giorno 17 maggio 1996: perciò a nulla rilevando l’inserimento di fogli di registrazione concernenti giorni diversi; b) che in tal modo l’oppo­nente era venuto meno all’obbligo di controllare l’avvenuto inserimento nel cronotachigrafo del foglio relativo al giorno di circolazione dell’autoveicolo, pre­cludendo il controllo dell’osservanza dei limiti di velo­cità cui è preordinato il disposto dell’art. 179 C.S.
Per la cassazione della sentenza A. N. ha proposto ricorso per un motivo. La Prefettura di Po­tenza non ha spiegato difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con il primo motivo, il N., deducendo violazione dell’ art. 179 c.s. si duole che il tribunale abbia ritenuto sussistente l’infrazione prevista dalla norma malgrado dal verbale di accerta­mento risultasse che nel cronotachigrafo il foglio di registrazione era inserito pur se lo stesso conteneva una data errata: in tal modo non potendosi configurare il fatto previsto dalla norma che ha inteso sanzionare sol­tanto il mancato inserimento del foglio di registra­zione, costituente la sola ipotesi inidonea a consentire il rilievo ed il controllo della velocità.
Con il secondo motivo, deducendo insufficienza della motivazione su di un punto decisivo della con­troversia, addebita alla stessa sentenza di aver equipa­rato senza alcuna motivazione la fattispecie del man­cato inserimento del foglio di registrazione era inserito pur se lo stesso conteneva una data errata: in tal modo non potendosi configurare il fatto previsto dalla norma che ha inteso sanzionare soltanto il mancato inseri­mento del foglio di registrazione, costituente la sola
ipotesi inidonea a consentire il rilievo ed il controllo della velocità.
Con il secondo motivo, deducendo insufficienza della motivazione su di un punto decisivo della con­troversia, addebita alla stessa sentenza di aver equipa­rato senza alcuna motivazione la fattispecie del man­cato inserimento del foglio di registrazione a quella del tutto diversa di erronea indicazione della data sul foglio suddetto, non prevista dal menzionato art. 179.
Il ricorso è infondato.
Il tribunale ha accertato che al momento del con­trollo del veicolo OM 160 da parte dei Carabinieri di Baragiano il foglio di registrazione relativo a quel giorno che era pacificamente il 17 maggio 1996 non era inserito nel cronotachigrafo: in quanto il verbale redatto dai militari specificava che l’apparecchio, pur installato «era privo del foglio di registrazione per il 17 maggio 1996»; e che «il foglio di registrazione ve­niva acquisito dall’equipaggio come fonte di prova».
Per cui, tanto bastava ad integrare la violazione dell’art. 179 c.s. la quale ricorre in tre diverse fattispecie, tuttavia considerate dal legislatore equivalenti per la idoneità di ciascuna ad escludere il controllo co­stante della registrazione automatica «della velocità e del percorso» inteso perseguire per tale categoria di mezzi pesanti dal Regolamento comunitario 3281 del 1985, di cui la norma costituisce attuazione, onde «contribuire notevolmente alla sicurezza della circo­lazione e alla guida razionale del veicolo»: e cioè la mancanza del cronotachigrafo (nei casi in cui lo stesso è previsto), la presenza a bordo di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante; oppure il mancato inserimento del foglio di registrazione.
In ognuna di esse, infatti, non è possibile «effet­tuare un controllo efficace» degli elementi riguardanti la marcia del veicolo soggetti a registrazione, la quale richiede, come si legge nel preambolo del Regola­mento, non solo che l’apparecchio sia «di sicuro fun­zionamento, di facile impiego e concepito in modo da escludere al massimo le possibilità di frode», ma an­che ed a tale scopo «che l’apparecchio di controllo for­nisca su fogli individuali a ciascun conducente registrazioni dei diversi gruppi di tempi sufficientemente esatte e facilmente identificabili».
Per tale ragione l’art. 15 richiede agli stessi di «ap­portare sul foglio di registrazione le seguenti indica­zioni:
a) cognome e nome all’inizio dell’utilizzazione del foglio; b) data e luogo all’inizio e alla fine dell’uti­lizzazione del foglio; c) numero della targa del veicolo al quale è assegnato prima del primo viaggio registrato sul foglio e, in seguito, in caso di cambiamento di ve­icolo, nel corso dell’utilizzazione del foglio; d) la let­tura del contachilometri: - prima del primo viaggio re­gistrato sul foglio, - alla fine dell’ultimo viaggio registrato sul foglio, - in caso di cambio di veicolo du­rante la giornata di servizio (contatore del veicolo al quale è stato assegnato e contatore del veicolo al quale sarà assegnato): tutte necessarie per garantire la cor­rispondenza e la correttezza delle complesse registra­zioni previste dalla prima parte della norma ed assi­curare i controlli su di esse da parte degli agenti incaricati.
Pertanto, così come alle ipotesi di autoveicolo «non munito di cronotachigrafo» è accomunata quella in cui il cronotachigrafo sia regolarmente installato, e tutta­via abbia caratteristiche non rispondenti a quelle fis­sate nel regolamento o non sia funzionante, anche la fattispecie conclusiva di mancato inserimento del fo­glio di registrazione comprende tutte quelle che non consentono agli agenti preposti, il controllo «delle re­gistrazioni relative alle nove ore che precedono l’ora del controllo», inteso assicurare dal sesto comma del menzionato art. 15 del Regolamento: e cioè anzitutto il mancato materiale inserimento di alcun foglio nel cronotachigrafo, che sembra essere proprio l’ipotesi attestata dai Carabinieri di Baragiano e confermata dalla acquisizione da parte loro «come fonte di prova» del foglio non inserito, nonché dal fatto che neppure il ricorrente abbia saputo indicare quali registrazioni detto foglio contenesse. E quindi tutte quelle in cui nell’apparecchio non venga inserito un foglio con le indicazioni richieste dalla norma - prima fra tutte la data di utilizzazione dell’automezzo - per consentire le registrazioni di cui si è detto: fra le quali rientra pro­prio l’ipotesi dedotta dal ricorrente di inserimento nel cronotachigrafo di un foglio di registrazione conte­nente una data diversa da quella della reale circola­zione del mezzo, poiché anche in tal caso risulta im­possibile il controllo, previsto dalla norma regolamentare, dei gruppi di dati da essa indicati, ine­renti al giorno di effettiva circolazione in quanto non risultante dal foglio. Per consentire il quale il disposto del secondo comma dello stesso art. 15 ha significa­tivamente richiesto che «i conducenti utilizzano i fogli di registrazione per ciascun giorno in cui guidano, a partire dal momento in cui prendono in consegna il ve­icolo. Il foglio di registrazione è ritirato solo alla fine del periodo di lavoro giornaliero, a meno che il suo ri­tiro sia autorizzato diversamente. Nessun foglio di re­gistrazione deve essere utilizzato per un periodo più lungo di quello per il quale era destinato».
Nessuna statuizione va emessa in ordine alle spese processuali, perché il Prefetto di Potenza cui l’esito della controversia è stato favorevole, non ha spiegato difesa.

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Lunedì, 27 Agosto 2007
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