IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre il
differimento delle misure agevolative in materia di tasse automobilistiche
recate dall’articolo 2 del decreto-legge 8 luglio2002,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto2002,
n. 178;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 10 gennaio 2003;
Sulla proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro delle
attività produttive e con il Ministro per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto-legge:
Esenzione
dall’imposta provinciale di trascrizione e
dalla tassa automobilistica
1. Le disposizioni di
cui all’articolo 2 del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8
agosto2002, n. 178, si applicano
relativamente alle formalità connesse agli atti di acquisto di autoveicoli, effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2003.
A tale fine è autorizzata la spesa massima di 31,9 milioni di euro per l’anno 2003 e di 11,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
2. All’onere derivante dal comma 1, pari ad Euro 31,9 milioni per l’anno 2003 e ad Euro 11,4 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma
8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Il credito d’imposta di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma
8, della legge23 dicembre 2000, n. 388, tenuto conto del limitato utilizzo riscontrato nell’anno
2002, è attribuito a decorrere
dall’anno 2003 nel limite massimo complessivo di 3 milioni di
euro.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 gennaio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Tremonti, Ministro dell’economia e delle
finanze
Marzano, Ministro delle attività produttive
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
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