IL MINISTRO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO
Visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su
strada; Visto il regolamento (CE) n. 2135/98 del 24 settembre 1998 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada ed il Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento
europeo del Consiglio del 15 marzo 2006
relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel
settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento(CEE) n. 3820/85 del
Consiglio; Visto il regolamento (CE) n. 1360/02 del 13 giugno 2002 della Commissione, che adegua per la settima volta al progresso
tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all’apparecchio di controllo nel
settore dei trasporti su strada; Visto il regolamento (CE) n. 432/2004 del 5 marzo 2004 della Commissione, che adegua per l’ottava volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all’apparecchio di controllo
nel settore dei trasporti su strada; Vista
la legge 25 marzo 1997, n. 77, recante disposizioni in materia di camere di
commercio ed in particolare l’art. 3, comma 4, che ha innovato la disciplina normativa della verificazione periodica,
prevedendo che le modifiche ed integrazioni alla disciplina suddetta siano adottate mediate decreti del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato in conformità ai criteri
stabiliti al medesimo comma; Vista
la legge 15 marzo 1991, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa; Visto il decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed, in
particolare, gli articoli 20 e 50, relativi all’attribuzione delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Visto
il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e le successive modificazioni ed in particolare l’art.
29, comma 2, relativo alla facoltà da parte del Ministero delle attività
produttive di avvalersi degli uffici delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura; Visto il decreto legislativo 5
settembre 2000, n. 256, che reca norme di
attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento alle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici; Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113,
che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente, tra l’altro, il trasferimento alle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, delle funzioni e dei compiti degli uffici
provinciali metrici; Visto il decreto legislativo 16
marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione siciliana concernente il trasferimento alle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, delle funzioni e dei compiti degli uffici
provinciali metrici; Vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerali della Valle d’Aosta e
che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdotaine des entreprises et des
activites liberales; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003 n. 167, concernente norme di
attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento
alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali e
degli uffici provinciali dell’industria, del commercio e dell’artigianato; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in
materia di protezione dei dati personali"; Visto
il decreto 31 ottobre 2003, n. 361
contenente disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, modificativo del regolamento (CEE) n.
3821/85 del Consiglio, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti
su strada ed in particolare l’art. 3, comma 7; Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, concernente l’individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle Camere
di commercio, a decorrere dal 1° gennaio
2000 ed in particolare l’art. 5, comma 2, che attribuisce le funzioni e le risorse dell’ufficio metrico provinciale di Aosta alla regione Valle d’Aosta, ai sensi del
decreto luogotenenziale del Capo Provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532,
a decorrere dal 1° gennaio 2000; Vista la circolare 3 agosto 2006, n. 2/2006 DGAMTC concernente l’applicazione dell’art. 7 del decreto ministeriale 11 marzo
2005 ed in particolare il punto 5) che rinvia ad una successiva,
completa e organica disciplina della materia; Vista
la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n.
181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei ministeri; Ravvisata l’esigenza di assicurare l’uniforme applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 3821/85, e
successive modificazioni e integrazioni, raccordandole con quelle già svolte dalle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura; Considerata la necessità di dettare disposizioni nazionali in materia, in vista
di un complessivo riassetto della
materia che consenta l’applicazione dei principi di semplificazione e di sussidiarietà da parte dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Considerato altresì di dare piena attuazione al principio comunitario di libera
concorrenza per assicurare agli utent un’effettiva facoltà di scelta e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato e di favorire un assetto maggiormente concorrenziale nel settore del montaggio e dell’esecuzione degli
interventi tecnici sui tachigrafi digitali; Vista la comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali;
.sP,
A d o t t a il presente decreto: Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le modalità di omologazione dell’apparecchio
di controllo, inclusi i suoi componenti, delle carte tachigrafiche nonché i
requisiti che i Centri tecnici devono possedere per il primo montaggio, l’attivazione e gli interventi tecnici dei tachigrafi digitali.
Art. 2. Definizioni
1. Ai
fini dell’applicazione del presente decreto, si intende per: a)
"Ministero": il Ministero dello sviluppo economico; b)
"centro tecnico": i soggetti che hanno come scopo l’esecuzione materiale degli interventi tecnici che devono essere effettuati sui tachigrafi digitali, in accordo con il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985, relativo agli apparecchi di controllo nel settore dei trasporti su strada, modificato dal regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998,
aggiornato dal regolamento (CE) n. 1360/2002 della Commissione del 13
giugno 2002, dal regolamento (CE) n. 432/2004 del
5 marzo 2004 della Commissione e altre disposizioni applicabili; c)
"tachigrafo digitale":
l’apparecchio di controllo conforme ai requisiti di cui all’allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 come
definito all’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto 31 ottobre 2003, n. 361; d)
"unità elettronica di bordo": il tachigrafo digitale di cui
alla lettera b), escluso il sensore di movimento ed i relativi
cavi di collegamento; e)
"carta tachigrafica": una delle carte con memoria da impiegare con
l’apparecchio di controllo; f)
"omologazione": la procedura in base alla quale il Ministero certifica che l’apparecchio di controllo (o un suo componente) o la carta tachigrafica
in esame soddisfa i requisiti del regolamento (CE) n. 1360/2002 della
Commissione; g)
"primo montaggio": la prima installazione di un apparecchio di controllo
su un veicolo stradale con esclusione della taratura; h)
"montaggio": l’installazione di un apparecchio di controllo su un
veicolo stradale con inclusione della taratura; i)
"intervento tecnico": una qualsiasi delle operazioni di cui all’art. 12 del regolamento (CEE) n. 3821/85 e capitoli V e VI dell’allegato I B,
incluse le riparazioni dell’impianto, escluse le riparazioni del sensore e dell’unità elettronica di bordo del tachigrafo digitale; j)
"taratura": l’aggiornamento o la conferma dei parametri del veicolo da
conservare nei dati memorizzati; k)
"Unioncamere": l’Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Art. 3. Omologazioni
1. Le omologazioni di modello
dell’apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche e dei componenti dell’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada di cui al
regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni e integrazioni, sono rilasciate dal Ministero secondo le modalità di cui all’art.
7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli
strumenti per pesare e per misura approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive modifiche, previo accertamento della loro conformità alle disposizioni del
predetto regolamento CEE. 2. La richiesta di omologazione può presentata dal fabbricante al Ministero. Essa deve contenere il nome e l’indirizzo del
fabbricante e, nel caso in cui la richiesta sia presentata dal
mandatario, il nome e l’indirizzo di quest’ultimo. 3. La
scheda di omologazione per l’apparecchio di controllo, per la carta tachigrafica e per i componenti dell’apparecchio di controllo viene rilasciata dal Ministero, secondo le disposizioni dell’art. 5 del regolamento (CEE) N. 3821/85 e successive modificazioni e integrazioni, a seguito della presentazione di un certificato di sicurezza, un certificato funzionale e di un certificato di interoperabilità di cui
all’allegato 1 B, capitolo VII del regolamento (CE) n. 2135/1998, come sostituito dall’allegato del regolamento (CE) 1360/2002. 4. Il
certificato funzionale viene rilasciato dal Ministero al fabbricante a seguito dell’esecuzione, con esito positivo, delle prove previste all’appendice IX del regolamento
(CE) n. 1360/2002.
Art. 4. Centri tecnici autorizzati
1. Possono essere autorizzati, in qualità di Centri
tecnici, i seguenti soggetti: a)
i fabbricanti ed i rappresentanti legali di fabbricanti extracomunitari di veicoli con impianti di produzione in Italia sui cui veicoli vengono
montati tachigrafi digitali; b) i
fabbricanti di carrozzerie per autobus e
autocarri, nelle cui carrozzerie vengono montati tachigrafi digitali; c) i
fabbricanti e i rappresentanti legali di
fabbricanti extracomunitari di tachigrafi digitali nonché le officine concessionarie; d)
le officine di riparazione di veicoli
nel settore meccanico o elettrico.
Art. 5. Incompatibilità
1. I soci, i dirigenti ed il
personale del centro tecnico non possono partecipare ad imprese che svolgono
attività di trasporto su strada. 2. Il divieto di cui al comma 1 non opera nei
confronti dei soci, dei dirigenti e del personale dei centri tecnici che
partecipano ad imprese che svolgono attività di vendita di veicoli, cui può
correlata una attività di trasporto e di
locazione senza conducente di veicoli a terzi, a condizione che il centro tecnico non svolga interventi sui veicoli di proprietà dell’impresa di vendita cui può correlata l’attività
di trasporto o di noleggio; 3.
Il divieto di cui al comma 1 non opera nei confronti dei dirigenti e del personale
dei centri tecnici dipendenti di aziende di trasporti a capitale interamente pubblico a condizione
che il centro tecnico non svolga interventi sui veicoli di proprietà
dell’azienda.
Art. 6. Requisiti dei Centri tecnici
1. I soggetti di cui alle lettere
a) e b) dello stesso art. 4, che svolgono unicamente attività di primo
montaggio e di attivazione dei tachigrafi digitali, applicano le procedure di conformità di produzione dei
veicoli o delle carrozzerie in base ai paragrafi 1 e 2 dell’art. 10 e ai punti 1 e 2 dell’allegato X della direttiva n. 70/156/CEE, del 6febbraio1970, concernente
l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in tema di omologazione
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e successive modificazioni, le cui norme
di recepimento nell’ordinamento nazionale sono contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada e
successive modificazioni ed integrazioni. Le amministrazioni competenti possono avviare, anche per questi
soggetti, ispezioni e verifiche delle attività svolte. 2. I soggetti di cui all’art. 4 che richiedono di poter svolgere gli interventi tecnici, sono autorizzati in qualità di Centri tecnici quando, oltre ad essere iscritti al registro delle imprese, soddisfano ai requisiti tecnici di cui al punto 1 e 2 dell’allegato al presente
decreto. 3. I
soggetti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 4, che svolgono soltanto le attività di primo montaggio e di attivazione dei tachigrafi digitali, sono autorizzati come Centri tecnici dal Ministero a condizione che siano iscritti
nel registro delle imprese anche per le medesime attività. 4. I centri tecnici, per essere autorizzati a svolgere gli interventi tecnici, devono disporre di un sistema di
gestione per la qualità (ISO 9000) rilasciato da organismi di certificazione accreditati da
Enti di accreditamento membri di EA - European Co-operation for Accreditation. Il
sistema di gestione della qualità deve prevedere l’attività di taratura e prova di strumenti di misura. 5. Gli organismi di certificazione si impegnanoad
inviare, entro trenta giorni dalla
conclusione delle visite ispettive effettuate in sede di certificazione o di sorveglianza, i relativi rapporti al Ministero ed alla Camera di
commercio competente per territorio. 6. I
centri tecnici devono operare nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione della salute e della sicurezza del lavoratore ed in
particolare dell’art. 4 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
che disciplina gli obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto.
Art. 7. Autorizzazione dei Centri tecnici
1. L’autorizzazione dei Centri tecnici ad operare sui tachigrafi digitali viene rilasciata nel rispetto dell’osservanza
dei requisiti tecnici di cui all’allegato del presente decreto. 2. I
soggetti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 4, che svolgono unicamente le attività di primo montaggio e attivazione dei tachigrafi digitali, non sono tenuti al rispetto delle
disposizioni di cui al comma 1. L’autorizzazione viene rilasciata
dal Ministero, su richiesta del titolare del Centro tecnico alla Camera di
commercio competente per territorio, che provvede ad inviare al Ministero l’istanza di autorizzazione. La Camera di commercio
competente, dopo aver accertato la costanza di iscrizione al registro delle
imprese per le attività di cui all’art. 4, lettere a) e b), provvede annualmente al rinnovo dell’autorizzazione, dandone la relativa comunicazione al
Ministero e all’Unioncamere. 3. L’autorizzazione dei Centri tecnici
ad effettuare le operazioni di primo montaggio, di attivazione e di intervento
tecnico viene rilasciata, dal Ministero, previa richiesta del titolare del
Centro tecnico alla Camera di commercio competente per territorio che provvede ad inviare
al Ministero l’istanza di autorizzazione completa della documentazione ed a
svolgere l’esame istruttorio preventivo. Il Ministero al ricevimento
dell’istanza di autorizzazione comunicherà il codice identificativo del Centro tecnico. Il rilascio dell’autorizzazione avviene
successivamente al ricevimento dell’esito dell’esame istruttorio preventivo e
dopo aver accertato che il Centro tecnico possiede tutti i requisiti
previsti dal presente decreto La Camera di commercio inoltra la richiesta delle carte
tachigrafiche dell’officina, che può essere presentata unitamente all’istanza
di autorizzazione, al ricevimento del codice identificativo. Le carte vengono
consegnate agli interessati solo dopo il rilascio dell’autorizzazione. L’autorizzazione ha durata di un anno ed può rinnovabile. 4. Ai fini del rinnovo annuale, il Centro
tecnico presenta alla Camera di
commercio una autodichiarazione, sottoscritta dal titolare e dal responsabile tecnico, sulla permanenza
dei requisiti richiesti per l’autorizzazione, che non deve
essere anteriore a trenta giorni prima della data di scadenza dell’autorizzazione, allegando la ricevuta del versamento di cui al decreto 29 luglio 2005, ferme restando le sanzioni penali per falsità in atti o
dichiarazioni mendaci.La Camera di commercio competente provvede ad inviare
copia dell’autodichiarazione al Ministero e all’Unioncamere. 5. I
titolari dei Centri tecnici di cui alle lettere c) e d) dell’art. 4, al
momento della prima richiesta e dei
successivi rinnovi, presentano idonea documentazione che attesti il possesso
dei necessari requisiti di conoscenza tecnica di ciascun responsabile tecnico e di ciascun tecnico. Il possesso dei necessari requisiti di conoscenza
tecnica di ciascun responsabile tecnico e di ciascun tecnico può essere
attestato dalle Camere di commercio,
anche mediante le proprie strutture ed infrastrutture di interesse
economico generale, le cui sedi siano accreditate allo svolgimento di attività di formazione alle imprese secondo la legislazione regionale, dai fabbricanti dei tachigrafo digitali o da altro organismo autorizzato dal
Ministero. Con provvedimento del Ministero viene stabilito il programma della formazione, che
si articola in un corso teorico-pratico strutturato in moduli della durata di
almeno 20 ore da suddividere in tre giornate, e viene fissata
la periodicità dell’aggiornamento di detta formazione. 6. Ai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 4, che svolgono in sede di primo montaggio anche gli
interventi tecnici, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5. 7. Le variazioni dei dati del Centro tecnico di
cui al comma 2, dell’art. 8, sono
comunicate al Ministero ed all’Unioncamere tramite la Camera di commercio competente per territorio. La Camera di commercio annota le anzidette variazioni in calce
all’autorizzazione già concessa, ovvero, in ragione della natura delle variazioni dichiarate, invita il soggetto richiedente a presentare una nuova domanda
di autorizzazione. 8. Nel caso in cui, successivamente al rilascio o al rinnovo dell’autorizzazione, venga nominato un nuovo
responsabile tecnico del Centro o un nuovo tecnico, per i soggetti di cui alle
lettere c) e d) dell’art. 4, il titolare del Centro tecnico presenta alla
Camera di commercio, che provvede
ad inviarla al Ministero, l’idonea documentazione di cui al comma 4 relativa a ciascun
responsabile tecnico ed a ciascun tecnico. Il Centro tecnico, contestualmente
alla presentazione dell’idonea documentazione, restituisce la carta tachigrafica dei
soggetti non più in servizio o non più autorizzati ad operare sul tachigrafo
digitale e presenta la nuova domanda per il rilascio della carta dell’officina
ai nuovi tecnici.
Art. 8. Codici ed elenco dei Centri tecnici
1. Il
codice identificativo assegnato al centro tecnico autorizzato è conforme alle specifiche di cui al punto 3 dell’allegato al presente decreto. 2. Il
Ministero comunica all’Unioncamere e alla Camera di commercio competente il rilascio di nuove autorizzazioni
e le variazioni dei dati contenuti nell’elenco di cui al comma 3, entro i cinque
giorni lavorativi seguenti. 3. Sulla base delle comunicazioni del Ministero, l’Unioncamere orma l’elenco dei centri tecnici autorizzati di cui al comma 5, dell’art. 3, del decreto ministeriale 31
ottobre 2003, n. 361. Tale elenco può reso pubblico e contiene i seguenti dati: a)
nome, denominazione o ragione sociale
del titolare del Centro tecnico autorizzato; b)
indirizzo completo del centro; c)
codice identificativo assegnato; d)
recapito telefonico, di fax
ed eventuale indirizzo di posta elettronica. 4. L’elenco può liberamente consultabile dal pubblico. I dati consultati sono utilizzabili ai soli fini dell’applicazione
della disciplina di cui al presente decreto.
Art. 9. Utilizzo delle carte tachigrafiche da parte
dei Centri tecnici
1. Le carte tachigrafiche rilasciate ai soggetti di cui alle lettere
c) e d) dell’art. 4, nonché a quelli di
cui alle lettere a) e b) del medesimo
articolo, che intendano estendere l’attività agli interventi tecnici, devono
essere personalizzate con l’indicazione del nominativo del responsabile tecnico
e di ciascun tecnico. Qualora i soggetti di cui alle lettere a) e b) sopra indicati limitino la propria attività al
primo montaggio e all’attivazione del tachigrafo digitale, le carte tachigrafiche dell’officina
verranno rilasciate col nome o la ragione sociale del titolare
dell’autorizzazione. 2. Ciascuna carta tachigrafica può essere utilizzata unicamente dal responsabile tecnico o
dal tecnico con il nome del quale può stata personalizzata. Tuttavia i soggetti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 4, che svolgono solo l’attività di primo montaggio e attivazione
dei tachigrafi, possono consentire l’utilizzo delle carte assegnate agli
operatori scelti dal titolare. 3. Il
Centro tecnico è responsabile dell’utilizzo e della conservazione delle carte tachigrafiche. 4. Il Centro tecnico deve impedire l’uso della
carta tachigrafica al responsabile tecnico o al tecnico dispensato dal
servizio. In tale caso il Centro tecnico
restituisce la carta tachigrafica alla Camera di commercio che l’ha rilasciata. 5. Ogni responsabile tecnico e ogni tecnico può
tenuto a firmare i rispettivi documenti, alla consegna della carta tachigrafica, accettando le condizioni di uso e conservazione della stessa, impegnandosi a non
divulgare il codice PIN che gli può stato assegnato e ad informare tempestivamente il
Centro tecnico in caso di funzionamento non corretto, perdita o furto della
carta tachigrafica. 6. Tutte le carte tachigrafiche rilasciate al Centro tecnico, debbono essere custodite presso il centro
stesso, salvo nei casi eccezionali citati all’art. 11, comma 4, sono a disposizione del Ministero e delle
autorità di controllo. 7. I Centri tecnici utilizzano esclusivamente
le carte che sono state loro assegnate dalle Camere di commercio. 8. Il Centro tecnico e
responsabile della richiesta di nuove carte tachigrafiche per sostituire quelle scadute o quelle non correttamente funzionanti.
Art. 10. Registro degli interventi tecnici
1. I soggetti di cui alle lettere c), d) dell’art. 4 e quelli di cui alle lettere a) e b) dello stesso
articolo che hanno esteso la propria attività agli interventi tecnici, debbono custodire un registro, in conformità di quanto specificato al punto 4 dell’allegato al presente
decreto, con tutti gli interventi tecnici effettuati. Il registro può essere
realizzato con procedure informatiche.
Art. 11. Prescrizioni per gli interventi tecnici
1. Gli interventi tecnici su tachigrafi digitali sono effettuati nell’osservanza di quanto stabilito dall’art. 12 e
dall’allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85. In aggiunta si seguono le istruzioni o raccomandazioni
applicabili, eventualmente proposte dal fabbricante del veicolo o del
tachigrafo digitale. 2. La targhetta di montaggio, da applicare dopo determinati interventi tecnici, deve essere conforme alle
caratteristiche di cui al punto 5 dell’allegato del presente decreto. 3. I
collegamenti del tachigrafo digitale devono essere sigillati e contrassegnati dal centro tecnico nei casi previsti dal regolamento di cui al precedente comma 1. I sigilli di
protezione debbono essere applicati in conformità a quanto specificato al punto 6 dell’allegato al presente
decreto. 4.
Tutti gli interventi tecnici, nonché l’applicazione dei sigilli di protezione ove previsti, devono essere effettuati nei locali del Centro tecnico. In casi eccezionali possono essere effettuati in locali esterni, con autorizzazione specifica del Ministero, subordinata al parere della Camera di commercio, previa richiesta motivata
da parte del titolare del Centro tecnico. 5. Il titolare del Centro tecnico può responsabile della conservazione degli strumenti per
l’applicazione dei sigilli, nonché delle carte tachigrafiche dell’officina, necessarie per gli interventi tecnici. Qualsiasi smarrimento, perdita o furto deve essere tempestivamente comunicato, da parte del responsabile del Centro tecnico, al Ministero ed alla Camera di commercio competente per territorio. In caso di furto si deve inoltre
sporgere denuncia alle autorità di pubblica sicurezza. 6. Salvo nel caso di montaggi di tachigrafi
digitali durante la fabbricazione di veicoli o delle carrozzerie o della loro attivazione, può necessario rilasciare un rapporto di ciascun intervento tecnico effettuato. Tale rapporto deve essere
conforme al modello riportato al punto 7 dell’allegato. 7. Il Centro tecnico deve
garantire lo scarico periodico dei dati, la creazione di una copia di sicurezza e la conservazione dei registri archiviati nella memoria delle carte tachigrafiche dell’officina,
senza perdita di informazioni, per le finalità di cui al presente decreto. Questi dati devono essere
conservati per almeno tre anni successivi al loro scaricamento. 8. Le verifiche periodiche delle apparecchiature di intervento tecnico sono effettuate dalla Camera di commercio competente per territorio che può avvalersi di laboratori
che offrano garanzia di indipendenza e di qualificazione tecnico professionale.
Le condizioni e le modalità di utilizzo dei suddetti laboratori, secondo
parametri di efficacia, trasparenza e imparzialità, sono determinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
Art. 12. Trasferimento dei dati nella memoria
dell’apparecchio di controllo
1. I Centri tecnici dei soggetti citati alle lettere c) e d) dell’art. 4, oltre agli interventi tecnici previsti dal presente decreto, devono poter eseguire i trasferimenti di dati contenuti
nella memoria dell’apparecchio di
controllo al solo fine di renderli disponibili alla ditta di trasporti cui sono destinati, in conformità all’art.
11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 2. Il trasferimento di dati ai quali si riferisce il comma precedente deve essere effettuato prima della
sostituzione o del ritiro dell’unità elettronica di bordo di un apparecchio di controllo attivo installato su un veicolo. Per ciascun
trasferimento realizzato può necessario effettuare una copia di sicurezza su supporto informatico. Avvenuto il trasferimento, deve essere
accertato che i dati trasferiti contengano tutti gli elementi di sicurezza comprovanti la loro autenticità e integrità, secondo le disposizioni di cui al punto
8 dell’allegato al presente decreto. 3. I file informatici dei trasferimenti effettuati e le copie di sicurezza debbono
essere custoditi, secondo le disposizioni di cui al punto 8 dell’allegato, per un anno dalla data del trasferimento; trascorso tale periodo devono essere
distrutti. 4. Per ogni file distrutto deve essere emesso un
documento in cui figuri: a)
la data di distruzione; b)
il numero di immatricolazione del veicolo (VRN) da cui sono stati trasferiti; c)
il numero di identificazione del veicolo (VIN)
da cui sono stati trasferiti; d)
il numero di serie dell’unità elettronica di
bordo da cui sono stati trasferiti; e)
il valore hash/firma digitale del file informatico distrutto; f)
il metodo di distruzione; g)
la persona che ha effettuato la distruzione. 5. Tutti i trasferimenti
effettuati, compresi quelli tentati e non portati a termine, devono essere riportati nel registro di cui all’art. 10, con le stesse modalità previste per gli interventi tecnici. 6. Le apparecchiature utilizzate per i trasferimenti dei dati
devono essere compatibili con i tachigrafi digitali su cui si effettua l’intervento. Esse inoltre devono contenere i seguenti requisiti: a)
l’accesso all’apparecchiatura informatica utilizzata può protetto da una
chiave; b)
nel caso in cui i dati si trasferiscano
ad un archivio, anche l’accesso a questo ultimo deve essere protetto da una
chiave; 7.
Dopo aver effettuato il trasferimento dei dati il Centro tecnico comunica alla
ditta di trasporti che ha effettuato l’ultimo blocco di dati la disponibilità degli stessi. La consegna
dei dati trasferiti avviene a seguito di
una richiesta scritta con una delle seguenti modalità, a scelta dell’impresa: a)
consegna nelle mani del responsabile dell’impresa ovvero di un suo delegato; b)
invio per posta elettronica in condizioni di sicurezza; c)
invio per posta raccomandata. 8. I
dati sono spediti solo previa richiesta scritta da parte della impresa di trasporti che ha effettuato l’ultimo blocco di dati o di qualsiasi altra impresa che abbia un blocco di dati precedente o su richiesta
dell’autorità competente. L’invio dei dati trasferiti deve essere effettuato in modo da garantire la sicurezza delle informazioni. Inoltre, il Centro tecnico rilascerà, in duplice copia, un rapporto sul trasferimento di dati, secondo il modello di cui al punto 8 dell’allegato al presente decreto, una delle
quali viene spedita con raccomandata alla ditta di trasporti. 9. Per ciascun invio dei dati trasferiti effettuato, il Centro tecnico
conserverà un file con le seguenti informazioni: a)
richiesta o richieste scritte della o delle imprese di trasporti; b)
rapporto sui dati trasferiti; c)
dettagli sulla carta tachigrafica dell’impresa di trasporti alla quale sono stati inviati i dati trasferiti (numero di carta tachigrafica, nome dell’impresa, indirizzo, Stato membro che ha rilasciato la
carta, periodo di validità); d)
data di invio; e)
tipo di invio; f)
conferma di ricevimento. 10.
Nel caso in cui non sia possibile trasferire i dati con i mezzi a disposizione del Centro tecnico, lo stesso Centro rilascerà in duplice copia un certificato di intrasferibilità
secondo il modello di cui al punto 8
dell’allegato al presente decreto, una delle quali sarà spedita con raccomandata alla ditta di trasporti. Il Centro tecnico dovrà custodire copia dei certificati emessi
per un periodo di cinque anni. 11. Tutti i dati trasferiti, i documenti
formati durante questa attività ed i registri degli stessi sono a disposizione delle autorità competenti in materia di sorveglianza sul trasporto terrestre.
Art. 13. Sorveglianza
1. La sorveglianza sui centri tecnici di cui all’art. 4 può esercitata dalle Camere di commercio ed può finalizzata a
verificare che siano adempiuti gli obblighi previsti nel provvedimento di autorizzazione. La stessa può effettuata, con cadenza almeno
annuale, mediante visite e verifiche ispettive non preannunciate. 2. Il Centro tecnico ha l’obbligo
di consentire l’accesso, ai fini della sorveglianza, ai luoghi di fabbricazione, di ispezione e di prova, fornendo tu
Mercoledì, 29 Agosto 2007
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