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Decreti Legge 31/01/2003

DECRETO-LEGGE 13 gennaio 2003, n. 2 - Differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche.

DECRETO-LEGGE 13 gennaio 2003, n. 2
Differimento di misure agevolative in materia di tasse
automobilistiche.

 


 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;


  Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre il differimento delle misure agevolative in materia di tasse automobilistiche recate dall’articolo 2 del decreto-legge 8 luglio2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto2002, n. 178;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro per gli affari regionali;

Emana
il seguente decreto-legge:


Art. 1.

Esenzione dall’imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica


  1. Le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto2002, n. 178, si applicano relativamente alle formalità connesse agli atti di acquisto di autoveicoli, effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2003. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 31,9 milioni di euro per l’anno 2003 e di 11,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
  2. All’onere derivante dal comma 1, pari ad Euro 31,9 milioni per l’anno 2003 e ad Euro 11,4 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  3. Il credito d’imposta di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della legge23 dicembre 2000, n. 388, tenuto conto del limitato utilizzo riscontrato nell’anno 2002, è attribuito a decorrere dall’anno 2003 nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro.
  4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 

Art. 2.

Entrata in vigore


  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 

Dato a Roma, addì 13 gennaio 2003
 

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Marzano, Ministro delle attività produttive
La Loggia, Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Venerdì, 31 Gennaio 2003
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